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REGIONE VENETO * AUTONOMIA DIFFERENZIATA: «FIRMATO CON IL GOVERNO L’ACCORDO PRELIMINARE SU SANITÀ / PROTEZIONE CIVILE / PROFESSIONI / PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED INTEGRATIVA»

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13.24 - martedì 18 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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In tema di autonomia differenziata, oggi a Venezia, è stata sottoscritto da Governo e Regione del Veneto l’accordo preliminare in merito all’intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione della Repubblica. Il documento è relativo a quattro materie: Sanità, Protezionen civile, Professioni, Previdenza complementare e integrativa.

 

NOTA SINTETICA SUI CONTENUTI DELLE PRE-INTESE ALLEGATE ALL’ACCORDO PRELIMINARE

SANITÀ
(COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA IN AMBITO SANITARIO)

La preintesa sull’autonomia differenziata in materia di Tutela della salute, con riguardo specifico al coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario, allegata all’Accordo preliminare, riconosce alla Regione importanti competenze per il rafforzamento dell’azione regionale di governo complessivo del Servizio sanitario regionale, con particolare riguardo alla gestione delle risorse finanziarie da impiegare.

Si tratta, nello specifico, degli aspetti di seguito evidenziati.

Disposizioni sulla gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria, assicurati i LEA.

Il finanziamento del Fondo Sanitario Regionale è finalizzato alla erogazione dei LEA definiti a livello nazionale. Ad oggi qualunque attività superiore ai LEA, anche in presenza di risparmi di spesa una volta garantiti i LEA, deve invece essere garantita con risorse del bilancio ordinario della Regione, penalizzando altri settori del governo regionale, pur in presenza di risorse del Fondo Sanitario che lo renderebbero possibile senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.
A puro titolo di riferimento oggi il finanziamento delle attività non comprese nei LEA e/o non riconducibili al perimetro sanitario grava sul bilancio regionale per circa 17 milioni di euro, che in caso di utilizzo delle economie del Fondo Sanitario, potrebbero essere restituiti al bilancio ordinario della Regione.
La discrezionalità per la Regione Veneto nella gestione delle risorse in ambito sanitario, previa verifica della permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 consente di ampliare gli ambiti di intervento a tutela della salute per i cittadini del Veneto.

La richiesta risponde ad identica previsione di legge regionale 18 del gennaio 2022, n. 1. recante “Risparmi di spesa in sanità”. L’impiego dei risparmi di spesa ottenuti dal riparto del FSN + risorse proprie regionali, a seguito della gestione virtuosa delle risorse, consentirebbe, una volta garantiti i LEA per come verificati attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia, di ampliare gli ambiti e gli strumenti per la tutela della salute garantiti ai cittadini del Veneto dal Servizio Sanitario Regionale, sia in ambito sanitario che socio-sanitario, con un livello di offerta più ampio dei LEA per come definiti a livello nazionale, in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 132/2021

Autonomia nella gestione del sistema tariffario di remunerazione

Una tale forma di autonomia per i produttori di attività sanitarie pubblici e privati in deroga alla normativa vigente in materia consentirebbe di gestire le tariffe di rimborso per le prestazioni ambulatoriali e di ricovero ospedaliero in modo autonomo per la Regione del Veneto.

Oggi tali tariffe sono definite a livello centrale, secondo modalità di calcolo dei costi reali che non sono in grado di rappresentare le differenze di costo dei fattori produttivi utilizzati per produrre tali prestazioni (esempio tecnologie avanzate di ultima generazione, sviluppo di sistemi digitali ad alto costo, utilizzo di dispositivi medici ad alto costo).
Questo si traduce in una insufficiente remuneratività per i produttori pubblici e privati che non tende ad appiattire verso basso il valore delle prestazioni e non tiene conto delle differenti realtà produttive presenti sul territorio (es. grandi gruppi di produttori vs produttori locali che realizzano minori o nulle economie di scala).
L’autonomia include la possibilità di rendere flessibile la capacità di acquisto e di committenza con i privati accreditati del proprio territorio consentendo da un lato di ottenere una più adeguata risposta quali-quantitativa ai bisogni del proprio territorio, e dall’altro di favorire lo sviluppo di un sistema imprenditoriale ancorato alle necessità locali e maggiormente responsabilizzato nella collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale.

