(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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il Documento che indice per il 13-14-15 luglio la mobilitazione nazionale di tre giorni sui gravissimi problemi del sistema carcerario italiano, nonchè l’opinione della Conferenza Nazionale dei Garanti territoriali, ammessa quale amicus curiae nel giudizio di costituzionalità che sarà discusso avanti la Consulta all’udienza del 22 settembre p.v.: in tale sede la Corte dovrà decidere se sia possibile concedere il differimento facoltativo della pena nei confronti dei detenuti ritenuti non pericolosi nei casi in cui l’esecuzione appaia contrastante con il senso di umanità.
A diffondere i due documenti è il garante provinciale dei diritti dei detenuti, Giovanni Maria Pavarin, che aderisce alla mobilitazione.
OPINIONE SCRITTA DELLA CONFERENZA DEI GARANTI TERRITORIALI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ AI SENSI DELL’ART. 6 DELLE NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE
La Conferenza dei Garanti Territoriali delle Persone Private della Libertà, con sede a Roma in via Cossa, 41, in persona del suo Portavoce, rappresentante pro tempore, Prof. Samuele Ciambriello, nato a Bucciano (BN) il 19.11.1957 (C.F CMBSML57S19B239S), ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, intende proporre una propria opinione scritta, quale amicus curiae, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze il 17.02 2026, depositata il 4.03 2026, iscritta al n. 69 del 2026 del Registro delle Ordinanze di Codesta Ecc.ma Corte e pubblicata sulla G.U. del 6.05.2026 n. 18, Serie Speciale.
Con tale ordinanza, infatti, la predetta Autorità sospendeva il giudizio in corso e disponeva l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo sussistenti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale promossa su istanza di parte riguardante gli artt. 147 c.p. e 47- ter comma 1-ter o. p. nella parte in cui non prevedono l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione in caso di pena svolta in condizioni contrarie al senso di umanità, per contrasto con gli artt. 2, 25, 27, comma 3, 117, comma 1 quest’ultimo con specifico riferimento all’art. 3 CEDU.
1. Sulla legittimazione della Conferenza dei Garanti Territoriali della Libertà Personale
La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà (in poi, Conferenza) rappresenta l’organismo nazionale, in cui sono rappresentati 102 Garanti (regionali, provinciali, e comunali) italiani; essa è importante sede di confronto, formazione e di concertazione tra tutti i Garanti territoriali (in poi, i Garanti).
I Garanti, come noto, rappresentano un fondamentale e indipendente meccanismo di prevenzione e di garanzia di diritti delle persone private della libertà personale il cui ruolo, come quello del Garante nazionale delle persone private della libertà personale (in poi, Garante nazionale), è notevolmente accresciuto nel corso degli anni, complice una crescente attenzione da parte del Consiglio d’Europa, per le condizioni degli istituti penitenziari, specie dopo il caso Torreggiani del 2013.
E’ utile ricordare che la normativa statale riconosce ai Garanti importanti poteri, tra cui il potere di avere colloqui riservati e di ricevere la corrispondenza da parte dei detenuti (art. 18 op.) e di visitare, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva, gli Istituti penitenziari (artt. 67 o.p.).
I Garanti poi possono ricevere liberamente istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, da parte dei detenuti (art. 35 op.).
Inoltre, il DL n. 146 del 2013 (convertito in Legge n. 10 del 2014) fa emergere, ancor di più, il fondamentale ruolo dei Garanti, attribuendo al Garante Nazionale, nello specifico, il compito di “promuovere e favorire i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali” (art. 7).
Tale ruolo è stato riconosciuto a livello: – sia internazionale, in quanto, con nota verbale del 28 aprile 2014, la Rappresentanza permanente italiana presso le Organizzazioni internazionali ha riconosciuto la rete dei Garanti territoriali quale Meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura, ratificato con legge n. 195 del 2012; – sia nazionale, in quanto la Conferenza Unificata Stato-Regione ha riconosciuta la Conferenza come interlocutore qualificato, da invitare al tavolo di confronto volto a realizzare un sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali volti al reinserimento socio-lavorativo delle persone private della libertà personale (delibera, 17 dicembre 2020, art. 4).
