(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Disposizioni urgenti del decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026 per l’attuazione al Patto dell’UE sulla migrazione e l’asilo: quale impatto sulle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.
Il decreto recepisce e coordina nell’ordinamento italiano le nuove disposizioni europee riguardanti le procedure di protezione internazionale, le procedure di frontiera, il rimpatrio alla frontiera e gli accertamenti alle frontiere esterne dell’Unione. Le norme europee, pubblicate nel maggio 2024, sono divenute pienamente applicabili dal 12 giugno 2026.
La principale innovazione consiste nell’introduzione delle procedure di frontiera obbligatorie previste dal nuovo Regolamento europeo. Con la modifica delle disposizioni di cui al d.l. 25/2008, tali procedure si applicheranno a un numero molto elevato di domande di protezione internazionale. Alla luce delle decisioni della Commissione europea, infatti, all’Italia (che per il solo 2025 ha ricevuto circa 133.000 domande di protezione internazionale) è attribuito oltre il 26% di tutte le procedure di frontiera dell’UE, con un numero annuo obbligatorio pari a oltre 16.000 procedure nel primo anno di applicazione, destinato a crescere fino a oltre 32.000 procedure annue a regime.
Per fronteggiare l’impatto che le nuove norme avranno sul lavoro e la competenza delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, non è stato previsto un corrispondente adeguato rafforzamento delle risorse umane e organizzative necessarie ad affrontare il nuovo carico di lavoro.
Il d.l. 100/26 modifica, ancora, il d.l. 13/2017, riportando dalle Corti d’appello alle Sezioni specializzate la competenza sui procedimenti di convalida e proroga del trattenimento dei richiedenti asilo, attribuendo loro anche la competenza sulle misure alternative al trattenimento e sui reclami contro i provvedimenti prefettizi che impongono l’obbligo di risiedere in un luogo determinato con specifiche prescrizioni.
Sul piano organizzativo, il decreto rafforza significativamente le Commissioni territoriali competenti per l’esame amministrativo delle domande di protezione internazionale mediante l’istituzione di nuove sezioni e l’assunzione di personale amministrativo. Tuttavia, un analogo rafforzamento e potenziamento delle risorse non è previsto per le Sezioni specializzate dei Tribunali, che già, come noto, presentano un rilevante arretrato. In particolare, al 30 aprile 2026 risultavano pendenti oltre 142.000 procedimenti di protezione internazionale, a fronte di una capacità media annua di definizione di circa 35.000 procedimenti. A tali pendenze si aggiungeranno i ricorsi derivanti dalle nuove procedure di frontiera nei termini sopra brevemente indicati e dalle procedure accelerate, oltre ai procedimenti già pendenti davanti alle Commissioni territoriali destinati a confluire nei Tribunali.
Il d.l. 100/26 interviene anche sulla durata dei procedimenti di primo grado, prevedendo un termine massimo di definizione di otto mesi per le procedure ordinarie e mantenendo il termine di quattro mesi per quelle accelerate.
Tuttavia, alla luce del numero dei procedimenti pendenti e delle risorse disponibili, tali termini risultano difficilmente conseguibili.
Per fronteggiare l’arretrato viene istituito un “Ufficio per il processo stralcio” presso le Sezioni specializzate, composto anche da “almeno tre” giudici onorari di pace per ciascuna Sezione cui delegare la trattazione e decisione delle domande pendenti fino al 12 giugno 2026, ed è prevista una proroga di tre mesi dei contratti del personale dell’Ufficio per il processo (AUPP c.d. non stabilizzati). Si tratta di misure di portata del tutto inadeguata rispetto all’entità delle pendenze e al prevedibile incremento esponenziale del contenzioso derivante dall’attuazione del Patto europeo in relazione alle procedure di frontiera.
L’attuazione del Patto europeo comporterà un consistente aumento dei procedimenti urgenti attribuiti alle Sezioni specializzate, senza un corrispondente incremento delle risorse giudiziarie e di supporto. Al di là della evidente necessità di incrementare le piante organiche delle Sezioni specializzate per fronteggiare in modo adeguato ed efficace il carico abnorme di lavoro, si auspica che, in sede di conversione del d.l. 100/26, siano previste risorse adeguate e stabilmente destinate al supporto concreto delle Sezioni specializzate.
Diversamente, il rischio è quello di compromettere l’efficacia dell’intero sistema, favorendo l’espansione dell’irregolarità e, con essa, fenomeni di sfruttamento e di infiltrazione criminale. Sarebbe un esito incompatibile con il dovere degli Stati europei di garantire un sistema di tutela giurisdizionale effettiva, assicurando ai magistrati e alle magistrate risorse adeguate per applicare il Nuovo Patto nel rispetto del patrimonio comune di valori rappresentato dai Trattati dell’Unione europea, dalla CEDU, dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dalle Costituzioni degli Stati aderenti.
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Approvato dal Comitato direttivo centrale
