(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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CONFISCA TRANSNAZIONALE: SONO INAMMISSIBILI LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATE IN RELAZIONE ALLA SUA APPLICABILITÀ CON SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO
Con la sentenza numero 123, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sollevate dal Tribunale ordinario di Arezzo.
Le ordinanze di rimessione avevano prospettato il dubbio che tale disposizione contrastasse con gli articoli 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 7 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), nella parte in cui prevede l’applicazione della confisca per equivalente con la sentenza di condanna «e non anche a seguito di sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 e seg. c.p.p.».
La Corte costituzionale non ha esaminato il merito delle questioni, dichiarandole inammissibili per difetto di chiarezza del petitum: la motivazione del rimettente in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni è infatti calibrata sul dubbio che la confisca per equivalente di cui all’articolo 11 della legge numero 146 del 2006 possa essere disposta anche in sede di sentenza di patteggiamento; nel petitum, al contrario, il dubbio di legittimità costituzionale investe tale articolo «nella parte in cui dispone l’applicazione della confisca […] con la sentenza di condanna e non anche a seguito di sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e seg. c.p.p.».
La Corte ha inoltre rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità, riguardante l’esaurimento, in virtù del giudicato formatosi, dei rapporti dedotti nei giudizi a quibus: il rimettente è giudice dell’esecuzione che, in sede di richiesta di revoca della confisca, solleva questioni di legittimità costituzionale di una norma che è stata già applicata, in via definitiva, nel giudizio di cognizione, né ricorrono ipotesi di illegittimità della pena che siano suscettibili di determinare una «flessione dell’intangibilità del giudicato» (sulla quale si vedano le sentenze n. 208 del 2024, n. 147 del 2021 e n. 210 del 2013).
