News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

CORTE COSTITUZIONALE * «NON È ILLEGITTIMA LA MANCATA PREVISIONE DELLA PROCEDIBILITÀ A QUERELA PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE»

Scritto da
15.01 - venerdì 5 giugno 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

NON È COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA LA MANCATA PREVISIONE DELLA PROCEDIBILITÀ A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA PER IL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

Rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di prevedere la procedibilità d’ufficio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza numero 96, depositata oggi, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Varese in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, aventi ad oggetto l’articolo 570-bis del codice penale, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ivi previsto.

La Consulta ha respinto la tesi secondo cui la mancata previsione della querela di parte violerebbe i princìpi di uguaglianza e ragionevolezza, ribadendo l’ampia discrezionalità del legislatore nel definire il regime di procedibilità dei reati, che ha come solo limite la manifesta irrazionalità.

Ponendosi in continuità con i propri precedenti concernenti il regime di procedibilità dell’art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970, la Corte costituzionale ha ribadito l’esclusione della manifesta irragionevolezza della scelta del legislatore nel senso della procedibilità d’ufficio e la considerazione che, in mancanza di un tertium comparationis idoneo, il ricorso al criterio di ragionevolezza è possibile solo in caso di palese arbitrarietà o manifesta irrazionalità della disciplina normativa, in sé considerata, non ravvisabile nel caso in esame.

Ha valorizzato quale elemento particolarmente significativo, idoneo a escludere l’irragionevolezza dell’opzione legislativa per la procedibilità d’ufficio del reato, il contesto familiare in cui si manifestano le relative condotte, contesto nel quale ben possono verificarsi relazioni in cui si è strutturalmente esposti al rischio di subire pressioni da parte dell’autore del reato o di altri familiari.

La Consulta non ha peraltro mancato di ribadire, in linea con quanto già osservato nella sentenza n. 220 del 2015, la natura frammentaria e disarmonica ancora presente nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, il cui superamento peraltro è rimesso al legislatore.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



A.I. - IMPAGINAZIONE EDITORIALE OPINIONE
POSSIBILE UTILIZZO INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Opinione si avvale di applicazioni basate su Intelligenza artificiale al fine di ottimizzare l'impaginazione editoriale curata dalla nostra redazione.
I contenuti potrebbero presentare interpretazioni di testo difformi dall'originale del comunicato stampa ricevuto: nel caso è gradita una segnalazione a: [email protected]


© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

I commenti sono chiusi.