La Conferenza è dunque una solida organizzazione, riconosciuta già nelle dinamiche istituzionali, che, da suo regolamento, svolge diverse funzioni, tra cui: rappresenta i Garanti nei rapporti istituzionali con le Autorità competenti e collabora con il Garante nazionale; elabora linee-guida per la regolamentazione degli uffici dei Garanti ed anche proposte legislative da sottoporre ai soggetti aventi potere di iniziativa ex art. 71 Cost.; effettua studi e ricerche in materia e promuove occasioni di confronto e di formazione comune dei Garanti; esercita ogni forma di azione ritenuta opportuna per la risoluzione delle problematiche relative alla privazione della libertà; elabora documenti comuni ai fini dell’unitarietà dell’azione dei Garanti.
Tra le diverse attività poste in essere, anche recentemente, si possono citare: i diversi incontri istituzionali con il Ministro della Giustizia (es. 11.03, 2025 e 7.08. 2024) e con il Capo DAP (da ultimo, 15.10.2025); le diverse conferenze stampa presso le sedi del Parlamento italiano (es. Senato della Repubblica, 15.07.2024); gli incontri istituzionali con il Garante nazionale (es. 13-14.07.2023; 18.03.2024, 27.02 2026); i diversi convegni organizzati (es. Liberarsi dalla necessità del carcere (1984-2024): l’attualità del pensiero di Mario Tommasini; 18-21.11.2024, Università di Parma; Minori: mare dentro, male fuori, Regione Campania, 18.10. 2024); i diversi documenti pubblicati (es. Diritti comuni, 2022; Alcune note sul Decreto-Legge n. 92 del 4 luglio 2024, recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia” e proposte di intervento IMMEDIATO al fine di porre termine alle condizioni drammatiche delle carceri italiane pubblicato in www.sistemapenale.it); le diverse campagne di sensibilizzazioni organizzate; la partecipazione a tavoli istituzionali (es. tavolo Anci, 2023; CNEL, Recidiva Zero, anni 2025, 2026).
In quest’ottica, e in piena adesione alle sue finalità istituzionali, la Conferenza intende offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione della questione posta all’attenzione di codesta Ecc.ma Corte, con l’auspicio che Essa dichiari l’illegittimità delle disposizioni censurate dal giudice a quo.
2. Una fotografia, in bianco e nero, dell’insostenibilità delle condizioni di detenzione in Italia, vista dalla Conferenza
La questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze affronta un problema ancora drammaticamente attuale, mai risolto dal Legislatore italiano, sebbene dal 2013, sia costantemente monitorato; un problema che mette in discussione, nel profondo, la sostenibilità di un sistema arrivato ormai al collasso ed ancora troppo ancorato ad una visione carcero-centrica dell’esecuzione penale, in netta contrapposizione con altre esperienze europee (Olanda e Germania, in primis) e con quel volto costituzionale della pena.
Le carceri, infatti, sono diventati ormai luoghi di confino per la dignità umana, che fatica ad essere tutelata al di là di un blindo di una cella, a causa dei diversi fattori, che gli Organi di garanzia costituzionale, la Corte costituzionale e il Presidente della Repubblica, in diverse occasioni, hanno stigmatizzato: 1. il tasso di sovraffollamento che contraddistingue, in modo sistemico, la realtà penitenziaria italiana e che ha raggiunto il tasso medio del 139,23%.
Nelle carceri italiane sono ristrette, infatti, 64.550 persone, a fronte di una capienza regolamentare degli Istituti pari a 51.269 (DAP, 13.05. 2026).
Si fa presente che il dato è significativo, perché la capienza regolamentare esprime un valore astratto, non sempre corrispondente alla reale disponibilità degli spazi, essendovi reparti chiusi, sezioni inagibili, lavori in corso o limitazioni strutturali non immediatamente percepibili dal dato statistico generale; 2. la fatiscenza in cui versano gli Istituti penitenziari italiani e in cui si registrano simili (se non stesse) condizioni di grave degrado ambientale e esistenziale, evidenziate dal Giudice a quo, con riguardo specifico al carcere di Sollicciano.
