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UIL SCUOLA * CAUSA CESCHI: MOTTER, «IL GIUDICE FLAIM ACCOGLIE LE RICHIESTE, VITTORIA SINDACALE NELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA»

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17.09 - giovedì 26 marzo 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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L’Autonomia Scolastica prevale sull’autonomia dell’Amministrazione. Il Contratto ha maggior forza di Atti di tipo Amministrativo.
“Il Giudice del Lavoro dà ragione all’insegnante ricorrente, in una causa patrocinata dalla UIL Scuola e sostenuta dall’Avvocato Attilio Carta”.
Nelle scorse giornate è già comparsa sulla stampa locale la notizia della vittoria legale del collega Giovanni Ceschi, ottenuta dall’avvocato Carta e patrocinata dalla UIL Scuola.

In due parole: la scorsa primavera la Provincia ha tagliato una classe prima (IV ginnasio) al Liceo Prati autorizzando tre classi su 4 proposte dalla Dirigente. Ha poi individuato il professor Ceschi quale perdente posto costruendo “erroneamente” una graduatoria unificata tra classi di concorso.
A distanza di quasi un anno, il Giudice Flaim ha accolto appieno le nostre richieste: Ceschi torna titolare al suo Liceo. Ma la vera vittoria sindacale, a nostro giudizio, sta nelle pieghe della motivazione della sentenza.

1. Non è previsto da delibera provinciale alcuna che, per il principio di economicità della spesa le classi debbano essere costituite da 25 allievi: è invece deliberato che le classi di allievi debbano essere costituite tra un minimo di 15 allievi ed un massimo di 25. Sta al Dirigente Scolastico che, in virtù dell’autonomia scolastica, sulla base della programmazione attuativa del progetto d’istituto chiede all’Amministrazione l’autorizzazione del numero delle classi da costituire. Nel caso di specie al Prati erano state chieste 4 future classi prime. L’Amministrazione può decidere di ridurre il numero proposto, può assumere decisioni discrezionali, ma non arbitrarie e immotivate. Come di fatto è avvenuto.

A maggior ragione deve essere motivata in una situazione ripetuta e reiterata negli anni nella scuola in cui le classi in media erano composte da numeri che vanno del 16 al 18 al 19. Media che, di fatto, viene confermata ed è applicata in tutti gli Istituti di Scuola del II Ciclo. Tra l’altro nel provvedimento di soppressione, ritenuto illegittimo dal Giudice, non è stato rispettato l’obbligo di tener conto delle reiscrizioni degli alunni bocciati necessariamente per la prima classe cioè per la quarta ginnasio. Per noi della UIL Scuola è una vera vittoria: le scelte formative che vengono adottate dalle singole scuole debbono essere rispettate! Nessun generico principio di economicità, peraltro mai deliberato del decisore politico, rinvenuto invece in una determinazione di Palazzo (Dipartimento Istruzione), può permettere di comprimere l’autonomia scolastica: principio tutelato financo dalla Costituzione Italiana.

2. Nella contrattazione provinciale, ma neanche in quella nazionale, non è prevista la costituzione di graduatorie unificate fra classi di concorso diverse. Il Contratto collettivo provinciale prevede espressamente che le graduatorie dei docenti vengano stilate nel rispetto del grado di scuola, del tipo di posto o delle classi di concorso di appartenenza. A maggior ragione là dove vi siano docenti soprannumerari e su classi di concorso in esubero (classi di concorso che hanno docenti in ruolo in numero maggiore delle cattedre disponibili). Per noi della UIL Scuola è una ulteriore vittoria: i contratti hanno prevalenza sugli atti amministrativi, quali le determinazioni dirigenziali.

MOTTER: “Siamo sempre pronti a difendere e tutelare l’autentica autonomia scolastica. In Trentino spesso calpestata”.

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