(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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NON È ILLEGITTIMA LA DISPOSIZIONE DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Con la sentenza numero 116, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo nei confronti dell’articolo 7 della legge della Regione Toscana numero 50 del 2025, relativo agli interventi realizzati nei siti protetti appartenenti alla rete «Natura 2000» senza la preventiva sottoposizione alla valutazione di incidenza ambientale o in difformità da essa.
Con la disposizione censurata la Regione Toscana ha previsto che in tali ipotesi l’autorità competente può disporre il ripristino dello stato dei luoghi, previa eventuale sospensione dei lavori.
La Corte, premesso che la tutela dell’ambiente rientra nella competenza esclusiva dello Stato, che può fissare standard minimi di protezione inderogabili dalla legislazione regionale, ha evidenziato che la disposizione censurata non contraddice, ma conferma la natura intrinsecamente preventiva della valutazione di incidenza ambientale, così come delineata in ambito europeo e interno quale standard minimo per salvaguardare gli habitat protetti.
Inoltre, non avendo il legislatore statale disciplinato gli interventi realizzati nelle aree tutelate in assenza di tale imprescindibile valutazione, le disposizioni regionali possono intervenire a regolamentare le conseguenze di tale omissione, disponendo in tali casi l’eventuale sospensione dei lavori.
