(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
////
INTERROGAZIONE CONSIGLIERE TARTE E BORTOLOTTI (ONDA)
Stato di attuazione dei provvedimenti di demolizione e acquisizione relativi alla p.f. 39/1 C.C. Villazzano (località Negrano) – aggiornamento sui contenziosi e tempi di conclusione del procedimento.
PREMESSO CHE:
· Con ordinanze dirigenziali n. 7/2022/55 del 17 marzo 2022 e n. 48/2022/55 del 29 dicembre 2022 la Dirigente del Servizio Edilizia privata e SUAP ha ingiunto alla sig.ra Major Selina, proprietaria della particella fondiaria 39/1 del C.C. Villazzano, di demolire entro il termine perentorio di 90 giorni i manufatti abusivi ivi realizzati (due container, una tettoia-pergolato e una casetta) e di rimettere in pristino lo stato dei luoghi;
· Dette opere ricadono in zona agricola di interesse primario e in parte in zona destinata a parcheggio pubblico, nonché in fascia di rispetto del Rio Valnigra, e sono state realizzate in totale assenza di titolo abilitativo;
· A fronte dell’inottemperanza, il Comune ha avviato il procedimento per l’acquisizione gratuita dell’area di sedime ai sensi dell’art. 129 della L.P. 1/2008;
· La proprietaria ha impugnato i provvedimenti: dapprima con ricorso straordinario al Capo dello Stato (trasposto al T.R.G.A. di Trento), quindi con ricorso ordinario dinanzi al T.R.G.A., che con sentenza n. 84/2024 del 30 maggio 2024 ha respinto le censure, confermando la piena legittimità delle ordinanze comunali;
· Tale sentenza è stata annullata dal Consiglio di Stato l’8 novembre 2024 per un vizio meramente procedurale (omessa comunicazione della data di udienza), con rinvio al T.R.G.A. per la riassunzione del giudizio, avvenuta in data 14 febbraio 2025;
· Nelle more il Comune, già dal luglio 2024, ha eseguito il rilievo tecnico dell’area ai fini del frazionamento e della successiva intavolazione a favore del patrimonio comunale;
· Nonostante il tempo trascorso – oltre 47 mesi dalla prima segnalazione e quasi 4 anni dalla prima interpellanza del 28 settembre 2021 – i manufatti abusivi risultano ancora presenti e l’area continua a essere utilizzata a scopo abitativo, con accesso carrabile e pedonale, taglio dell’erba e abituale presenza di persone, come documentato anche dalla stampa locale e dagli atti consiliari;
· Il consigliere Maschio ha sollevato ripetutamente la questione con sei interpellanze (dal settembre 2021 al dicembre 2023) e, da ultimo, con l’interpellanza n. 3.19/2025 del 24 gennaio 2025, alla quale il Comune ha fornito riscontro il 14 febbraio 2025;
· Nella citata risposta si dava conto della riassunzione del giudizio e della prosecuzione dell’iter acquisitivo, ma ad oggi non risulta ancora adottata l’ordinanza di acquisizione né risultano apposti sigilli o disposto lo sgombero, nonostante l’accertata inottemperanza e la reiterata volontà dell’Amministrazione di procedere;
Alla luce di quanto premesso,
si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere:
1. Quale sia l’esatto stato di avanzamento del procedimento di acquisizione gratuita dell’area di sedime dei manufatti abusivi, se il frazionamento catastale sia stato completato e se sia stata adottata – o si intenda adottare a breve – l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 129, comma 3, della L.P. 1/2008;
2. Se siano state assunte misure interdittive o coercitive (quali l’apposizione di sigilli, l’ordine di sgombero o la diffida alla prosecuzione dell’uso abitativo) allo scopo di impedire l’ulteriore permanenza di persone all’interno dei manufatti abusivi e, in caso negativo, per quali ragioni ciò non sia ancora avvenuto;
3. Quale sia l’attuale stato del contenzioso dinanzi al T.R.G.A. di Trento a seguito dell’atto di riassunzione notificato il 14 febbraio 2025, e se siano intervenuti nuovi provvedimenti giurisdizionali che incidano sull’esecutorietà delle ordinanze di demolizione;
4. Quali tempistiche l’Amministrazione comunale intenda rispettare per concludere definitivamente l’intero procedimento demolitorio e acquisitivo, tenuto conto che i provvedimenti repressivi risalgono ormai a quasi quattro anni or sono e che la collettività attende il ripristino della legalità urbanistica e paesaggistica in un’area sottoposta a molteplici vincoli
5. Se non si ritenga di dover sollecitare formalmente gli uffici competenti (Servizio Edilizia privata, Ufficio Patrimonio, Polizia Locale) affinché ogni adempimento venga portato a compimento con la massima urgenza, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale favorevole al Comune e del carattere ormai consolidato dell’abuso;
G. Se sia stata valutata l’opportunità di richiedere la revoca del numero civico G/B assegnato al cancello di accesso dell’area, considerato che il T.R.G.A. – con sentenza n. 84/2024 – ha chiarito che tale assegnazione non ha alcuna efficacia sanante né può surrogare il titolo edilizio mancante, e che la sua permanenza può ingenerare equivoci sull’effettivo stato di abusività dell’insediamento.
