(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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# Traduzione in italiano
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le norme aggiornate sui viaggi “tutto compreso”, per tutelare i viaggiatori a seguito della pandemia e i fallimenti di alto profilo nel settore. Con 537 voti a favore, 2 contrari e 24 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la direttiva aggiornata, già concordata provvisoriamente con i paesi UE, che chiarisce quali viaggi e servizi possono essere considerati un pacchetto turistico, introduce norme sull’utilizzo dei voucher e stabilisce le condizioni che permetteranno ai clienti di annullare i propri piani di viaggio senza costi.
Le nuove norme dovrebbero rendere più semplice capire quali combinazioni di servizi di viaggio costituiscono un pacchetto. Ciò dipenderà innanzitutto dal momento e dalle modalità con cui la combinazione di servizi viene prenotata. Ad esempio, nel caso di un acquisto online in cui processi di prenotazione collegati consentono di combinare servizi offerti da operatori diversi, questi saranno considerati un pacchetto se il primo operatore trasmette i dati personali del viaggiatore agli altri operatori e il contratto per tutti i servizi è concluso entro 24 ore. Se l’organizzatore del viaggio invita il cliente a prenotare servizi aggiuntivi, il cliente dovrà essere informato se tali servizi non costituiscono un pacchetto con quelli già prenotati.
La direttiva aggiornata introduce norme sull’uso dei voucher, molto utilizzati dalle compagnie durante la pandemia. I consumatori avranno il diritto di rifiutare un voucher e richiedere invece un rimborso entro 14 giorni. I voucher potranno avere una validità massima di 12 mesi e i clienti dovranno essere rimborsati per eventuali voucher scaduti e non utilizzati, in tutto o in parte. Le aziende non potranno limitare la scelta dei servizi di viaggio per i titolari di voucher.
Secondo le norme attuali, i clienti possono annullare i propri piani di viaggio senza penali se nel luogo di destinazione si verificano circostanze inevitabili e straordinarie. Questa possibilità sarà ora estesa anche a eventi inevitabili e straordinari che si verifichino nel luogo di partenza o che possano incidere in modo significativo sul viaggio. La valutazione sulla gravità delle circostanze sarà effettuata caso per caso. Anche le raccomandazioni ufficiali di viaggio potranno costituire un’indicazione in tal senso.
Quando riceveranno un reclamo relativo a un servizio, gli organizzatori di viaggi dovranno confermare la ricezione entro 7 giorni e fornire una risposta motivata entro 60 giorni. In caso di fallimento dell’organizzatore del viaggio, i clienti dovranno essere rimborsati per i servizi cancellati, attraverso la garanzia, in caso di insolvenza entro 6 mesi (9 mesi per fallimenti molto complessi). Resta invariato il termine standard di 14 giorni per i rimborsi in caso di cancellazione del viaggio.
Queste norme aggiornate proteggeranno i consumatori quando qualcosa va storto con il loro pacchetto turistico. In caso di circostanze straordinarie che incidano su qualsiasi parte del viaggio, i viaggiatori potranno cancellare la prenotazione con un rimborso completo. L’accettazione dei voucher da parte dei consumatori resterà volontaria e potranno invece chiedere la restituzione del denaro. Le compagnie di viaggio avranno l’obbligo di rispondere ai reclami entro 60 giorni e una solida protezione in caso di insolvenza garantirà che, quando si verifica un fallimento, la perdita finanziaria non ricada sulle famiglie.
Il Consiglio dovrà ora adottare formalmente la normativa. Il testo sarà poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore. I paesi dell’UE avranno 28 mesi dalla data di entrata in vigore per recepire le nuove norme nel diritto nazionale e ulteriori 6 mesi per iniziare ad applicare le nuove disposizioni.
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# English text
On Thursday, Parliament gave the green light to updated rules on all-inclusive travel to protect travellers following the pandemic and high-profile insolvencies in the sector. With 537 votes in favour, 2 against and 24 abstentions, Parliament has definitively adopted the updated directive, already provisionally agreed with EU countries, which clarifies which travel and services can be considered a package, introduces rules on the use of vouchers and sets conditions allowing customers to cancel their travel plans without cost.
The new rules should make it easier to understand which combinations of travel services constitute a package. This will depend first of all on when and how the combination of services is booked. For example, in the case of an online purchase where linked booking processes allow combining services offered by different operators, these will be considered a package if the first operator transmits the traveller’s personal data to the other operators and the contract for all services is concluded within 24 hours. If the travel organiser invites the customer to book additional services, the customer must be informed if such services do not constitute a package with those already booked.
The updated directive introduces rules on the use of vouchers, which were widely used by companies during the pandemic. Consumers will have the right to refuse a voucher and request a refund instead within 14 days. Vouchers may have a maximum validity of 12 months and customers must be reimbursed for any expired and unused vouchers, in whole or in part. Companies may not limit the choice of travel services for voucher holders.
Under current rules, customers can cancel their travel plans without penalties if unavoidable and extraordinary circumstances occur at the destination. This possibility will now be extended to unavoidable and extraordinary events that occur at the place of departure or that may significantly affect the trip. The assessment of the severity of the circumstances will be carried out on a case-by-case basis. Official travel recommendations may also serve as an indication in this regard.
When travel organisers receive a complaint about a service, they must confirm receipt within 7 days and provide a reasoned reply within 60 days. In the event of insolvency of the travel organiser, customers must be reimbursed for cancelled services through the guarantee within 6 months (9 months for very complex insolvencies). The standard period of 14 days for refunds in case of cancellation of the trip remains unchanged.
These updated rules will protect consumers when something goes wrong with their travel package. In the event of extraordinary circumstances affecting any part of the trip, travellers will be able to cancel their booking with a full refund. Consumer acceptance of vouchers will remain voluntary and they can instead request a refund of money. Travel companies will be required to respond to complaints within 60 days and solid protection in case of insolvency will ensure that when an insolvency occurs, the financial loss does not fall on families.
The Council will now need to formally adopt the rules. The text will then be published in the Official Journal and will enter into force. EU countries will have 28 months from the date of entry into force to transpose the new rules into national law and a further 6 months to begin applying the new provisions.
