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CORTE COSTITUZIONALE * «ILLEGITTIMA LA PRECLUSIONE DEL DIRITTO DI AGIRE PER MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO MINIMO, MA SERVE INTERVENTO LEGISLATIVO»

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10.00 - mercoledì 22 luglio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Deve escludersi che il contributo unificato sia privo di ogni collegamento con «un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia», dal momento che esso, al contrario, concorre «al buon funzionamento del sistema giustizia».

L’imposizione del pagamento dell’importo minimo previsto dalla legge a titolo di contributo unificato al fine di agire in giudizio in sede civile, d’altra parte, è una misura non sproporzionata, alla luce dell’esiguità della somma che la parte è tenuta a versare, e soddisfa il test di «stretta necessità», considerato «l’elevatissimo tasso di evasione che si è verificato» in ordine al contributo minimo nei processi civili.

Questa situazione, infatti, «pone in luce come proprio sugli importi fiscali più bassi, come quello relativo allo scaglione minimo del contributo unificato, il sistema nazionale della riscossione risultasse gravemente inefficiente, poiché il modesto ammontare del contributo stesso rendeva chiaramente antieconomica la procedura di riscossione».

«Ciò che può giustificare, sotto il profilo del bilanciamento dei contrapposti principi in gioco, la compressione del diritto di agire in giudizio in presenza di un ingiustificato inadempimento del dovere tributario in riferimento a un importo tanto modesto».

La giurisprudenza costituzionale, fin dalla sentenza numero 51 del 2019, peraltro, ha «sollecitato il legislatore a rivedere i criteri di riscossione, sottolineando, proprio in ragione delle difficoltà che si verificano sui piccoli importi, “l’esigenza che per i crediti di minore dimensione” siano predisposti “sistemi di riscossione più efficaci, proporzionati e tempestivi […]”».

È quanto si legge nella sentenza numero 137, depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili, per motivi di sistema, le questioni sollevate dalla Corte di cassazione civile e dal Giudice onorario di pace di Benevento, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, sul comma 3.1. del testo unico spese di giustizia, secondo cui, «[f]ermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo» minimo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

La sentenza ha poi disatteso anche la censura con cui i giudici rimettenti sostenevano, sotto diversi profili, la violazione del principio di eguaglianza, osservando, tra l’altro, che non è ravvisabile una discriminazione in danno delle persone non abbienti, poiché queste possono essere ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, da cui consegue che il contributo unificato non deve essere versato.

La disposizione censurata, invece, «si pone effettivamente in contrasto» con i parametri evocati dai rimettenti laddove attribuisce «a un organo diverso dal giudice il potere di precludere l’accesso alla giustizia», prevedendo che, verificati il mancato pagamento e la non riconducibilità del procedimento tra quelli esenti dall’obbligo di pagamento del contributo unificato, sia il cancelliere a rifiutare l’iscrizione a ruolo.

A questo inconveniente, ha tuttavia concluso la Corte, «è in prima battuta il legislatore, nella sua discrezionalità, a dover porre rimedio, perché il quomodo delle soluzioni, mediante le quali potrebbe essere riportato al giudice il potere di precludere l’accesso alla giustizia in caso di mancato assolvimento all’obbligo di versamento del contributo minimo, ricopre uno spettro di possibilità fra le quali è necessario scegliere con un apprezzamento di natura discrezionale».

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