Autonomia nella programmazione degli interventi relativi al patrimonio edilizio e tecnologico in ambito sanitario
Sul versante degli investimenti per edilizia e tecnologie in sanità attualmente le risorse statali dedicate all’ammodernamento edilizio (al netto degli investimenti PNRR che termineranno nel 2026) provengono dall’articolo 20 della legge 67/1988 che mostra da tempo una rilevante problematicità in ordine ai tempi necessari tra l’assegnazione dei finanziamenti e l’effettiva disponibilità all’utilizzo degli stessi, con un grave impatto sulla programmazione degli investimenti a causa della rilevante latenza temporale che intercorre fra la redazione degli accordi di programma e la disponibilità economica, che si traduce spesso in interventi che rischiano di essere anacronistici ed inadeguati rispetto al momento in cui può avvenire l’effettivo utilizzo delle risorse.
L’autonomia regionale nella programmazione degli interventi relativi al patrimonio edilizio e tecnologico in ambito sanitario si traduce nella richiesta di riconoscimento da parte dello Stato di un ammontare annuo di risorse certo e dimensionalmente adeguato (distribuito ad esempio con una formula simile al riparto del FSN, cioè per quota capitaria).

Autonomia nell’individuazione di sistemi di governance delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale
Un capitolo di particolare criticità è oggi rappresentato dall’attuale assetto istituzionale e di governance dei Servizi Sanitari Regionali, definito dal D. Lgs 502/92, che appare non più adeguato a garantire assetti organizzativi in grado di favorire il miglioramento della qualità, l’omogeneità dei servizi resi, la standardizzazione dei prodotti, con particolare riferimento a quelli con alti livelli di automazione, e permetterne la sostenibilità.

L’esigenza di consentire alle Aziende Sanitarie di concentrare il proprio raggio di azione sulle attività sanitarie, sulle esigenze peculiari dei territori, sul rapporto con gli stakeholder locali, sulla integrazione dei servizi e le garanzie del percorso di cura, richiedono la creazione di Enti specializzati (Enti intermedi) nelle attività ad alto tasso di standardizzazione, con particolare riferimento alle attività amministrative, al controllo di gestione, all’HTA, alla gestione delle risorse umane, allo sviluppo delle competenze e delle piattaforme tecnologiche e digitali la cui gestione può essere accentrata con ampio recupero di efficienza, e contemporaneo incremento del livello di specializzazione, economie di competenza.
Parimenti la presenza di attività produttive che possono giovarsi della concentrazione di parte del processo produttivo (analisi chimiche, anatomia patologica, centrali operative 116-117 e 118, piattaforme di attività robotica) e di una condizione di “fornitore di servizi” verso le Aziende sanitarie richiedono il riconoscimento di uno status giuridico oggi non previsto dalla normativa vigente, che consenta di agire come veri e propri “service” verso le altre aziende con propria autonomia giuridica e gestionale.

 

Fondi Sanitari Integrativi

L’inserimento dei Fondi Sanitari Integrativi rappresenta una possibilità prevista normativamente già dal D. Lgs 502/92, che è stata normativamente arricchita da ulteriori interventi legislativi (Decreto del Ministero della Salute 31marzo 2008 – Gazzetta Ufficiale, 18 giugno 2008, n. 141 “Decreto Turco”; Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 27 ottobre 2009 – Gazzetta Ufficiale, 16 gennaio 2010, “Decreto Sacconi”, senza tuttavia concretizzarsi nella sua applicazione a livello nazionale.
In Veneto la spesa privata per attività sanitarie ammonta a quasi 4 miliardi di euro all’anno, con una spesa pro capite di circa 850 euro all’anno.

Il 29% di tale spesa privata è attribuibile a servizi dentistici, il 36% a medicinali, il 18% a spese per acquisto di servizi ambulatoriali. Dei 4 miliardi spesi l’8% (circa 320 milioni di euro) è riferibile a copertura con fondi integrativi. Circa 1.200.000 cittadini veneti (il 33% della popolazione totale) dichiara di versare contributi ad almeno uno degli enti della sanità integrativa che godono di benefici fiscali. Di questi però solo il 26% ha effettivamente utilizzato i fondi con una spesa pro capite di circa 170 euro.
La possibilità di includere i fondi integrativi (peraltro normativamente prevista fin dal 1992) nel finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, non è stata mai praticata in modo strutturale. Per la regione del Veneto una integrazione strutturale della sanità integrativa nel fondo sanitario regionale porterebbe ad un incremento dello stesso di oltre 300.000.000 di euro (con una crescita di circa il 2% annuo) che, grazie ad accordi con i titolari dei fondi consentirebbe un ampliamento della copertura sanitaria in differenti ambiti, già previsti dalla normativa vigente: prevenzione, odontoiatria, long term care, non autosufficienza, ampliamento dei LEA, attraverso forme di complementarietà con l’offerta pubblica finanziata dal Fondo Sanitario Nazionale.

