(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Non sono fondate, per le stesse ragioni già esplicitate nelle sentenze numero 135 del 2024 e 66 del 2025, le questioni di legittimità costituzionale in materia di suicidio assistito sollevate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna e discusse davanti alla Corte costituzionale all’udienza dello scorso 8 giugno.
Lo ha deciso la Corte con la sentenza numero 152, depositata oggi.
Il GIP di Bologna deve decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura nel procedimento penale aperto nei confronti di tre persone accusate di concorso nel reato di aiuto al suicidio, per avere accompagnato in una struttura svizzera una persona, affetta da una forma avanzata di una patologia neurodegenerativa che aveva chiesto di essere aiutata a morire. Ad avviso del GIP, la richiesta di archiviazione non potrebbe allo stato essere accolta, perché la donna non era sottoposta a trattamenti di sostegno vitale, e non si trovava pertanto nelle condizioni che, secondo la sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale, rendono non punibile l’aiuto prestato all’altrui suicidio.
Il GIP ha chiesto alla Consulta di estendere la portata della sua precedente decisione, eliminando il requisito della sottoposizione del paziente a trattamenti di sostegno vitale ai fini dell’accesso al suicidio assistito.
Come già era accaduto con le sentenze numero 135 del 2024 e 66 del 2025, in cui era stata formulata in sostanza la medesima richiesta, la Corte costituzionale ha anzitutto escluso che il requisito della necessità di trattamenti di sostegno vitale della persona che chiede di poter concludere la propria vita crei una irragionevole disparità di trattamento tra pazienti affetti da patologie gravissime. Richiamando la propria pronuncia del 2024, la Corte ha sottolineato di non avere «riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile», ma di avere «soltanto ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge numero 219 del 2017 in conformità all’articolo 32, secondo comma, della Costituzione, di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza». «Una simile ratio» – ha ribadito sul punto la Corte – «non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure».
La Corte ha inoltre insistito – in continuità con le proprie sentenze del 2024 e del 2025 – sulla necessità di bilanciare il principio personalista, la libertà personale e la libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico con il dovere dell’ordinamento di tutelare la vita. Ciò sia rispetto al rischio di condotte «abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza», sia rispetto al pericolo che si determini una «pressione sociale indiretta su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte». Questo bilanciamento, ha concluso la Corte, spetta in primo luogo al legislatore.