*
Le consigliere del Gruppo Onda Alessia Tarter
Giulia Bortolotti
/////
RISPOSTA SINDACO TRENTO
RISPOSTA
Interrogazione a risposta scritta n. 86/2026 di data 17.2.2026 a firma Tarter, Bortolotti, avente ad oggetto: «Stato di attuazione dei provvedimenti di demolizione e acquisiszione relativi alla p.f. 39/1 C.C. Villazzano (località Negrano) – aggiornamento sui contenziosi e tempi di conclusione del procedimento». Risposta alle Consigliere.
Per rispondere all’interrogazione in oggetto, il Servizio Edilizia privata ha fornito innanzitutto il seguente quadro riepilogativo della questione trattata dalla stessa:
• a seguito dell’accertamento delle opere abusive sulla p.f. 39/1 C.C. Villazzano sono stati emessi i provvedimenti dirigenziali di demolizione e rimessa in pristino n. 7/2022/55 di data 17/03/2022, n. 48/2022/55 di data 29 dicembre 2022. In generale, i provvedimenti di demolizione e ripristino consentono comunque al responsabile dell’abuso, o altro soggetto in possesso dei necessari titoli di disponibilità, di presentare all’amministrazione comunale, entro il termine perentorio dei novanta giorni previsti dall’ordinanza, domanda di sanatoria ovvero istanza di applicazione della sanzione di legge, ai sensi della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm.ii.;
• entro la scadenza dei 90 giorni indicati nelle ordinanze n. 7/2022/55 e n. 48/2022/55, la proprietaria dell’area p.f. 39/1 C.C. Villazzano, sig.ra Major Selina, ha presentato istanza di applicazione della sanzione di legge, prot. n. 64920 di data 1 marzo 2023, ai sensi dell’art. 129 della L.P. 1/2008;
• a seguito della presentazione dell’istanza di applicazione della sanzione di legge è stata aperta la pratica n. 64920/2023 e, a seguito dell’istruttoria tecnica condotta, è stata respinta con provvedimento di data 3 ottobre 2023 prot. n. 292681 l’istanza di applicazione della sanzione;
• con nota prot. 293371 di data 3 ottobre 2023 sono state quindi rimesse in termini le ordinanze n. 7/2022/55 di data 17 marzo 2022 e n. 48/2022/55 di data 29 dicembre 2022, fissando il giorno 20 novembre 2023 quale ultimo termine per ottemperare alle stesse: la data del 20 novembre 2023 considera i giorni rimanenti rispetto ai 90 stabiliti nelle ordinanze con riferimento al periodo di sospensione dalla data di presentazione dell’istanza di applicazione della sanzione di legge n. 64920/2023 al rigetto della stessa, in quanto “nel caso in cui venga presentata una domanda di accertamento di conformità in relazione alle medesime opere, l’efficacia dell’ordine di demolizione subisce un arresto, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione”;
• con nota di data 4 dicembre 2023 prot. n. 422718 il Servizio Edilizia privata ha richiesto l’effettuazione di un sopralluogo al Corpo di Polizia Locale, al fine di verificare l’ottemperanza alle ordinanze sopra richiamate. In data 6 dicembre 2023 prot. n. 426395 il Corpo di Polizia Locale ha trasmesso il verbale di sopralluogo unitamente alla documentazione fotografica. Nel verbale viene specificato che “Gli scriventi, in assenza della proprietaria e mantenendosi all’esterno della recinzione in ferro della particella, procedevano a realizzare documentazione fotografica attestante lo stato reale dei luoghi”.
Dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo prot. n. 426395/2023 si evince che le opere abusive contestate nelle ordinanze n. 7/2022/55 di data 17 marzo 2022 e n. 48/2022/55 di data 29 dicembre 2022 non sono state demolite e pertanto è stata accertata l’inottemperanza dei due provvedimenti dirigenziali di demolizione e ripristino dei luoghi n. 7/2022/55 di data 17 marzo 2022 e n. 48/2022/55 di data 29 dicembre 2022. Si precisa che l’inottemperanza alla demolizione comporta l’attivazione delle procedure di acquisizione dell’opera abusiva eseguita senza titolo edilizio al patrimonio comunale, come previsto dall’art. 129, comma 3, della L.P. 1/2008;
• nelle more della procedura di acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio
comunale la sig.ra Major Selina ha presentato ricorso all’ordinanza con istanza cautelare dinanzi al Capo dello Stato, notificato al Comune in data 26 gennaio 2024, ricorso per il quale il Comune ha richiesto la trasposizione dinanzi al
T.R.G.A. di Trento. Il Comune ha quindi prudenzialmente sospeso la procedura per l’acquisizione. Il ricorso è stato respinto dal T.R.G.A. con la sentenza n. 84 pubblicata il 30 maggio 2024, confermando così la legittimità dei provvedimenti comunali. La sentenza del T.R.G.A. di Trento, pienamente favorevole al Comune, è stata tuttavia impugnata dalla proprietaria. Il Consiglio di Stato l’8 novembre 2024 ha annullato la sentenza di primo grado per un vizio di forma (non avendo il T.R.G.A. comunicato alla ricorrente la data dell’udienza) e ha disposto che il giudizio riparta da capo;
• nelle more del giudizio d’appello, il Comune ha comunque continuato a curare la procedura per l’acquisizione delle aree al patrimonio comunale e, come previsto dall’art. 129, comma 3 della L.P. 1/2008, in data 4 luglio 2024 è stato eseguito il rilievo dell’area interessata dai manufatti abusivi finalizzato alla predisposizione del tipo di frazionamento della p.f. 39/1 da allegare all’ordinanza di acquisizione: l’area oggetto di acquisizione, ai sensi dell’art. 129 comma 3 della L.P. 1/2008, deve infatti coincidere con l’area di sedime dei manufatti abusivi e l’area circostante necessaria ad assicurare l’accesso, le distanze dai confini e il rispetto degli standard per parcheggio. L’Ufficio Tutela del territorio, in collaborazione con l’Ufficio Patrimonio, ha predisposto l’ordinanza definitiva di sgombero e di acquisizione dell’area sia al tipo di frazionamento da presentare al Servizio libro fondiario e catasto per la successiva intavolazione;
• in data 5 febbraio 2025 l’avvocato della signora Major Selina ha notificato l’atto di riassunzione del giudizio presso il T.R.G.A. di Trento a seguito di annullamento della sentenza di primo grado da parte del Consiglio di Stato, al fine di ottenere l’annullamento delle ordinanze di demolizione e rimessa in pristino n. 7/2022/55 di data 17/03/2022, n. 48/2022/55 di data 29 dicembre 2022. Il T.R.G.A. di Trento si è quindi espresso con sentenza n. 165/2025 intervenuta in data 28 ottobre 2025 con la quale è stato nuovamente rigettato il ricorso e confermata la piena legittimità degli atti amministrativi impugnati.
Tutto ciò premesso, si risponde di seguito ai quesiti posti nell’interrogazione:
“Quale sia l’esatto stato di avanzamento del procedimento di acquisizione gratuita dell’area di sedime dei manufatti abusivi, se il frazionamento catastale sia stato completato e se sia stata adottata – o si intenda adottare a breve – l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell’art.129, comma 3, della L.P. 1/2008”.
