(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Con la sentenza numero 139, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge numero 17 del 2022, sollevate dal Commissario per la liquidazione degli usi civici delle Regioni Lazio, Toscana e Umbria.
L’ordinanza di rimessione aveva prospettato il dubbio che la disciplina della compatibilità degli elettrodotti con l’esercizio degli usi civici – introdotta dalla disposizione censurata – contrastasse con gli articoli 3, 9, 24 e 77, secondo comma, della Costituzione.
La Corte costituzionale ha rilevato che il rimettente non si è confrontato con la circostanza che i fatti in contestazione nel giudizio a quo sono avvenuti prima dell’entrata in vigore della norma oggetto di censura e non ha spiegato perché la stessa – in mancanza di una disciplina transitoria – debba essere applicata a una fattispecie che si è verificata prima della sua entrata in vigore.