 

PROTEZIONE CIVILE

La preintesa sull’autonomia differenziata in materia di Protezione civile allegata all’ “Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto”, introduce alcuni elementi che avranno un significativo impatto positivo sulle attività regionali materia, consentendo un incremento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione regionale sul territorio.

Ciò si tradurrà in risposte più rapide e più efficaci alle necessità del territorio e della cittadinanza, sia in caso di eventi calamitosi sia dal punto di vista della gestione ordinaria e della pianificazione delle attività.

Diversi sono i punti positivi, che qualificano l’Intesa conferendo nuove importanti competenze e nuovi spazi di autonomia alla Regione.

Ordinanze in deroga alla normativa statale

Un primo elemento rilevante è l’attribuzione al Presidente della Giunta Regionale, in caso di emergenze di livello regionale, della possibilità di emanare ordinanze in deroga non solo alla normativa regionale, come avviene oggi, ma anche a quella statale.

Questa competenza potrà generare effetti particolarmente positivi, soprattutto per l’attuazione degli interventi di superamento dell’emergenza, riducendo sensibilmente i tempi necessari alla realizzazione delle opere o alla gestione delle problematiche (per esempio la gestione dei rifiuti prodotti dall’evento) grazie alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Contabilità speciali

Un secondo aspetto importante per la gestione delle emergenze di rilievo regionale riguarda la possibilità di semplificare le procedure finanziarie attraverso l’apertura di contabilità speciali.

Tale misura consentirà una significativa riduzione delle tempistiche relative ai rimborsi ai cittadini, ai pagamenti alle imprese e all’erogazione dei fondi stanziati a favore di Comuni e altri soggetti pubblici.

Commissario per le emergenze di rilievo nazionale

Nel caso di emergenze di rilievo nazionale che riguardino esclusivamente il territorio veneto, l’Intesa stabilisce inoltre che il commissario incaricato del superamento dell’emergenza sia necessariamente il Presidente della Giunta Regionale o una persona da lui indicata.

Ciò garantirà una gestione del post-emergenza affidata sempre a una figura ben radicata nel territorio e dunque conoscitrice delle dinamiche ambientali, sociali ed economiche del Veneto, con un conseguente aumento della responsabilizzazione e dell’efficacia operativa.

Potenziamento della capacità di azione della Struttura regionale di Protezione civile

Gli ulteriori temi affrontati nella preintesa mirano a potenziare la capacità d’azione della struttura regionale di protezione civile, con ricadute immediate in termini di efficienza, sia nella gestione delle emergenze sia nelle attività di prevenzione.

In questa direzione va la possibilità di assumere nuovo personale per le strutture regionali, anche in deroga ai vincoli assunzionali e ai limiti di spesa, così da potenziare gli organici e garantire un’organizzazione adeguata, soprattutto in occasione di emergenze rilevanti che richiedono un impegno straordinario anche nella fase post-emergenziale.
Per la Regione del Veneto è inoltre prevista la possibilità di una specifica contrattualistica per il personale delle strutture regionali di protezione civile, volta a valorizzarne la professionalità, in particolare per chi opera nelle sale operative, assicurando così personale sempre più qualificato nella gestione degli allertamenti e delle emergenze.
Infine, al fine di rendere ancora più efficiente la struttura regionale della protezione civile e di aumentarne l’efficacia nei confronti dei cittadini, sarà possibile — come già avviene nelle province autonome — dotare i mezzi della protezione civile regionale di una specifica targa di PC e prevedere una patente speciale per i conducenti.

 

PROFESSIONI

L’Accordo attribuisce alla Regione competenze legislative e amministrative per disciplinare professioni esercitate abitualmente mediante lavoro intellettuale o con prevalente concorso intellettuale, legate alle specificità del territorio e alla sua economia.
Queste professioni:
sono oggi ampiamente diffuse, ma prive di un riconoscimento normativo mirato;
rispondono a bisogni emergenti dei settori turistico-culturali, della sostenibilità, della digitalizzazione, del benessere non sanitario e dei servizi avanzati;
richiedono competenze aggiuntive, spesso maturate attraverso formazione specialistica locale e una forte esperienza diretta nel territorio.

