(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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In data 14 luglio 2026 la Procura della Repubblica di Milano, nell’ambito
dell’inchiesta che ha coinvolto esponenti del mondo arbitrale, ha adottato le
seguenti determinazioni:
e ha richiesto al G.I.P. l’archiviazione del procedimento iscritto per il reato di
cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 1 comma 1 Legge n° 401/1989, in ordine
agli episodi concernenti gli interventi volti alla individuazione o esclusione
di direttori di gara;
ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Monza gli atti concernenti le
contestazioni relative agli episodi avvenuti in sala VAR (si precisaa tale
proposito che la sede della sala VAR è a Lissone, di tal che territorialmente
competente peri fatti ivi avvenuti è il Tribunale di Monza);
ha trasmesso copia degli atti sia alla Procura Federale della Federazione
Italiana Gioco Calcio sia al C.O0.N.I.– Procura Generale dello Sport;
ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di FC
Internazionale ex D.Lgs. n° 231/2001 in ordine all’illecito previsto dall’art.
285-quaterdecies.
La richiesta di archiviazione ricostruisce, nei limiti del materiale probatorio
acquisito, la sussistenza storica dei singoli episodi di interferenza ipotizzati,
attraverso l’esame analitico dei risultati delle intercettazioni telefoniche e della
loro tempistica, in taluni casi comparatocon gli esiti dei servizi di pedinamento.
Non ravvisa un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine. Distingue tra
la frode sportiva penalmente rilevante, che presuppone condotte fraudolente,
astrattamente idonee e volte ad incidere sulla regolarità della singola gara, dalle
condotte di interferenza oggettivamente prive di tali caratteristiche.
Il decreto di archiviazione ex D.Lgs. n° 231/2001 nei confronti di FC
Internazionale è diretta conseguenza dell’esclusione del reato presupposto.
La trasmissione degli atti alla Procura Federale è volta a consentire ai competenti
organi la valutazione dei fatti di possibile interesse nel quadro dell’ordinamento
sportivo.
La diffusione del presente Comunicato Stampa è effettuata in ottemperanza alle
disposizioni del D.Lgs. n° 188/2021, ritenendosi sussistente l’interesse pubblico
all’informazione, ferma restando in ognicaso la presunzione di non colpevolezza
delle persone sottoposte alle indagini preliminari, da reputarsinon colpevoli
fino alla eventuale sentenza di condanna divenuta irrevodabile.