La Conferenza può testimoniare che ciascun Garante abbia più volte segnalato all’Autorità amministrativa o giudiziaria competente, la mancata erogazione di acqua calda, l’interruzione del funzionamento della caldaia prolungata nel tempo, le continue infiltrazioni di acqua, la presenza di muffe e umidità nelle celle, la mancanza di frigoriferi e pozzette, tanto nelle celle ma anche negli spazi comuni, la presenza di blatte, la mancanza di ventilatori durante il periodo estivo, l’inadeguatezza delle misure per garantire l’igiene nelle diverse sezioni e del vitto garantito dall’Amministrazione penitenziaria; 3. la strutturale carenza di organico delle professionalità che possono orientare e garantire il graduale reinserimento sociale della persona detenuta (funzionari giuridico-pedagogici, assistenti sociali, psicologi, medici, mediatori culturali); 4. la diversa tipologia di popolazione detenuta nelle carceri italiani, portatrice di nuovi bisogni socio-sanitari a fronte dei quali il carcere non dovrebbe essere la risposta.
A tal proposito è sufficiente menzionare la relazione del Garante nazionale dell’aprile 2026, da cui emerge, infatti, come stia aumentando in carcere la popolazione sempre più giovane (18-24 anni); la popolazione affetta da disturbi legati alla tossicodipendenza o psichiatrici (a fronte dei quali le esigenze di cura dovrebbero prevalere rispetto alle esigenze contenitive e securitarie), sempre più povera e senza significativi legami con il territorio.
Purtroppo, il termometro del collasso del sistema è rappresentato dall’aumento di eventi critici che rendono gli istituti penitenziari lughi invivibili per gli operatori penitenziari e ancor più per le persone detenute.
In particolare, è drammatica la conta che, annualmente, come Garanti, ci troviamo a fare delle persone che, in carcere e di carcere, perdono la vita: nel 2024, si sono tolte la vita 91 persone; nel 2025, 80 e da gennaio 2026 ad oggi, già 24 persone.
Non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro per dimostrare che, in queste condizioni, è impossibile sia attuare il finalismo rieducativo (unica ratio, da Costituzione, in grado di giustificare la privazione di libertà delle persone) sia garantire la dignità umana, secondo quanto definito dall’art. 2 Cost., che vuole che sia la preminente esigenza di tutela della persona umana a orientare, sempre, in ogni spazio del territorio della Repubblica italiana (quale è anche il carcere, che non è un enclave della legalità costituzionale), il rapporto tra Autorità e libertà.
A tal proposito, ci sia consentito ricordare che, come Garanti, rispondiamo quotidianamente all’appello del “bisogna aver visto”, come lanciato, quasi 80 anni fa da Piero Calamandrei, per comprendere fino a fondo il dramma umano delle carceri italiane e come sembra aver fatto la stessa Corte costituzionale, per esempio, nel 2018, con il docufilm Viaggio nelle carceri, con cui ha potuto misurare le distanze tra l’art. 27 Cost. e la realtà penitenziaria italiana e che, da tempo, troppo, sta lanciando diversi e puntuali moniti, che restano tragicamente inascoltati dal Legislatore italiano.
3. Cronaca di una questione che viene da lontano e di un monito rimasto inascoltato da più di 13 anni. L’urgente necessità di una norma di chiusura di un sistema, a tutela della dignità delle persone detenute.
La questione all’esame di questa Ecc.ma Corte era già stata prospettata in passato.
Come ricordato dal Giudice a quo, già nel 2013, la Corte costituzionale fu chiamata a decidere una questione simile, relativa all’art. 147 c.p., nella parte in cui non consentiva il rinvio dell’esecuzione della pena in condizioni detentive contrarie all’art. 3 CEDU, all’epoca con specifico riferimento al sovraffollamento carcerario, stante la contestuale decisione della CEDU nel caso Torreggiani.
Anche all’epoca, il Giudice a quo sollecitava in intervento additivo, ritenendo che solo la sospensione dell’esecuzione potesse ristabilire la legalità costituzionale nel caso concreto.
