(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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LA CORTE SI PRONUNCIA SULLA LEGGE DELEGA PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE IN MATERIA DI QUALITÀ DELL’ARIA
Con la sentenza numero 145, depositata oggi, la Corte costituzionale si è pronunciata sull’articolo 12 della legge di delegazione europea 2024, in materia di qualità dell’aria. Avverso tale norma avevano promosso plurime questioni di illegittimità costituzionale le Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto con tre distinti ricorsi.
In via preliminare, la Corte ha affermato che il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si configura come strumento di tutela delle attribuzioni legislative delle regioni non solo in via diretta, ma anche in via indiretta, e che la lesione legittimante il gravame può configurarsi non solo quando sono indebitamente sottratte o limitate delle competenze regionali, ma anche, all’opposto, quando sono attribuite alle regioni delle competenze che non sono di loro spettanza e che la Costituzione assegna ad altri enti.
Ciò posto, la Corte ha anzitutto dichiarato inammissibili alcune questioni, in particolare perché le ricorrenti: hanno lamentato l’insufficienza di risorse per lo svolgimento di funzioni (per l’attuazione della direttiva sulla qualità dell’aria) non ancora conferite; non hanno precisato quali sarebbero le funzioni ora loro assegnate ulteriori rispetto a quelle di cui al decreto legislativo numero 155 del 2010 e perché le risorse disponibili non sarebbero sufficienti. A fronte di questo, la doglianza concernente l’insufficienza delle risorse è apparsa generica.
La Corte ha invece dichiarato non fondate le questioni promosse, in riferimento agli articoli 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, in ordine sia al procedimento seguito per l’adozione della legge di delegazione sia a quello che tale legge prevede per i decreti legislativi delegati. In particolare, quanto alla prima questione, ha affermato che la ricorrente lamenta un vizio procedimentale imputabile alla violazione di una norma di legge ordinaria (ovverosia dell’art. 5, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 281 del 1997) e non di una norma costituzionale; quanto alla seconda, che adeguati meccanismi di cooperazione sono richiesti nel caso in cui l’intreccio fra ambiti materiali diversi, caratterizzante la disciplina interessata, non possa essere dipanato facendo ricorso al criterio della prevalenza, dal punto di vista qualitativo o dal punto di vista quantitativo. Nel caso in esame la materia prevalente è stata individuata nella «tutela dell’ambiente», rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Ne consegue che la previsione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo numero 281 del 1997 assicura un adeguato coinvolgimento delle regioni.
Infine, sono state dichiarate non fondate anche le questioni promosse in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera s), terzo e quarto, e 118, della Costituzione, in quanto la scelta di allocare le funzioni amministrative in capo alle regioni, prevedendo allo stesso tempo diverse forme di coordinamento ex ante ed ex post con lo Stato, è rispettosa dei parametri costituzionali invocati.
