(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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La ricomposizione della unitarietà e dell’efficienza del sistema giurisdizionale, non può che essere raggiunta riportando in capo alla giurisdizione contabile anche il sindacato sulla correttezza della ricognizione operata dall’ISTAT, con il correlativo potere di annullare l’inserimento nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di un soggetto privo dei caratteri richiesti per questa qualificazione.
Così si legge nella sentenza numero 39, depositata oggi, pronunciata a seguito di sei ordinanze con cui la Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge numero 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge numero 176 del 2020, che ha privato la previgente giurisdizione della Corte dei conti della cognizione delle controversie relative all’inserimento nell’elenco ISTAT, mantenendola solo in riferimento a quelle riguardanti l’applicazione delle regole di spending review.
La sentenza, che ha dichiarato ammissibile la costituzione nei giudizi del Procuratore generale della Corte dei conti, ha, in particolare, accolto le questioni sollevate sul comma 2, riscontrando la violazione dell’articolo 3 della Costituzione, in quanto la norma censurata senza comprensibile giustificazione prefigura un sistema giurisdizionale inefficace, articolato in un plesso di giurisdizione speciale ed esclusiva in materia di contabilità pubblica assegnato alla Corte dei conti e al contempo in una giurisdizione concorrente, affidata ai giudici amministrativi, anch’essa speciale, di tipo generale e che diventa principale e temporalmente antecedente, ed eventualmente assorbente sulla base di parametri di giudizio che sono incentrati sui vizi tipici dell’atto amministrativo.
Secondo la sentenza, lo sdoppiamento della giurisdizione rende quindi aleatoria l’applicabilità o meno, a un determinato ente, delle regole di spending review per la specifica annualità a cui è riferibile la breve vita dell’elenco ISTAT, compromettendo la certezza del diritto, che costituisce, invece, la pietra d’angolo del sistema di tutele giurisdizionali in uno Stato di diritto. Tale sdoppiamento della giurisdizione evidenzia dunque un vizio di manifesta irrazionalità intrinseca della norma censurata.
La sentenza ha precisato che la Corte dei conti è quindi la sede più adatta a ricomporre la razionalità del sistema giurisdizionale in questione, poiché l’elenco ISTAT svolge una funzione essenziale nella predisposizione del conto economico consolidato dello Stato secondo le regole del SEC 2010 e, conseguentemente, nella determinazione dei saldi di finanza pubblica rilevanti non solo a fini interni, ma, soprattutto, europei.
Del resto, alla giurisdizione contabile è attribuito il controllo sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.