Con decisione n. 279 del 2013, come noto, la Corte costituzionale dichiarò inammissibile la questione, in omaggio alla discrezionalità del Legislatore, riconoscendo un enorme ventaglio di soluzioni a disposizione del Legislatore per fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento.
Contestualmente, però sottolineava, che “non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia”.
Messaggio, questo, ribadito, in modo altrettanto incisivo, nel comunicato stampa, in cui si affermava che: “nel caso di inerzia legislativa la Corte si riserva, in un eventuale successivo procedimento di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l’esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità”.
Si tratta di un monito, molto calzante rispetto all’attuale questione: anche oggi, il Giudice a quo richiede l’intervento additivo dell’estensione del rinvio dell’esecuzione della pena con specifico riferimento a situazioni di degrado ambientali degli Istituti penitenziari, come extrema ratio, nei casi in cui, attivati tutto i rimedi possibili – come avvenuto, invano, nel caso concreto -, le condizioni di degrado rimangano immutate e le persone detenute continuano ad essere esposte a gravi lesioni della propria dignità.
A tal proposito, è sufficiente citare un recente report del gruppo Foucoult del 13 aprile 2026, pubblicato sul sito del comune di Firenze, in cui si descrive l’Istituto di Sollicciano, caratterizzato dal “un tasso di affollamento del 153% e da perduranti e diffuse criticità strutturali e igienico-sanitarie” e da cui emerge “la percezione che Sollicciano sia ormai un “pieno a perdere”, su cui non vale la pena investire”.
Il giudice a quo richiede, cioè, di estendere un rimedio esistente nell’ordinamento (il rinvio della pena) a situazioni in cui il Legislatore non può esercitare un ventaglio di soluzioni alternative, perché non ci sono.
Proprio il raffronto tra la decisione del 2013 e la questione sollevata oggi dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze permette alla Conferenza di sviluppare alcune considerazioni sia sull’inerzia del Legislatore rispetto al monito lanciato nel 2013 rispetto alle persistenti criticità sistemiche riscontrate, a fronte delle quali la vicenda di Sollicciano non può infatti essere letta come una questione meramente locale.
Essa, infatti, costituisce un caso emblematico di una crisi più ampia, nella quale sovraffollamento, degrado strutturale, carenze igienico-sanitarie, insufficienza delle risorse trattamentali e difficoltà di accesso ai rimedi giurisdizionali concorrono a produrre una compressione sistemica dei diritti fondamentali delle persone detenute, a fronte dei quali i rimedi attualmente attivabili sono inefficaci.
Infatti: 1. ll c.d. piano carceri 2025-2027, lungi dall’essere ancora realizzato, resta inevitabilmente scandito da tempi progettuali ed esecutivi non compatibili con l’urgenza della posizione individuale di chi oggi subisce una pena in condizioni contrarie al senso di umanità.
La medesima urgenza emerge, altresì, dagli eventi critici che segnano la vita degli istituti (suicidi, tentativi di suicidio, atti di autolesionismo, crisi psichiche) che noi Garanti, come anticipato, conosciamo non solo come dati statistici, ma come vicende concrete, con nomi e volti.
Essi mostrano come il degrado materiale e il sovraffollamento incidano sulla tenuta psicofisica delle persone recluse e danno la misura di una vera e propria emergenza, rispetto alla quale il piano carceri resta solo una vaga promessa, per il detenuto che, nel frattempo, continua a vivere in celle degradate, sovraffollate, insalubri o comunque incompatibili con l’art. 27, comma terzo, Cost. e con l’art. 3 CEDU; 2. la nomina di un Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, poi, per quanto significativa sul piano organizzativo, conferma anzi che il problema non è risolvibile mediante l’ordinaria amministrazione e richiede interventi complessi, costosi e temporalmente dilatati; 3. lo stesso può dirsi, a maggior ragione, della nomina di un commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
Quando la violazione dipende da condizioni strutturali dell’istituto, la sostituzione all’amministrazione nell’adozione di singoli atti non basta a rimuovere nell’immediatezza la lesione: un commissario ad acta può ordinare, sollecitare, programmare, ma non può creare posti detentivi, eliminare in pochi giorni infiltrazioni, muffe, infestazioni, carenze impiantistiche o deficit igienico-sanitari radicati nell’assetto materiale dell’istituto; 4. né la situazione individuale del detenuto può ritenersi adeguatamente rimediabile attraverso il mero trasferimento in altro istituto.
