(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Dipartimento Istruzione sconfitto al TAR: chi paga e quali rimedi? Proseguono i rovesci del Dipartimento Istruzione, che nella vicenda qui rappresentata riesce addirittura a smentirsi da solo. E’ ormai noto che la trasparenza in via Gilli sia un accessorio. Si consideri in proposito che è invalsa l’abitudine di così da impedirne la ricostruzione e il giudizio. Ma a ciò, in quanto segue, si aggiunge tanto altro.
In conseguenza delle operazioni di immissioni in ruolo nella scuola secondaria di secondo grado risalenti allo scorso luglio, un’insegnante presenta in data 8 agosto legittima istanza di accesso agli atti specificando, oltre all’elenco dei documenti, la motivazione (“finalità difensiva in ogni possibile sede giudiziaria”).
In data 19 settembre (comunque già oltre il termine dei 30 giorni prescritto dalla legge) la Provincia nega l’accesso dichiarando l’insufficiente individuazione dell’interesse sotteso. L’interessata procede quindi impugnando il provvedimento di diniego al TAR in data 3 ottobre (ricorso numero di registro generale del 2025). Ed ecco che incredibilmente, “l’insufficiente individuazione dell’interesse sotteso” dichiarata a settembre, una volta depositato il ricorso, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o integrazioni, diventa più che sufficiente ad ottobre, tanto che il giorno 29 la Provincia invia (in parte) quanto richiesto.
Nonostante il repentino dietrofront dell’Amministrazione con contestuale richiesta al Tribunale di cessazione della materia del contendere, il TAR ha impartito una chiara lezione di rispetto del cittadino a chi dovrebbe servirlo anziché ostacolarlo. Il TAR infatti ha rilevato come sia stata la stessa Provincia (ad ottobre) a superare il diniego, “evidentemente avendo ravvisato la sussistenza” di quell’interesse che a settembre non era stata in grado di individuare. Aggiungendo che i documenti forniti erano
comunque carenti, il Tribunale ha obbligato la Provincia a rendere disponibile il materiale ancora mancante condannandola al pagamento delle spese di giudizio (1.000 euro oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge).
Soccorrono i classici per interpretare l’operato del Dipartimento Istruzione, autore di “tanto sottil provvedimenti ch’a mezzo novembre non giugne quel che tu d’ottobre fili”.
Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere
1) le ragioni per cui il Dipartimento Istruzione nel breve volgere di un mese abbia mutato orientamento rispetto all’istanza di accesso richiamata in premessa, dapprima dichiarando la carente individuazione dell’interesse, salvo poi invertire il giudizio;
2) se intende avviare una specifica azione formativa destinata al Dipartimento Istruzione circa gli obblighi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevenendo così ulteriori, futuri, inutili e dispendiosi contenziosi con i cittadini;
3) se intende intervenire per interrompere la “prassi” invalsa presso il Dipartimento Istruzione di ;
4) il costo complessivo per la Provincia del contenzioso di cui in premessa con indicazione del soggetto su cui grava la rifusione delle spese di giudizio al cittadino.
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Filippo Degasperi
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Oggetto: Risposta all’interrogazione n. 1412/XVII
Con riferimento all’interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue.
A differenza di quanto asserito dal consigliere, non esistono evidenze di criticità diffuse o prassi consolidate di cattiva applicazione della normativa sull’accesso agli atti da parte del Dipartimento istruzione e cultura e delle sue strutture. Il caso in esame coinvolge nello specifico l’Ufficio concorsi docenti che gestisce decine di istanze di accesso documentale a semestre, che negli ultimi dieci anni non hanno mai determinato l’insorgere di contenzioso alcuno.
La vicenda in oggetto non è quindi rappresentativa di alcuna problematica strutturale o organizzativa ed è del tutto priva di implicazioni sistemiche per il Dipartimento istruzione, che in ogni caso garantisce, nel proprio agire, costante attenzione al rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento sanciti dalla legge n. 241/1990.
Le operazioni oggetto dell’interrogazione, ovvero la convocazione per la scelta della sede e la stipulazione dei contratti dei docenti, non configurano procedimenti amministrativi in senso stretto, bensì atti di gestione del rapporto di lavoro, quindi non si ravvede alcuna omissione della redazione di verbali. Per tali attività infatti non è previsto alcun obbligo normativo di verbalizzazione: le operazioni si svolgono in seduta pubblica, con la presenza di funzionari, sindacati e gli stessi docenti convocati per la sottoscrizione dei contratti, con pubblicazione sul sito istituzionale della provincia degli esiti delle operazioni. Parlare quindi di “omissione di verbali” è pertanto del tutto improprio e privo di fondamento giuridico.
Ciò premesso, e venendo nel merito del caso, va in via preliminare precisato che la ricorrente, in relazione alle informazioni richieste e successivamente esplicitate sotto forma di accesso, ha avuto numerosi e molteplici contatti con l’ufficio responsabile del procedimento, personalmente e attraverso il proprio rappresentante sindacale, assumendo di fatto piena conoscenza delle fasi procedurali e degli elementi correlati alla posizione di altro candidato.
Dopo un primo diniego, opposto in ragione sia dell’inesistenza di alcuni documenti richiesti, sia dell’ampia interlocuzione svolta con l’istante nella fase preliminare ritenuta satisfattiva dell’interesse dell’istante, l’Amministrazione – a seguito della notifica del ricorso e in continuità con il proprio atteggiamento collaborativo – ha rivalutato l’istanza di accesso agli atti. Prima dell’udienza dinanzi al TRGA, ha quindi ritenuto di rilasciare copia di parte della documentazione, non fornendo il solo contratto di lavoro stipulato con la controinteressata. La conferma dell’assunzione della controinteressata presso la sede prescelta era già conosciuta alla ricorrente stante la presenza della delegata sindacale della medesima in sede di convocazione proprio nel momento in cui la controinteressata ha accettato il posto. Si rappresenta inoltre che tutte le informazioni già fornite e in possesso della ricorrente sono state ripetute dal personale dell’Ufficio anche alla delegata sindacale.
Relativamente alle spese di giudizio il TRGA ha condannato la Provincia alla rifusione delle spese, onere contenuto, fisiologico nel contenzioso amministrativo, che non ritengo possa essere in alcun modo interpretato come indice di mala gestione, anche in considerazione dell’unicità della fattispecie a fronte delle centinaia di istanze prese in carico e gestite non solo dalla struttura interessata dal caso di specie, ma dall’intero Dipartimento.
La condanna riflette l’esito di un giudizio nel quale l’Amministrazione ha comunque adottato un atteggiamento collaborativo, anche alla luce delle numerose interlocuzioni avute con la ricorrente che non vengono menzionate nella ricostruzione della vicenda nel testo dell’interrogazione, ma che sono state corpose e tutte orientate alla cura dell’interesse sostanziale della ricorrente.
Cordiali saluti
dott.ssa Francesca Gerosa Assessore all’Istruzione, Cultura, per i giovani e per le pari opportunità
