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CORTE COSTITUZIONALE * «ANZIANITÀ GIURIDICA DEI VICESOVRINTENDENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO, LEGITTIMO IL REGIME TRANSITORIO»

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13.00 - mercoledì 22 luglio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Non è costituzionalmente illegittimo il regime transitorio che, per i vincitori dei concorsi straordinari interni previsti per gli anni 2016, 2017 e 2018, fa decorrere l’anzianità giuridica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione tecnico-professionale, che completa la procedura di promozione al ruolo di vicesovrintendente tecnico della Polizia di Stato.

È quanto ha affermato la Corte costituzionale, con la sentenza numero 140, depositata oggi, che ha dichiarato non fondate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo numero 95 del 2017, come modificato dal decreto legislativo numero 126 del 2018, sollevate con quattro ordinanze analoghe dal Consiglio di Stato.

La Corte ha escluso che la mancata applicazione ai richiamati concorsi straordinari della retrodatazione dell’anzianità giuridica al 1° gennaio dell’anno successivo al verificarsi delle vacanze di organico sia irragionevole e lesiva della parità di trattamento rispetto a chi viene promosso in base alle ordinarie procedure interne, per le quali opera l’anzidetto meccanismo di retrodatazione.

La Corte ha, infatti, rilevato che la norma censurata introduce una disciplina transitoria, nell’ambito di un complessivo riordino dei ruoli della Polizia di Stato, attuato con il decreto legislativo numero 95 del 2017 e successive modifiche, che ha cercato di comporre, in maniera non irragionevole, plurime esigenze.

In particolare, il legislatore ha inteso: i) ridurre l’organico dei sovrintendenti tecnici; ii) tutelare l’affidamento degli assistenti capo tecnici rispetto alla possibilità di accedere a tale ruolo; iii) sanare carenze organiche risalenti a oltre un decennio antecedente.

A tal fine, da un lato, ha riservato ai soli assistenti capo tecnici concorsi straordinari, con selezione per titoli, garanzia della sede e disponibilità di posti in soprannumero, sì da coprire tutte le vacanze pregresse.

Da un altro lato, ha non irragionevolmente compensato detti benefici, riconoscendo ai vincitori dei concorsi straordinari un’anzianità giuridica operante ex nunc, in modo da evitare il riconoscimento di decorrenze del tutto fittizie ed oltremodo risalenti. Al contempo, grazie alla copertura delle pregresse vacanze, ha evitato il rischio che i vincitori dei concorsi straordinari 2017-2019 potessero essere superati da futuri vincitori di concorsi ordinari, ai quali si applica la retrodatazione dell’anzianità al momento della vacanza del posto.

Su tali presupposti la Corte ha escluso non solo l’irragionevolezza intrinseca della norma censurata, ma anche il determinarsi di un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi ha partecipato o parteciperà ai normali concorsi interni per la medesima qualifica. La Corte, infatti, ha evidenziato la disomogeneità delle situazioni poste a confronto, nonché la natura transitoria della disciplina censurata, sicché vale per essa il principio secondo cui il fluire del tempo rappresenta un criterio idoneo a distinguere la disciplina operante finanche per fattispecie altrimenti omogenee.

Da ultimo, richiamando le calibrate scelte del legislatore, adottate per bilanciare una pluralità di complesse esigenze, la Corte ha escluso che la normativa censurata contrasti con i principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. di cui all’articolo 97 della Costituzione.

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