Il trasferimento, infatti, è misura amministrativa di organizzazione della popolazione detenuta, non rimedio giurisdizionale alla protrazione di una pena eseguita in condizioni contrarie al senso di umanità.
Tanto che l’art. 42 o. p. lo ammette per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell’istituto, per motivi di giustizia, salute, studio o famiglia, stabilendo al contempo che, nel disporlo, debba essere favorito il criterio di destinare i detenuti a istituti prossimi alla residenza della famiglia o al loro centro di riferimento sociale.
Il richiamo al trasferimento risulta, inoltre, problematico proprio in presenza di una crisi diffusa del sistema penitenziario, destinata peraltro ad aggravarsi in relazione al costante aumento della popolazione carceraria registrato negli ultimi anni e per effetto dell’incidenza dei continui interventi legislativi in materia di sicurezza pubblica, ispirati a una logica espansiva del diritto penale, che codesta Corte si è già fatta carico di ricondurre entro i limiti imposti dai principi di ragionevolezza, proporzionalità e finalismo rieducativo della pena, a partire dalla determinazione legislativa della sanzione sino alla sua concreta esecuzione.
In un simile quadro, il trasferimento rischia di risolversi non già nella rimozione della lesione, ma nella sua mera delocalizzazione.
A ciò si aggiunga che il trasferimento non è mai neutro rispetto ai diritti fondamentali della persona detenuta.
La prossimità al territorio di riferimento costituisce, nell’ordinamento penitenziario, un valore funzionale alla cogente finalità rieducativa della pena, mentre l’allontanamento può compromettere la continuità dei rapporti affettivi, l’accesso alla difesa, la presa in carico sanitaria e sociale, nonché i percorsi trattamentali già avviati.
Il trasferimento disposto per fronteggiare condizioni materiali indegne rischia, quindi, di provocare una nuova compressione di altri diritti fondamentali, senza offrire una risposta stabile alla violazione originaria.
Per tutte queste ragioni, la possibilità del trasferimento non elide la necessità del rimedio sollecitato dal giudice rimettente.
4. L’allontanamento dell’Italia dagli standard internazionali di tutela dei diritti delle persone detenute e dalle soluzioni individuate da altri ordinamenti stranieri.
Le criticità sistemiche degli Istituti penitenziari, che non si esauriscono con le problematiche legate al sovraffollamento, pur ricomprendendolo, così come la mancanza di strumenti adeguati per arginarle, sono state oggetto di diverse decisioni della CEDU la quale ha sempre invitato gli Stati ad adottare misure genarli e ha sottolineato che i rimedi interni devono essere effettivi, preventivi, e non solo risarcitori, palesandosi, in mancanza, la violazione dell’art. 3, anche in combinato con l’art. 13 della CEDU (tra tante: Canali c. Francia, 2013; Petrescu c. Portogallo 2019, in particolare paragrafo 75; Vasilescu c. Belgio, 2014; Neshkov c. Bulgaria 2015 e Varga e al. c. Ungheria 2015, in cui la CEDU ha imposto agli stati l’adozione di un efficace sistema di ricorsi che permetta di ottenere dapprima l’interruzione della violazione e poi un risarcimento del danno. Cfr., in particolare caso Varga, paragrafo 63; Kargakis c. Grecia, 2021, Si vedano anche i più recenti casi Platon c. Moldavia, 2025 e B.F. c. Grecia 2025).
E’ evidente dunque che la persistente inerzia da parte del Legislatore esponga l’Italia ad una futura probabile condanna da parte della CEDU e la mancanza di una norma di chiusura, quale effettivo rimedio da attivate nell’immediato, possa essere valutata da Codesta Corte in termini di violazione dell’art. 117 I comma Cost (per violazione dell’art. 3 e/o dell’art. 13 in combinato con l’art. 3 Cedu).
Da questo punto di vista, appare significativa anche quanto emerge dalla comparazione con altri ordinamenti giuridici.