Il Servizio Edilizia privata ha dovuto necessariamente attendere la pronuncia del T.R.G.A. di Trento, intervenuta in data 28 ottobre 2025, che ha nuovamente rigettato il ricorso e confermata la piena legittimità degli atti amministrativi impugnati. L’ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso, ai sensi degli ex artt. 129 e 132 L.P. n. 1/2008, delle opere abusive in p.f. 39/1 in C.C. Villazzano, è stata predisposta e sarà formalmente emessa a seguito dell’effettuazione dell’ultimo sopralluogo della Polizia Locale, richiesto in data 18 febbraio 2026 ed effettuato in data 26 febbraio 2026.
“Se siano state assunte misure interdittive o coercitive (quali l’apposizione di sigilli, l’ordine di sgombero o la diffida alla prosecuzione dell’uso abitativo) allo scopo di impedire l’ulteriore permanenza di persone all’interno dei manufatti abusivi e, in caso negativo, per quali ragioni ciò non sia ancora avvenuto”.
In data 4 marzo 2026, prot. n. 70542, è stata emessa ordinanza n. 252/2026 recante “Sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso ex artt. 129 e 132 L.P. n. 1/2008 delle opere abusive in 39/1 C.C. Villazzano”, con la quale è stata ordinata l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Trento della p.f. 39/7 di mq 590 in C.C. Villazzano, nonché di 8/40 sulla quota di 12/40 della signora Major Selina della p.f. 39/6 in C.C. Villazzano, così come rappresentata nel tipo di frazionamento n. 461/2025 predisposto dall’Ufficio Patrimonio.
Il provvedimento di cui sopra ha disposto altresì l’intavolazione dell’ordinanza medesima da presentare al competente Ufficio del Libro fondiario e la relativa affissione presso i luoghi oggetto dell’acquisizione.
Conseguentemente, con nota prot. n. 88227 di data 20 marzo 2026, è stato richiesto all’Ufficio Patrimonio di procedere con l’intavolazione dell’ordinanza presso il competente Ufficio del Libro Fondiario, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 132, comma 2, L.P. n. 1/2008 e 31, comma 4, D.P.R. 380/2001, al fine di iscrivere la p.f. 39/7 e la quota pari a 8/40 della p.f. 39/6 in C.C. Villazzano al patrimonio indisponibile del Comune di Trento.
Con nota prot. n. 88298 di data 20 marzo 2026 è stato inoltre richiesto alla Polizia locale di effettuare un sopralluogo, al fine di procedere all’affissione, presso i luoghi oggetto di acquisizione (neoformate pp.ff. 39/7 e 39/6 C.C. Villazzano) di copia dell’ordinanza, nella quale i dati personali dell’interessata sono stati debitamente oscurati.
“Quale sia l’attuale stato del contenzioso dinanzi al T.R.G.A. di Trento a seguito dell’atto di riassunzione notificato il 14 febbraio 2025, e se siano intervenuti nuovi provvedimenti giurisdizionali che incidano sull’esecutorietà delle ordinanze di demolizione”.
A seguito della pubblicazione della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 165/2025 pubblicata il 28 ottobre 2025, che ha rigettato il ricorso e confermato la piena legittimità degli atti amministrativi impugnati, la signora Major Selina, in data 02/12/2025 sub prot. n. 448456 ha notificato il ricorso in appello.
“Quali tempistiche l’Amministrazione comunale intenda rispettare per concludere definitivamente l’intero procedimento demolitorio e acquisitivo, tenuto conto che i provvedimenti repressivi risalgono ormai a quasi quattro anni or sono e che la collettività attende il ripristino della legalità urbanistica e paesaggistica in un’area sottoposta a molteplici vincoli”.
“Se non si ritenga di dover sollecitare formalmente gli uffici competenti (Servizio Edilizia privata, Ufficio Patrimonio, Polizia Locale) affinché ogni adempimento venga portato a compimento con la massima urgenza, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale favorevole al Comune e del carattere ormai consolidato dell’abuso”.
Nonostante sia pendente il ricorso in appello promosso dalla signora Major Selina, l’Amministrazione comunale, consapevole dell’entità dell’abuso, ha comunque ritenuto di procedere all’emissione dell’ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso, ai sensi degli ex artt. 129 e 132 L.P. n. 1/2008, delle opere abusive in p.f. 39/1 in C.C. Villazzano.
