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CORTE DEI CONTI * «LE COPERTURE FINANZIARIE DELLE LEGGI REGIONALI DI SPESA DEL 2024, MIGLIORAMENTO NELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI»

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09.00 - mercoledì 27 maggio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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La Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha approvato, con Delibera n. 12/SEZAUT/2026/FRG, la relazione sull’analisi delle coperture finanziarie delle leggi regionali di spesa del 2024.

Sulla base dell’attività delle Sezioni regionali di controllo, il referto ha esaminato le tecniche di copertura adottate e le irregolarità più ricorrenti, richiamando l’obbligo del rispetto dell’art. 81 della Costituzione da parte delle Regioni.

La Corte ha ribadito la rilevanza dei principi in materia di funzione allocativa del bilancio e, dunque, il ruolo svolto non solo dagli organi esecutivi ma anche dalle assemblee rappresentative in una fase fondamentale del circuito democratico.

Il documento sottolinea, inoltre, la portata applicativa dei principi costituzionali correlati, raccomandando un miglioramento, già peraltro emerso negli ultimi anni, nella quantificazione degli oneri e nelle connesse modalità di finanziamento, nell’ambito del processo di redazione dei testi legislativi da parte delle Regioni.

Sulla scorta dei principi espressi dall’articolo 81 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, la sostenibilità finanziaria delle spese e l’equilibrio di bilancio sono strettamente connessi: il controllo della Corte non si limita agli elementi formali funzionali all’approvazione di disposizioni legislative che comportano oneri, ma riguarda l’effettiva adeguatezza delle risorse previste.

In quest’ottica – si specifica ancora – fondamentale è il coordinamento della relazione sulla copertura delle leggi regionali di spesa delle Sezioni regionali di controllo con il giudizio di parificazione del bilancio regionale, di qualche mese successivo, affinché quest’ultimo, nell’ambito delle complessive verifiche sulla finanza regionale, possa evidenziare le eventuali misure di impulso e correttive assunte dalle Regioni.

In sede di giudizio di parificazione – conclude la Corte – può essere sollevata questione di legittimità costituzionale sulle disposizioni regionali che comportano oneri prive di adeguato finanziamento, in coerenza con i consolidati indirizzi della giurisprudenza costituzionale.

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