A titolo esemplificativo, si può citare la sentenza del Bundesverfassungsgericht tedesco ( BvR 409/09 del 22/02/2011) che, accogliendo la Verfassungsbeschwerde di un detenuto, ha chiarito che in caso di detenzione in condizioni di degrado ambientale ed esistenziale, lesive della dignità umana, riscontrato il deficit organizzativo degli istituti penitenziari, si debba disporre il rinvio della pena.
Nel caso concreto, il detenuto era stato allocato in una cella estremamente piccola, condivisa con altri detenuti, con servizi igienici inadeguati presenti nella cella, senza ventilazione.
Si tratta, a ben vedere, di una condizione analoga a quella che noi Garanti riscontriamo nel corso delle ispezioni che periodicamente svolgiamo.
Si deve far presente, infine, che anche nei casi in cui i Legislatori stranieri hanno introdotto nell’ordinamento una norma di chiusura volta a garantire nell’immediato la tutela della dignità delle persone detenute, laddove altri rimedi non siano praticabili, lo hanno fatto solo dietro la spinta dei Giudici internazionali e costituzionali.
Emblematica in tal senso è il caso francese.
Solo dopo che la Francia è stata condanna dalla CEDU per le condizioni di detenzione disumane degli Istituti di pena e per l’assenza di un rimedio efficace (caso J. MB e altri v. Francia, 2020) e solo dopo la decisione del Conseil Constitutuionel ( Décision n° 2021-898 del 16 aprile 2021) in tema di tutela della dignità di persone detenute (condannati in via definitiva e non) in condizioni disumane, il Legislatore francese ha adottato, nel 2021, la legge n. 2021-403 “tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention” con cui ha previsto, in stretta esecuzione di quanto definito dal Conseil Constitutionel, che il Giudice, in caso di condizioni detentive contrarie alla dignità umana, al fine di far cessare tali condizioni possa disporre, in ragione delle circostanze del caso, come extrema ratio, la concessione di misure extramurarie.
5. Conclusioni
A parere della Conferenza, dunque, dopo 13 anni dalla decisione n. 279, non è più possibile stendere il velo del silenzio sull’inerzia del Legislatore: la discrezionalità del Legislatore non può protarsi fino al punto da giustificare una violazione sistematica e prolungata di un diritto fondamentale, come più volte fatto presente da Codesta Corte costituzionale ed evidenziato dalla dottrina costituzionalistica.
Per questa ragione, la Conferenza ritiene possibile che codesta Ecc.ma Corte si possa pronunciare con una decisione additiva, ritenendo, in particolare, che il timore di iniziali disomogeneità applicative non possa ostacolarne l’adozione.
E’ ragionevole ritenere, infatti, che, ove la Corte costituzionale accogliesse la questione mediante una pronuncia additiva, possa definire direttamente in sentenza i presupposti applicativi dell’istituto, secondo il modello delle più recenti decisioni manipolative a rime possibili (es. sent. n. 10 del 2024), individuando: – le condizioni detentive che, per gravità e durata, integrino una violazione accertata dai parametri costituzionali e convenzionali; – criteri immediatamente applicabili dai Giudici; – gli accertamenti preventivi che attestino la mancanza di soluzioni alternative idonee a ripristinare condizioni conformi al senso di umanità.
Un simile intervento non assumerebbe di certo una funzione di riforma strutturale del sistema penitenziario, affidata al Legislatore, ma si collocherebbe su un piano strettamente garantista, quale strumento necessario per assicurare nell’immediato il rispetto dei diritti fondamentali della persona detenuta.
Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che l’ipotesi di un intervento additivo sugli artt. 147 c.p. e 47-ter o.p. rappresenti la soluzione più auspicabile per ricondurre l’ordinamento a legalità costituzionale.
La perdurante compressione dei diritti fondamentali del detenuto ha, infatti, raggiunto una soglia di intollerabilità tale da rendere non più procrastinabile l’introduzione di un rimedio effettivo che sani il contrasto con il dettato costituzionale e sia in grado di tutelare concretamente la dignità umana nell’esecuzione della pena.

