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CORTE COSTITUZIONALE * «SANZIONE AMMINISTRATIVA PUNITIVA PER LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO: LA RETROATTIVITÀ DELLA LEX MITIOR È DECISA DAL SINDACATO ACCENTRATO»

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10.01 - mercoledì 13 maggio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Con la sentenza numero 73, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 1097, della legge numero 205 del 2017, nella parte in cui non prevede l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole da essa dettata in tema di violazione dell’obbligo per le imprese dello spettacolo del certificato di agibilità per i propri lavoratori.

La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in un giudizio promosso da una società avverso un’ordinanza-ingiunzione con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa per aver impiegato lavoratori dello spettacolo senza aver acquisito il relativo certificato di agibilità.

La sentenza ha chiarito, in via preliminare, che, in tema di sanzioni amministrative di carattere punitivo-afflittivo, il giudice comune non può applicare direttamente la legge sopravvenuta più favorevole in assenza di una disciplina transitoria, ma è tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale. In tali casi, infatti, spetta alla Corte costituzionale, attraverso un sindacato accentrato, verificare se la mancata previsione della retroattività della lex mitior sia compatibile con i parametri costituzionali, così da assicurare certezza in ordine all’efficacia nel tempo delle leggi.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondate le questioni in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 7 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo). Ha osservato che il principio di retroattività della lex mitior, pur non essendo riconducibile all’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, trova fondamento sia nel principio di eguaglianza, sia nel parametro convenzionale, e che esso si estende anche alle sanzioni amministrative aventi natura “punitiva”.

La sanzione prevista per la violazione dell’obbligo del certificato di agibilità – continua la pronuncia – ha natura punitiva, in quanto persegue una finalità repressiva e dissuasiva ed è caratterizzata da un rilevante grado di afflittività, essendo determinata in misura fissa per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, senza prevedere un tetto massimo.

In tali casi, la mancata previsione della retroattività della disciplina più favorevole pone un dubbio di legittimità costituzionale, che deve essere valutato alla luce del “vaglio positivo di ragionevolezza”, accertando, cioè, se sussistano eventuali ragioni cogenti a tutela di altri controinteressi di rango costituzionale tali da giustificare la deroga al principio di retroattività della lex mitior. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza di tali ragioni.

La disposizione censurata, pertanto, non supera il vaglio di ragionevolezza e viola così gli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 7 della CEDU.

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