(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Dopo il progetto di legge in tema “fuga pericolosa” redatta e proposta dal dipartimento affari giuridici del SIM Carabinieri, anche la proposta di legge dello stesso SIM Carabinieri, volta a modificare il criterio di iscrizione automatica nel registro degli indagati in caso di fatti commessi nell’espletamento del servizio da parte degli operatori in divisa, risulta favorevolmente accolta dal Consiglio dei Ministri. Come si ricorderà soltanto pochi mesi fa il SIM Carabinieri aveva chiesto all’organo politico di introdurre un apposita modifica dell’articolo 335 CPP che evitasse l’iscrizione automatica di chiunque si fosse reso autore difatti compiuti in maniera evidente in presenza di una causa di giustificazione.
Ciò sia mediante l’attribuzione di un apposito termine per il pubblico ministero al fine di svolgere con serenità le dovute verifiche evitando frattanto la gogna mediatica della iscrizione a carico degli operatori in divisa oltre che irreparabili danni sulla loro carriera. Inoltre, nella proposta del SIM carabinieri (che si allega al presente articolo), proprio al fine di garantire al personale delle forze dell’ordine di poter contestualmente esercitare i diritti previsti a favore dell’indagato nell’ambito delle citate verifiche, veniva appositamente indicata la necessità di istituire un apposito diverso registro relativo proprio ai fatti apparentemente non punibili poiché commessi nell’evidenza di una causa di giustificazione.
Come emerso dalle comunicazioni odierna del Consiglio dei Ministri è proprio questa la direzione accolta da parte del governo che ha in sostanza seguito il medesimo contenuto e proposta avanzata dal SIM Carabinieri ancora una volta la prima realtà sindacale italiana in ambito militare ha dimostrato con fatti tangibili e concreti che la tutela del personale non si persegue mediante slogan bensì attraverso serietà e proposte concrete. “Questa è la strada – afferma con soddisfazione il segretario generale Antonio Serpi – che abbiamo sempre percorso e questa è la strada che continueremo a seguire per il benessere di tutti i nostri iscritti”.
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INTRODUZIONE DEL 1° COMMA QUATER NELL’ART. 335 C.P.P.
Attualmente l’art. 335 c.p.p. risulta così formulato:
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nellapposito registro custodito presso lufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nelliscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
1-bis. Il pubblico ministero provvede alliscrizione del nome della persona alla quale il reato e attribuito non appena risultino, contestualmente alliscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo caric o.
1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, allatto di disporre liscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura laggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui allarticolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta..
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti allattività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dallautorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.
Nei fatti reato connessi all’utilizzo delle armi o di altri strumenti di coazione fisica da parte delle Forze dell’Ordine, l’immediatezza dell’iscrizione della notizia di reato imposta dalla predetta norma, senza deroga alcuna, postula lo status di “indagato” a carico dell’operatore.
Sotto il profilo giuridico la citata iscrizione rappresenta senza dubbio un istituto di garanzia attraverso il quale al predetto operatore viene consentito di esercitare tutti i diritti correlati al ruolo di “indagato” (tra i quali, ad esempio la facoltà di non rispondere ovvero la partecipazione agli accertamenti tecnici non ripetibili).
Sotto il profilo professionale la citata iscrizione, soprattutto se “accompagnata” dal clamore mediatico della singola vicenda, è spesso il presupposto di una “condanna anticipata” da parte dell’opinione pubblica, dell’eventuale trasferimento dell’operatore ad altra sede (spesso motivata dall’esigenza di assicurargli una maggiore serenità nell’espletamento del servizio), di valutazioni disciplinari talvolta basate sul capo di imputazione provvisorio e, più in generale, del senso di frustrazione personale (e collettivo) da parte di chi, nemmeno con la successiva archiviazione, potrà mai riacquisire la perduta dignità personale e professionale, così frattanto ormai pregiudicata e compromessa.
I successivi interventi di riforma proposti dal SIM Carabinieri – Dipartimento Affari Giuridici – mirano da un lato a “correggere” tale evidente distorsione e dall’altro ad evitare che eventuali interventi sul tessuto normativo in atto, rischino di sollevare questioni di costituzionalità in termini di violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, con riguardo al diverso trattamento processuale che si intende garantire alle forze di Polizia coinvolte in siffatte vicende.
La richiesta del SIM Carabinieri è quella di integrare l’attuale formulazione dell’art. 335 con l’introduzione del comma 1° quater (in neretto) :
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nellapposito registro custodito presso lufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nelliscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
1-bis. Il pubblico ministero provvede alliscrizione del nome della persona alla quale il reato e attribuito non appena risultino, contestualmente alliscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo caric o.
1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, allatto di disporre liscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata(6).
1-quater. Nei casi in cui, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nelladempimento di un dovere o nellesercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità, il Pubblico Ministero può procedere all’iscrizione di cui al comma 1° bis entro 90 giorni dall’iscrizione di cui al comma 1. Qualora l’accertamento delle predette condizioni risulti di particolare complessità il citato termine, su autorizzazione del Giudice, può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura laggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui allarticolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta..
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti allattività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dallautorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.
Il predetto intervento consentirebbe, in tale maniera, di precludere l’iscrizione nel registro degli indagati nell’immediatezza dei fatti e ciò con la medesima formulazione derogatoria che il Legislatore ha utilizzato per escludere dall’arresto in flagranza di reato ovvero dal fermo di indiziato di delitto tutti i soggetti per i quali risulta apparire (rectius: risultano evidenti fondati motivi) che abbiano commesso i fatti <>.
Tale “simmetria” dovrebbe dunque già in re ipsa impedire questioni di costituzionalità essendovi già in radice un differente trattamento processuale (nelle fasi di arresto e fermo) tra un soggetto che commette un fatto reato ed uno che commette un’analoga condotta ma nell’evidenza di averla commessa in presenza di condizioni giuridicamente legittimanti. Si tratterebbe, in sostanza, di estendere tale esistente disciplina, anche alle fasi relative all’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cpp senza limitarla esclusivamente alle fasi dell’arresto e del fermo.
La mancata iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cpp, tuttavia, risulterebbe astrattamente precludere l’esercizio di tutti quei diritti correlati allo status di indagato con il potenziale pregiudizio per il singolo operatore rispetto agli esiti degli accertamenti irripetibili svolti senza la sua partecipazione.
Per tale ragione risulta necessario integrare contestualmente l’attuale tessuto normativo con ulteriori disposizioni.
In particolare, nei casi di cui al citato 1° comma quater, risulta imprescindibile, nella fase delle indagini preliminari, l’istituzione di una nuova figura processuale (ad esempio denominabile “persona a cui sono attribuiti fatti non punibili”) la quale pur non essendo un soggetto iscritto nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., nei 90 giorni concessi al Pubblico Ministero per la sua eventuale iscrizione, benefici comunque delle medesime garanzie di legge previste per la persona sottoposta alle indagini (diritto di difesa tecnica, facoltà di non rispondere, partecipazione agli accertamenti tecnici non ripetibili, ecc…ecc…).
