(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E L’AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI OFF-SHORE
Con la sentenza numero 13 del 2026, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del decreto legislativo numero 190 del 2024, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».
Le questioni erano state promosse dalla Regione siciliana, in riferimento all’articolo 14, lettere d), l) e n), dello Statuto speciale della Regione siciliana, nonché agli articoli 117, terzo comma; 118, quarto comma, in relazione al principio di sussidiarietà; 3 e 120, secondo comma, in relazione ai princìpi di ragionevolezza e leale collaborazione, della Costituzione. La Regione aveva denunciato il proprio insufficiente coinvolgimento nel procedimento previsto per l’autorizzazione unica relativa agli impianti su terraferma e la mancata previsione di qualsivoglia coinvolgimento nel procedimento previsto per l’autorizzazione unica relativa agli impianti off-shore.
Con riguardo a tale ultima censura, la Corte ha anzitutto dato atto che l’articolo 4-bis del decreto-legge numero 19 del 2025 ha modificato l’articolo 9, comma 13, del decreto legislativo numero 190 del 2024, stabilendo che per gli impianti off-shore di cui alle lettere t) e v) della Sezione II del medesimo Allegato C «il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata». Ciò premesso, ha ritenuto che non sussistessero né le condizioni per dichiarare sul punto cessata la materia del contendere né per operare il trasferimento della questione sulla norma così come modificata. Preso atto che la norma originariamente impugnata non aveva ricevuto alcuna applicazione né avrebbe potuto averne per il futuro, ha dichiarato l’inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza d’interesse.
Per ciò che riguarda la censura di insufficiente coinvolgimento nel procedimento previsto per l’autorizzazione unica relativa agli impianti su terraferma, la Corte ha invece rilevato che il ricorso non era adeguatamente motivato, giacché – non misurandosi con la disciplina del procedimento amministrativo preordinato al rilascio dei titoli autorizzatori – non chiariva perché la Regione siciliana non potesse essere invitata a partecipare alla conferenza di servizi chiamata a deliberare sul progetto di impianto, né perché la partecipazione alla conferenza di servizi non potesse permetterle di formulare tutte le valutazioni concernenti il merito del progetto, a tutela delle sue prerogative statutarie e costituzionali.
Non potendo essere esaminato il merito delle censure, la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per trasferire la questione di legittimità costituzionale sul testo dell’articolo 9 del decreto legislativo numero 190 del 2024 per come da ultimo modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo numero 178 del 2025.