L’amministrazione comunale ha operato nel pieno rispetto dei tempi e delle procedure amministrative, senza alcuna inerzia o ritardo nell’esercizio delle proprie competenze, in piena collaborazione con tutti i Servizi comunali coinvolti. Ciò stante non si ravvisa la necessità di procedere con un formale sollecito agli uffici competenti.
“Se sia stata valutata l’opportunità di richiedere la revoca del numero civico 6/B assegnato al cancello di accesso dell’area, considerato che il T.R.G.A. – con sentenza n. 84/2024 – ha chiarito che tale assegnazione non ha alcuna efficacia sanante né può surrogare il titolo edilizio mancante, e che la sua permanenza può ingenerare equivoci sull’effettivo stato di abusività dell’insediamento.”
L’assegnazione del numero civico è avvenuta con provvedimento prot. n. 352277 d.d. 17 novembre 2023, avente ad oggetto “Assegnazione numerazione civica p.f. 39/1 –
C.C. Villazzano. Indirizzo: Località Negrano n. 6 B – (cancello area recintata)”, a seguito della richiesta assunta al prot. n. 331841 d.d. 7 novembre 2023, presentata a nome della proprietaria signora Selina Major per il tramite del tecnico p.i. Lorenzo Marchi.
L’indirizzo attribuito (Località Negrano n. 6 B), come specificato nel provvedimento anzidetto, è riferito alla sola area recintata individuata dalla p.f. 39/1 in C.C. Villazzano ed è stato assegnato in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia e con le “Istruzioni per l’ordinamento ecografico” emanate dall’ISTAT (aggiornamento al 1 agosto 2018) [Allegato A], che prevedono l’assegnazione della numerazione civica per gli accessi su pubblica via alle aree recintate di qualsiasi tipo, anche se non edificate o non occupate da attività economiche.
In particolare la richiesta di assegnazione del numero civico prot. n. 331841/2023 riguarda la p.f. 39/1 C.C. Villazzano, quindi un’area e non un immobile; pertanto, ai fini dell’assegnazione del numero civico si è fatto riferimento all’art. 42, comma 3 del D.P.R. n. 223/1989 e a quanto previsto dalle “Istruzioni per l’ordinamento ecografico” emanate dall’ISTAT (aggiornamento del 1 agosto 2018) al capitolo “IV. Numerazione civica e numerazione interna”:
• punto 53, sottopunto 53.7 “Accesso ad aree non edificate”, che riporta: “Nel caso di aree recintate non edificate, dedicate in modo permanente o non, ad pagina 2 di 3attività economiche e che sono provviste di uno o più accessi all’area di circolazione, questi devono essere numerati singolarmente in quanto accessi su pubblica via (Figura 39 e Figura 40). Sono considerate aree recintate anche quelle all’interno delle quali non si svolge un’attività economica.”;
• punto 54, sottopunto 54.3 “Strutture mobili disperse”, che riporta: “Tutti gli accessi ai veicoli adibiti ad uso residenziale (camper o roulotte) non sono oggetto di numerazione civica, ma lo sono eventualmente gli accessi alle aree attrezzate al loro parcheggio. Allo stesso modo ci si comporta per gli accessi alle “case mobili” intese come abitazioni improvvisate, baracche, capanne, containers, etc. che non hanno una specifica autorizzazione. […]”.
Si fa presente che nel provvedimento di rilascio prot. n. 352277 d.d. 17/11/2024 viene evidenziato che l’assegnazione della numerazione civica non ha alcun effetto sui regimi di diritto degli immobili e delle aree che ne sono oggetto e quindi non legittima eventuali abusi edilizi presenti sugli stessi, infatti su detto provvedimento è riportato “si precisa che la numerazione civica non ha mai alcun effetto sul regime di diritto che attiene all’immobile, anche in relazione al suo utilizzo, con particolare riferimento alle disposizioni sull’agibilità”.
Premesso quanto sopra, si evidenzia che ad oggi non si è ritenuto di revocare il numerico civico assegnato in quanto la numerazione attribuita non riguarda le strutture presenti in p.f. 39/1 C.C. Villazzano oggetto dei provvedimenti dirigenziali di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi, ma l’accesso su pubblica via all’area. Si rimane in attesa di quanto accadrà sull’area per valutare in futuro di revocare / far cessare il civico.
*
Il Sindaco Franco Ianeselli