L’attuale disciplina statale è uniforme e poco adattabile alle peculiarità venete: il nuovo assetto consente di superare questo limite, permettendo una regolazione più efficace di un settore professionale che in Veneto mostra dinamiche significative.
Nel territorio regionale, infatti, i professionisti indipendenti rappresentano il 5,4% della forza lavoro e circa il 26% dell’occupazione indipendente. Una quota importante di essi appartiene alle professioni intellettuali non organizzate in ordini o collegi, spesso attive in ambiti ad alto contenuto di conoscenza.
Con la maggiore autonomia la Regione potrà:
istituire e disciplinare nuove figure professionali intellettuali di rilievo regionale;
definire standard formativi, requisiti e abilitazioni basati sulle effettive esigenze del territorio;
istituire e gestire elenchi professionali regionali con tempi certi e procedure semplificate;
riconoscere qualifiche maturate in altre Regioni o in altri Stati, nel pieno rispetto della normativa europea;
agire in modo agile, tempestivo e coerente con l’evoluzione del mercato del lavoro regionale.
Gli impatti positivi per cittadini, imprese e istituzioni
In Veneto si stimano oltre 20.000 operatori attivi in professioni intellettuali non coperte da regolamentazioni statali uniformi, distribuiti in ambiti quali comunicazione e promozione territoriale, servizi culturali, accompagnamento esperienziale, consulenza ambientale, servizi digitali, benessere non sanitario e discipline bionaturali.
Nel complesso dei professionisti non ordinistici, i dati nazionali più recenti indicano:
oltre 544.000 professionisti attivi con partita IVA e non iscritti ad ordini o collegi;
un profilo relativamente giovane: circa il 40% ha meno di 44 anni;
una distribuzione settoriale che vede prevalere le aree tecnico-scientifica (circa 30%), economico-gestionale (circa 25%) e servizi alla persona non sanitari (oltre 20%).

Questi elementi evidenziano un settore dinamico, innovativo e in continua espansione.
Il riconoscimento formale delle competenze e la creazione di standard regionali possono aumentare la qualità dei servizi e offrire maggiori tutele ai cittadini, riducendo al contempo il rischio di attività improvvisate o non qualificate e contrastando
Il Veneto conta circa 418.000 imprese attive (dato statistico regionale 2024) e presenta un’economia fortemente specializzata, con una crescente domanda di competenze intellettuali nei servizi avanzati, nella consulenza, nella digitalizzazione e nel settore turistico-culturale.

Inoltre, nel 2024 la Regione ha registrato 73 milioni di presenze e 21 milioni di arrivi, con un incremento rispettivamente del +2,2% e del +3,3% sul 2023. In un contesto così competitivo, la disponibilità di professionisti qualificati e riconosciuti rappresenta un fattore decisivo per il posizionamento del Veneto, sia nel mercato interno sia nel mercato internazionale.
Una regolazione regionale consentirà alle imprese di reperire figure formate secondo standard coerenti con il modello economico veneto, riducendo tempi e costi di ricerca delle competenze e favorendo processi di innovazione.
Riduzione dei tempi amministrativi
I procedimenti statali per il riconoscimento delle qualifiche professionali possono durare da 90 a 180 giorni, e in alcuni casi arrivare a 12 mesi. Con la gestione regionale, l’iscrizione agli elenchi e il riconoscimento delle qualifiche potranno essere garantiti in 30–60 giorni, riducendo drasticamente i tempi di accesso alla professione e allineandoli alle esigenze attuali del mercato del lavoro.

Questa riduzione dei tempi contribuirà a migliorare la produttività delle imprese e ad accelerare l’ingresso nel mondo professionale, soprattutto per i giovani e per le figure specializzate.
Effetti economici complessivi
La regolazione regionale potrà produrre:
un incremento occupazionale stimabile in 2.000–4.000 nuove posizioni nell’arco di tre anni, soprattutto nei settori turistici, culturali, digitali e della sostenibilità;
una riduzione del lavoro sommerso attraverso la formalizzazione delle competenze e la tracciabilità degli operatori;
un miglior incontro tra offerta formativa e domanda delle imprese, con conseguente riduzione dei costi dovuti alla mancanza di competenze specializzate;
una maggiore capacità della Regione di rispondere alle esigenze professionali delle aree territoriali più dinamiche (montagna, laguna, distretti produttivi).
Valorizzazione delle specificità territoriali

