(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Trasporto aereo, RimborsoAlVolo: Ue apre le porte a indennizzi fino a 600 euro a passeggero anche in caso di cancellazione volo per caro-carburante. Ora compagnie aeree che hanno ridotto voli o tagliato tratte dovranno risarcire i viaggiatori rimasti a terra
L’Unione Europea apre le porte ai risarcimenti in favore dei passeggeri anche in caso di disservizi legati ai carburanti per aerei. Lo afferma RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, commentando le dichiarazioni odierne del commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas.
“La presa di posizione dell’Ue assume in questo momento una enorme importanza per milioni di passeggeri in quanto precisa in modo inequivocabile come la cancellazione di un volo da parte di una compagnia aerea per cause riconducibili agli elevati prezzi del jet-fuel non rientri in quelle circostanze eccezionali che annullano il diritto dei viaggiatori agli indennizzi riconosciuti dal Regolamento Ce 261/2004 – spiega il Ceo di RimborsoAlVolo, Giuseppe Conversano – Questo significa che tutti i passeggeri rimasti a terra a causa delle recenti decisioni di alcune compagnie aeree di tagliare alcune tratte o ridurre il numero di voli come conseguenza del caro-carburante, oltre al diritto all’assistenza, alla riprotezione su altro volo o al rimborso del biglietto, potranno chiedere e ottenere anche il risarcimento fino a 600 euro previsto dalla normativa comunitaria”.
In particolare RimborsoAlVolo ricorda che l’indennizzo è sempre dovuto se la cancellazione del volo avviene senza un preavviso di almeno due settimane, o nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza se non viene offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto, o meno di sette giorni prima nel caso in cui non venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
La compensazione ammonta a 250 euro a passeggero per i voli di lunghezza inferiore ai 1.500 km, 400 euro per tratte tra 1.500 e 3.500 km, 600 euro per voli oltre i 3.500 km.
