(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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«Nonostante la consegna carpita, non temiamo l’accusa – chiediamo l’accertamento dei fatti, e in forma pubblica.»
– Avv. Nicola Canestrini, difensore italiano di Serhii Kuznietsov
COMUNICATO STAMPA DELLA DIFESA ITALIANA
in merito all’atto di accusa notificato alla difesa il 1° luglio 2026 nel procedimento Nord Stream – Serhii Kuznietsov
Era ora. La difesa non teme la formulazione dell’accusa – al contrario: la accoglie con favore. Il processo chiarirà finalmente in modo completo i fatti e le responsabilità e dimostrerà che una condanna dell’imputato non è configurabile. Sono disponibili solidi argomenti, sia di diritto sostanziale sia processuale, per contrastare le fragili tesi dell’accusa – un’accusa edificata su un fondamento tanto fattuale quanto giuridico estremamente esile.
Sin d’ora, tuttavia, deve rilevarsi una grave violazione del principio di specialità. Tale principio è una garanzia portante dell’assistenza giudiziaria europea: chi viene consegnato sulla base di un mandato d’arresto europeo può, di regola, essere perseguito soltanto per quei fatti per i quali lo Stato richiesto ha concesso la consegna. Il Procuratore Generale Federale ha formulato un’accusa che comprende per la prima volta l’imputazione di un crimine di guerra. Tale imputazione non era oggetto del mandato d’arresto europeo sulla cui base la Repubblica Italiana ha consegnato l’imputato. Egli è stato consegnato per il sospetto di sabotaggio e di distruzione di edifici – non per un crimine di guerra.
Un aspetto è al riguardo notevole: con l’imputazione di crimine di guerra l’autorità inquirente ammette per la prima volta che i fatti contestati si sono verificati nel contesto di un conflitto armato – ossia nell’ambito di una guerra. Una circostanza sinora costantemente taciuta. Ne consegue che il quadro giuridico è radicalmente diverso da quello sulla cui base la consegna è stata ottenuta.
Il dato emerge dunque con evidenza: la consegna è stata carpita mediante la rappresentazione di un’imputazione ridotta. L’imputazione di diritto penale internazionale più grave è stata deliberatamente trattenuta nel mandato d’arresto e aggiunta solo dopo l’avvenuta consegna – in un momento in cui l’autorità italiana di esecuzione non poteva più esaminarla né far valere i propri motivi di rifiuto. Una consegna così carpita viola il principio di specialità e svuota la fiducia reciproca nonché il principio di leale cooperazione, sui quali soltanto si fonda la cooperazione giudiziaria nell’Unione europea. Chi ottiene la consegna sulla base di un’imputazione cosmeticamente ridotta, per poi formulare l’imputazione effettiva, elude le garanzie della procedura di consegna. La difesa esaurirà tutti i rimedi processuali – un modo di procedere che colpisce nel suo nucleo la tutela della specialità e la fiducia reciproca ed è inaccettabile sul piano dello Stato di diritto.
Prendo peraltro con favore atto del fatto che la Procura Generale Federale abbia manifestamente diffuso a tappeto alla stampa la notizia dell’accusa – e ciò prima ancora che il tribunale si sia pronunciato sull’ammissione dell’accusa e sull’apertura del dibattimento. Il fatto che l’autorità inquirente abbia comunque già informato ampiamente l’opinione pubblica dimostra che, evidentemente, anche essa attribuisce al principio di pubblicità la massima importanza. Il che è corretto – pur con tutto il dissenso nel merito e tutte le riserve circa una condanna mediatica anticipata. L’opinione pubblica ha un interesse legittimo a essere informata sull’intera vicenda: non soltanto su ciò che viene addebitato all’imputato, ma parimenti sull’agire e sull’omettere delle autorità coinvolte.
La pubblicità del procedimento è del resto di importanza centrale proprio in un caso di tale rilievo. Il controllo da parte dell’opinione pubblica è componente necessaria di un processo equo. Essa assolve una duplice funzione: sottopone l’esercizio del potere punitivo statale al controllo della collettività e, al contempo, protegge l’imputato da una giustizia che si sottrae alla verifica. Solo ciò che è dibattuto apertamente può fondare fiducia; ciò che avviene nell’ombra alimenta il sospetto. Proprio un procedimento di simile portata politica e internazionalistica – in cui vengono in discussione, non da ultimo, l’operato di Stati e ciò che i servizi di intelligence tedeschi hanno saputo od omesso – esige piena visibilità. La giustizia deve svolgersi come in una casa di vetro: visibile, verificabile, esposta al dubbio e alla critica. Una giustizia che si compie nell’ombra non è giustizia.
Un procedimento di tale portata non deve essere sbrigato nel silenzio né sottratto all’opinione pubblica invocando un preteso difetto di interesse nazionale. Lo Stato di diritto vive del controllo da parte dell’opinione pubblica. Il principio di pubblicità del dibattimento e il diritto a un processo equo e pubblico non sono formalità, bensì caratteri essenziali di una giustizia penale conforme allo Stato di diritto.
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Avv. Nicola Canestrini
Difensore italiano di Serhii Kuznietsov