Il Veneto presenta sistemi territoriali distinti – montagna, laguna, città d’arte, aree termali, distretti produttivi – e una forte identità economico-culturale. Le nuove forme di turismo esperienziale, la tutela dell’ambiente, la gestione del patrimonio culturale e la promozione digitale del territorio richiedono professioni intellettuali altamente specializzate, spesso non previste nelle discipline nazionali. L’autonomia consente di progettare e riconoscere figure professionali specifiche, rispondenti alle caratteristiche locali, senza interferire con le professioni regolamentate dallo Stato.
Il nuovo assetto garantisce comunque:
nessuna discriminazione in base alla provenienza o alla residenza;
libera prestazione di servizi per cittadini dell’UE e dello Spazio economico europeo;
possibilità per professionisti di altre Regioni di iscriversi agli elenchi e operare in Veneto;
totale rispetto dei limiti costituzionali e delle attività riservate per legge a professioni ordinistiche o sanitarie.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED INTEGRATIVA

La firma dell’Accordo preliminare tra Governo e Regione segna un primo, significativo passo nel negoziato per l’autonomia differenziata ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Questo accordo pone le basi per un’intesa celere sul riconoscimento di nuove e maggiori competenze.
In questo quadro, la materia della Previdenza Complementare e Integrativa rappresenta un ambito di intervento strategico, dove l’assunzione diretta di responsabilità da parte della Regione può generare benefici concreti e immediati per i cittadini e il territorio.
Cosa ottiene il Veneto
L’intesa preliminare, pur nel rispetto dei principi nazionali e della vigilanza (COVIP), riconosce alla Regione Veneto tre funzioni chiave:

Promozione e finanziamento: La Regione acquisisce la competenza diretta per promuovere e finanziare forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale. Questo include la possibilità di stipulare convenzioni specifiche con i fondi pensione già esistenti, creando un sistema più vicino alle esigenze dei lavoratori veneti.
Disciplina funzionale: Alla Regione viene attribuito il potere di disciplinare il funzionamento di queste forme di previdenza ad ambito regionale, permettendo di adattare gli strumenti alle peculiarità del nostro tessuto economico e sociale.

Rappresentanza negoziale per il pubblico impiego: Un punto qualificante è l’acquisizione della rappresentanza negoziale per la stipula di contratti e accordi collettivi con i fondi pensione. Questa competenza si applica a tutto il personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli Enti locali del territorio e dal Sistema sanitario regionale.
L’impatto positivo: perché la Regione può fare meglio

Questo trasferimento di funzioni non è un mero tecnicismo, ma la risposta a un’esigenza reale. Sebbene il Veneto registri un tasso di partecipazione alla previdenza complementare del 45%, leggermente superiore alla media nazionale, questo dato è ancora insufficiente di fronte all’aumento del costo della vita e all’inadeguatezza futura di molte pensioni obbligatorie.
La gestione regionale permetterà un salto di qualità per ragioni precise:

Maggiore Efficacia: La Regione è in grado di conoscere più a fondo i bisogni del territorio e di raggiungere fasce di popolazione oggi meno coperte, come i lavoratori dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura e gli autonomi.
Prontezza Operativa: Non partiamo da zero. La Regione ha già istituito Veneto Welfare, una struttura dedicata (in seno a Veneto Lavoro) con il compito di promuovere la previdenza integrativa. Le nuove competenze daranno a questa struttura gli strumenti per operare con maggiore incisività.

Promozione Capillare: Potremo sfruttare la rete della pubblica amministrazione regionale, come i Centri per l’Impiego, per creare sportelli dedicati alla promozione e alla consulenza, realizzando quella “sussidiarietà orizzontale” che avvicina le istituzioni ai cittadini.

Investimenti sul Territorio: Una gestione regionale favorisce il reinvestimento dei proventi sul territorio, sostenendo l’economia veneta e integrando le misure di previdenza con altre politiche di welfare.
La trattativa continua: i punti fondamentali ancora aperti
Questo Accordo è un passaggio fondamentale, ma il negoziato prosegue su aspetti ancora irrisolti che sono essenziali per la piena operatività del sistema.

Il punto più rilevante ancora in discussione è l’attribuzione del gettito dell’imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione.
È importante sottolineare che questa non è una richiesta di “cassa”, ma una richiesta di funzionalità. Quel gettito sarebbe interamente vincolato al sostegno e all’espansione della previdenza complementare regionale. Servirebbe a finanziare le campagne di educazione finanziaria sul territorio, i costi del personale dedicato negli sportelli, e a creare un fondo per incentivare l’adesione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Senza queste risorse, l’esercizio delle nuove funzioni, pur importante, rischia di essere depotenziato.

In conclusione, l’Accordo preliminare rappresenta una base solida e un risultato concreto. Dimostra la serietà di un negoziato pragmatico, che ora deve proseguire per dotare la Regione degli strumenti, anche finanziari, necessari a rendere la nuova autonomia un vantaggio reale per tutti i cittadini veneti.

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