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INPS * ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE: «ESONERO UNDER 36 E DECONTRIBUZIONE SUD ESTESI ALL’INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA, CREDITI ENTRO FINE ANNO»

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11.10 - lunedì 27 luglio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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L’INPS, con la circolare n. 80 del 24 luglio 2026, fornisce le istruzioni per il riconoscimento dell'”Esonero giovani under 36″ e della “Decontribuzione Sud” anche ai datori di lavoro privati che, nei periodi di applicazione delle misure, svolgevano attività di agenti, mediatori e intermediari delle assicurazioni.

L’estensione, prevista dalla legge di Bilancio 2026, riguarda le attività identificate, nella classificazione ATECO 2007, dai codici 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04.

Dal 1° aprile 2025 tali attività sono ricomprese nel codice ATECO 2025 66.22.00, relativo alle attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.

Per l’Esonero giovani under 36, il riconoscimento riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

L’agevolazione consiste nell’esonero del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite massimo è pari a 6.000 euro annui per lavoratore per le assunzioni e trasformazioni effettuate nel secondo semestre del 2022 e a 8.000 euro annui per quelle effettuate nel 2023.

L’esonero è riconosciuto per 36 mesi, elevati a 48 quando l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato è effettuata presso una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

La Decontribuzione Sud è invece riconosciuta, per i periodi compresi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2024, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro è collocata in una delle otto regioni indicate.

La misura prevede una riduzione del 30 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro esonerabili, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

I crediti contributivi riconosciuti dalla nuova disciplina possono essere fatti valere esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, nel rispetto delle condizioni previste per le singole agevolazioni e dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

I datori di lavoro precedentemente esclusi che non abbiano mai fruito delle agevolazioni in esame devono presentare una richiesta attraverso il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, selezionando la voce “Altre Agevolazioni” e indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione del testo integrale della circolare n. 80 del 24 luglio 2026, disponibile sul portale istituzionale www.inps.it

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