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CORTE COSTITUZIONALE * «NON È COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA LA PENA PREVISTA PER IL REATO DI INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA»

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15.01 - venerdì 20 marzo 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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La Corte costituzionale, con la sentenza numero 35 depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge numero 4 del 2019, come convertito, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui punisce «con la reclusione da due a sei anni», chiunque, al fine di ottenere indebitamente il «reddito di cittadinanza» (Rdc), rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.

Il giudice rimettente, in riferimento ai richiamati parametri costituzionali, aveva denunciato, da un lato, la intrinseca sproporzione della pena prevista dal censurato articolo 7, comma 1, e dall’altro la sua manifesta irragionevolezza o sproporzione in riferimento alle pene previste per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all’articolo 316-ter del codice penale, e per le circostanze aggravanti del delitto di truffa, di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis del codice penale.

La Corte ha escluso l’intrinseca sproporzione della pena prevista dal censurato articolo 7, comma 1, in ragione della natura circoscritta della fattispecie incriminatrice e del fatto che il minimo edittale di anni due di reclusione, pur costituendo una sanzione severa per le condotte contemplate da tale disposizione, non può essere considerato di per sé irragionevolmente aspro e pertanto manifestamente sproporzionato.

Per quanto riguarda il confronto con le fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1), e 640-bis del codice penale la Corte ha in radice escluso che queste possano rappresentare un idoneo modello comparativo.

In merito alla comparazione con il delitto di cui all’articolo 316-ter del codice penale, pur ritenendolo assimilabile per la tipizzazione delle condotte e per il bene tutelato alla fattispecie di cui al censurato articolo 7, comma 1, la sentenza ha ritenuto che il differente trattamento sanzionatorio trova giustificazione nella necessità di far corrispondere al Rdc, beneficio di larga applicazione e di facile accesso, una sanzione dotata di adeguata efficacia dissuasiva.

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