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CORTE COSTITUZIONALE * «È INCOSTITUZIONALE LA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE NUMERO 580 DEL 1993»

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13.01 - giovedì 5 marzo 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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È INCOSTITUZIONALE LA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE NUMERO 580 DEL 1993, VOLTA A DISCIPLINARE L’ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 77 DELLA COSTITUZIONE

Con la sentenza numero 23, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge numero 215 del 2023, inserito in sede di conversione e recante una norma di interpretazione autentica dell’articolo 12 della legge numero 580 del 1993.

La disposizione censurata, in particolare, prevedeva che il citato articolo 12 dovesse essere interpretato nel senso che la designazione dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura «è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza».

La sentenza – dopo avere ripercorso la giurisprudenza costituzionale sulla necessaria omogeneità degli emendamenti inseriti in sede di conversione rispetto alle disposizioni originarie del decreto-legge – ha ritenuto che l’articolo 17, comma 1-bis, vìoli l’articolo 77 della Costituzione, in quanto non sorretto dalla medesima ratio unitaria del decreto-legge “milleproroghe” in cui è stato inserito di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale.

La Corte ha invece dichiarato inammissibile, sotto diversi profili, l’ulteriore questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12 della legge numero 580 del 1993 per violazione degli articoli 2, 3, 18 e 97 della Costituzione, evidenziando, tra l’altro, che con essa il Consiglio di Stato rimettente ha inteso censurare, in realtà, una norma ritratta dai commi 2 e 6 dell’articolo 2 del decreto ministeriale numero 156 del 2011.

La sentenza ha ricordato, al riguardo, che le norme regolamentari non possono formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, limitato alla cognizione delle leggi e degli atti aventi forza di legge, tranne l’ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – in cui tra la norma primaria e quella secondaria ricorra «un nesso stretto di specificazione qualificata».

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