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COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) – INTERROGAZIONE * INQUINAMENTO: «SVERSAMENTO DI LIQUIDI DI COLORE GIALLASTRO NEL RIO COSTE A ROVERETO, SONO STATI EFFETTUATI ANALISI URGENTI?»

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17.33 - martedì 14 luglio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Inquinamento del rio Coste a Rovereto causato dagli scarichi dello stabilimento Suanfarma Italia S.p.A.: ricostruzione della vicenda giudiziaria, illegittimità delle deroghe concesse dall’APPA e recente sversamento del 12 luglio 2026.

Il 13 luglio 2026 alle ore 13.00, documentate segnalazioni fotografiche e video hanno immortalato un preoccupante sversamento di liquidi di colore giallastro nel rio Coste a Rovereto, a dimostrazione di come la drammatica situazione ambientale del corso d’acqua sia tuttora irrisolta e di come i fenomeni di inquinamento continuino a ripetersi indisturbati.

Tale colorazione giallastra è storicamente riconducibile alla presenza di pirazine, ovvero prodotti di degradazione dell’acido clavulanico derivanti dal processo produttivo dello stabilimento farmaceutico Suanfarma Italia S.p.A..

La gravità delle condotte di inquinamento perpetrate dallo stabilimento di Rovereto (ex Sandoz Industrial Products S.p.A.) è stata ampiamente accertata in sede giudiziaria. La Sentenza n. 25/26 del Tribunale di Rovereto (R.G. N. 24/165, R.G.N.R. 20/620), pronunciata in data 08/07/2025 dal Giudice Dott. Fabio Peloso e depositata in cancelleria il 03/10/2025, ha condannato i vertici aziendali per i delitti di inquinamento ambientale colposo/doloso e impedimento del controllo.

Nello specifico, la sentenza ha evidenziato l’illegittimità del sistema di campionamento e controllo precedentemente in vigore, osservando a pagina 24 che:

– (punto 4.3.2.3) «…l’A.I.A. era palesemente illegittima e che, in caso di autorizzazioni illegittime, l’abusività della condotta è comunque integrata (Cfr. la citata sentenza Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 15865 del 31/01/2017 Cc., dep. 30/03/2017, Rv. 269491 – 01)».
– (punto 4.3.2.5) «Sulla base di tutti questi parametri normativi, non vi è dubbio che fosse illegittima l’individuazione di un punto di controllo dei limiti di emissione a valle di una rilevantissima confluenza di acque di raffreddamento, che generava una macroscopica diluizione degli inquinanti, poiché determinava una verifica dei limiti che teneva conto della diluizione – una rilevantissima diluizione – anziché escluderla, come richiesto chiaramente dall’art. 74. co. 1, lett. oo), D. Lgs. 152/2006».
– (punto 4.3.2.8) «Per tali ragioni deve concludersi circa l’illegittimità palese dell’A.I.A».

Inoltre, la medesima sentenza, a norma dell’art. 452-duodecies c.p., ha espressamente disposto un obbligo tassativo di ripristino ambientale, stabilendo che:

– (punto 7.8) «…va ordinato a Gian Nicola Berti, Massimo Cesconi, Carmine Parletta e alla società Suanfarma Italia S.p.A. il ripristino dello stato del rio Coste».

Nonostante la chiarezza della sentenza del Tribunale di Rovereto e la condanna dei soggetti apicali, l’operato dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (APPA) nel corso del 2026 ha assunto un carattere fortemente dilatorio e, di fatto, permissivo nei confronti dell’azienda inquinante:

Determina di aggiornamento AIA n.113 del 4 marzo 2026: APPA ha provveduto d’ufficio — con un anno di ritardo rispetto agli accertamenti e alla sentenza — a spostare il punto di controllo fiscale dal pozzetto diluito e illegittimo (S1) all’uscita dell’ultimo trattamento depurativo (SP). Tuttavia, contestualmente a tale spostamento, APPA ha autorizzato Suanfarma a superare i limiti previsti dal Testo Unico Leggi Provinciali sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (T.U.L.P.) di ben 3 volte per il COD (Chemical Oxygen Demand) e di 3,5 volte per l’azoto totale. Di fatto, si è consentito di continuare a sversare sostanze inquinanti oltre la norma nel rio Coste, eludendo lo spirito della sentenza. I parametri autorizzati in deroga (con scadenza originaria prevista a maggio 2026) a confronto con i limiti del T.U.L.P. erano i seguenti:
– Limiti T.U.L.P.: COD = 100 mg/l | Azoto Totale (N) = 10 mg/l
– Deroga A.I.A. marzo 2026: COD = 300 mg/l | Azoto Totale (N) = 35 mg/l
Determina di aggiornamento AIA n.262 del 27 maggio 2026:
Invece di far cessare il regime straordinario di deroga alla scadenza di maggio, APPA ha concesso una proroga. La ditta è stata autorizzata a immettere nel rio Coste con limiti fuori norma fino a tutto settembre 2026. L’unico parziale correttivo apportato ha riguardato il parametro del COD, ridotto a 250 mg/l (una variazione simbolica che resta comunque superiore di 2,5 volte al limite massimo del T.U.L.P. di 100 mg/l).

Tutto ciò premesso, l’ulteriore sversamento di acque di colore giallastro documentato in data 13 luglio 2026 conferma l’inefficacia dell’azione di vigilanza provinciale e l’inadeguatezza delle continue deroghe concesse a un soggetto già condannato dal Tribunale al ripristino del corpo idrico.

tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere:

se sia a conoscenza dello sversamento di liquidi giallastri nel rio Coste documentato fotograficamente in data 13 luglio 2026 e se siano stati effettuati campionamenti e analisi urgenti per individuarne l’esatta composizione e accertare le responsabilità.
Quali siano le motivazioni tecniche, giuridiche e politiche che hanno spinto l’APPA a concedere, con la determina 113/2026 e la successiva proroga 262/2026, deroghe così ampie ai limiti del T.U.L.P. per il COD e l’azoto totale, permettendo di fatto la prosecuzione dell’immissione di sostanze inquinanti nel rio Coste nonostante la sentenza n. 25/26 del Tribunale di Rovereto.
Come si intenda conciliare il rilascio di tali determinazioni autorizzative in deroga con il preciso ordine di ripristino dello stato del rio Coste disposto dalla Magistratura nei confronti degli amministratori della società Suanfarma Italia S.p.A e della società medesima.
Se intende assumere iniziative urgenti e straordinarie per far cessare immediatamente ogni sversamento inquinante nel rio Coste e per garantire l’effettivo, completo e non più rimandabile ripristino ambientale del corso d’acqua e del fiume Adige a valle della confluenza, oppure se intenda confermare l’avallo politico ai provvedimenti amministrativi sopra menzionati.

*

Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale- Alleanza Verdi e Sinistra

 

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