(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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GUARDIA DI FINANZA
Comando Provinciale Bari
GDF BARI: IMPRESA MAFIOSA E RICICLAGGIO NEL SETTORE DEI CONGEGNI ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO – IN CORSO DI ESECUZIONE MISURE CAUTELARI PERSONALI NEI CONFRONTI DI 23 SOGGETTI E MISURE CAUTELARI REALI PER OLTRE 60 MILIONI DI EURO.
In data 6 luglio 2026, nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Bari, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 23 soggetti, e reali per un ammontare complessivo di oltre 60 milioni di euro, nei confronti di 79 soggetti, in relazione alle ipotesi di reato di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso, nonché di peculato, bancarotta fraudolenta e diversi reati tributari.
Il provvedimento è in corso di esecuzione dalla primissima mattinata da trecento finanzieri del Comando Provinciale di Bari con il contributo del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO).
L’odierna operazione giunge a conclusione di prolungate e complesse investigazioni, coordinate dalla locale Procura – DDA, che si sono focalizzate sull’ingerenza e la penetrazione della criminalità organizzata barese nel tessuto economico locale attraverso l’assunzione del controllo, diretto o indiretto, di numerose imprese attive nel settore dei congegni elettronici da intrattenimento, successivamente utilizzate per il riciclaggio di proventi illeciti.
In particolare – secondo l’impostazione accusatoria accolta dal G.I.P. del Tribunale barese (allo stato, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) – gli accertamenti svolti avrebbero consentito di ricostruire l’operatività di un “gruppo societario” riconducibile a un noto imprenditore locale affiliato a uno storico clan barese che, sfruttando la sua fama criminale e godendo, a seguito di elargizione di cospicui corrispettivi mensili, della compiacenza di altri clan, aveva instaurato un regime di sostanziale monopolio nel settore dei giochi e delle scommesse.
Le attività investigative operate dal G.I.C.O. del Nucleo PEF Bari con il supporto dello SCICO hanno permesso di appurare, in ipotesi d’accusa, come le numerose sale VLT appartenenti al “gruppo societario” oggetto di approfondimento siano state create grazie al reimpiego di proventi di attività delittuosa ed avvalendosi del know how di un professionista compiacente, nonché come nella gestione delle stesse sia stata posta in essere una vera e propria “compravendita” di ticket vincenti con l’obiettivo di favorire il riciclaggio di somme di denaro di provenienza illecita nella disponibilità anche di sodalizi criminali locali, tramite le seguenti modalità:
intestazione fittizia delle vincite a persone compiacenti piuttosto che ai reali vincitori interessati a non essere identificati. Per il servizio reso, il soggetto compiacente – spesso privo o con scarse fonti reddituali/finanziarie – avrebbe percepito, quale compenso, il 5% dell’ammontare della vincita intestatagli; di contro, la sala VLT corrispondeva all’effettivo vincitore l’importo del premio in contanti decurtato di circa il 20%;
cessione di ticket vincenti a soggetti non giocatori che chiedevano di acquistarli mediante corresponsione di denaro contante. In tal caso, una volta avuta la disponibilità del ticket, l’acquirente lo inseriva all’interno delle VLT e, senza giocare o facendo solo qualche “bettata”, estraeva un nuovo ticket “vincente” dalla VLT (c.d. operazione “ticket-in/ticket-out”). Successivamente, l’acquirente riscuoteva il nuovo ticket alla cassa mediante assegno a lui intestato e facendosi identificare ai sensi della normativa antiriciclaggio. Anche in questo caso, quale aggio, i gestori di sala richiedevano la corresponsione di una somma ammontante al 20% circa del ticket ceduto;
intestazione fittizia a soggetti appartenenti a vari clan locali di ticket vinti da parte di terzi giocatori che avevano preferito incassare il premio in denaro contante, in modo tale da poter utilizzare i ticket vincenti come titolo giustificativo di patrimoni illeciti. Tale procedura si perfezionava attraverso il ricorso all’operazione ticket-in/ticket-out oppure mediante la diretta cessione dei ticket vincenti, con la falsa sottoscrizione, in entrambi i casi, dei modelli antiriciclaggio di identificazione del cliente da parte del cassiere per conto del fittizio vincitore.
In secondo luogo, mediante mirate indagini finanziarie, si è teso a suffragare l’ipotesi secondo cui il sodalizio avrebbe, da un lato, sistematicamente omesso di versare al concessionario la quota di incassi, incamerati con i congegni elettronici (VLT e AWP), destinata al pagamento del “Prelievo Erariale Unico” (PREU), con ciò integrando, tra l’altro, l’ipotesi delittuosa di peculato e, dall’altro, al fine di drenare i profitti illecitamente conseguiti e poterli reinvestire in altre attività, utilizzato un sistema di false fatture.
A latere, durante le investigazioni è stato approfondito un episodio in cui il principale indagato durante il suo periodo di detenzione carceraria, prima avrebbe minacciato verbalmente e poi avrebbe fatto aggredire fisicamente (c.d. “cappotta”) da cinque suoi sodali pluripregiudicati detenuti presso la stessa struttura, un altro detenuto che aveva deciso di dare avvio ad un percorso di collaborazione con la giustizia, circostanza che avrebbe potuto favorire l’applicazione di misure cautelari patrimoniali nei suoi confronti.
Sulla scorta degli elementi acquisiti (allo stato, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), il G.I.P. ha disposto altresì il sequestro di 13 sale Videolottery e 2 sale giochi.
Gli esiti dell’attività d’indagine costituiscono una significativa testimonianza dell’impegno profuso da questa Procura della Repubblica – in stretta sinergia con la Guardia di Finanza – nell’azione di contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale sano, nonché alla quotidiana lotta alle insidiose condotte di riciclaggio di proventi illeciti che alterano la leale concorrenza, provocano effetti distorsivi sul mercato ed inquinano il sistema economico e finanziario.
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria. La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.
Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall’art. 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 115-bis c.p.p. e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.
Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell’ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell’accertamento definitivo della responsabilità: solo quest’ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.
Si rammenta, ai sensi dell’art. 114 c.p.p. e dell’art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Si confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l’impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà.
