Di Luca Franceschi
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L’approvazione in Senato del disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico rappresenta un argine importante alla sperimentazione ideologica che, con la scusa della prevenzione della violenza di genere, si è manifestata negli ultimi anni. Il provvedimento contribuisce a fare chiarezza sulla distinzione tra educazione sessuale nelle scuole e prevenzione dei comportamenti antisociali che sfociano nella violenza. Si tratta di due ambiti completamente differenti: il primo riguarda i sentimenti, il secondo il vivere civile.
L’educazione sessuale è una scelta facoltativa che rientra nel diritto imprescindibile delle famiglie di educare i propri figli, un diritto tutelato dalla Costituzione all’articolo 30. La prevenzione della violenza, invece, rimane una materia obbligatoria che si colloca all’interno del più ampio contesto dell’educazione civica, del rispetto e della tolleranza.
Le critiche provenienti dalla sinistra, che accusano il governo di violare la libertà di insegnamento, rappresentano una strumentalizzazione della realtà. Il provvedimento non tocca affatto la libertà dei docenti di insegnare secondo le loro metodologie nelle materie curriculari. Un insegnante di scienze potrà continuare tranquillamente a insegnare la riproduzione senza necessità di alcun consenso da parte dei genitori.
Tuttavia, è fondamentale non confondere le materie obbligatorie con quelle che non lo sono. Per le materie sensibili come l’educazione sessuo-affettiva, i genitori, essendo i primi responsabili della cura e dell’educazione dei figli minorenni, devono essere informati e prestare il loro consenso.
Un elemento critico riguarda il ricorso a esperti esterni: non si può considerare insegnamento autentico quello condotto da soggetti scelti senza criteri, senza controlli e senza responsabilità definite. Chi verifica che l’esperto esterno sia realmente idoneo o che possieda un linguaggio e un programma appropriato per rivolgersi a bambini e adolescenti?
Il disegno di legge approvato affronta proprio questo problema introducendo criteri di qualità per la selezione degli esperti esterni e garantendo la presenza del docente in aula. Si tratta di una figura abilitata specificamente all’insegnamento, a differenza degli esperti scelti casualmente.
La legge non vieta nulla, ma stabilisce regole. Non esclude nessuno, ma responsabilizza i soggetti coinvolti. Lo fa rispettando pienamente le prerogative della famiglia e della scuola stessa.
