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ZENI (PD) – INTERROGAZIONE * NOMINA DIRIGENTE GENERALE AVVOCATURA: « PROVINCIA DI TRENTO CONDANNATA, PERCHÉ ANCORA NON È STATA DATA ESECUZIONE ALLA SENTENZA? »

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09.25 - mercoledì 8 giugno 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

NOMINA DEL DIRIGENTE GENERALE DELL’ AVVOCATURA. Provincia condannata per carenza di motivazione e irragionevolezza dei criteri adottati. Il Consigliere Zeni chiede perché ancora non è stata data esecuzione alla sentenza.

L’ennesima soccombenza della Provincia, in sede giudiziaria, avviene questa volta davanti al Giudice del Lavoro, con una sentenza durissima – resa nota dal Consigliere del P.D. Luca Zeni – che dichiara illegittima la delibera di nomina del Dirigente generale dell’ Avvocatura della Provincia, per motivazione carente e irragionevolezza dei criteri adottati.

Contro questa delibera della Giunta provinciale, aveva presentato ricorso uno degli avvocati della Provincia e si era verificata l’anomala situazione di una causa di lavoro che vedeva coinvolti da un lato, a tutela dei propri diritti, uno degli avvocati più esperti dell’Avvocatura provinciale e, dall’altro, il Dirigente generale dell’ Avvocatura stessa, chiamato in causa per difendere la procedura che lo ha visto nominato nel ruolo.

Lapidaria alla fine la motivazione del Giudice, il quale stabilisce che: “l’irragionevolezza della previsione trova conferma nell’esito della selezione, che ha visto prevalere un candidato, quale il convenuto, sostanzialmente privo di quella “consolidata e specifica esperienza nella cura di rilevanti cause in termini quali/quantitativi di difesa della pubblica amministrazione”, prevista, opportunamente costituendo l’essenza dell’incarico oggetto di controversia, quale titolo preferenziale, mentre sono risultati soccombenti coloro, tra cui la ricorrente, che erano i maggiori portatori di quell’esperienza”.

Il Giudice ha quindi condannato la Provincia alla rinnovazione della procedura di reclutamento del Dirigente generale dell’ Avvocatura della Provincia condannando la stessa anche al pagamento delle spese.

Dal 5 aprile, data di scadenza, non sono però emerse, tra le deliberazioni della Giunta provinciale, decisioni conseguenti a questa pronuncia, che è provvisoriamente esecutiva e pare che nessun adempimento sia stato adottato dalla Provincia in proposito.

Per comprendere le ragioni di quest’ impasse, il Consigliere del P.D. Luca Zeni ha depositato oggi una specifica interrogazione per sapere:

– per quale motivo sia stata adottata una delibera per la nomina del Dirigente generale dell’ Avvocatura della Provincia così carente di motivazione e palesemente irragionevole nei cirteri, come emerge in maniera chiara dalla lettura della sentenza del Giudice del Lavoro;

– se sia stata data esecuzione alla sentenza del 5 aprile 2022 e con quali atti; in caso di risposta negativa, per quale ragione la Provincia non adempie a quanto disposto dalla sentenza che ha dichiarato l’illegittimità della delibera di nomina del Dirigente generale dell’ Avvocatura, esponendo peraltro l’Ente pubblico al rischio di danno erariale;

– con quale tempistica la Provincia intende procedere alla rinnovazione della procedura di reclutamento del Dirigente generale dell’ Avvocatura della Provincia.

 

 

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Interrogazione n.
Nomina dirigente generale dell’Avvocatura: Provincia condannata per carenza di motivazione e irragionevolezza dei criteri adottati: perché ancora non è stata data esecuzione alla sentenza?

Un articolo di stampa di metà aprile 2022 riportava la notizia dell’accoglimento, da parte del giudice del lavoro, del ricorso di uno degli avvocati dell’Avvocatura della Provincia, il quale chiedeva di accertare l’illegittimità del procedimento per l’assunzione a tempo determinato del dirigente generale dell’Avvocatura stessa.

Nell’articolo viene riferito che il giudice ha “rilevato delle imperfezioni nella procedura di nomina”, che la Provincia avrebbe valutato se fare appello o ripetere la procedura, e che in ogni caso la persona nominata avrebbe nel frattempo mantenuto l’incarico.

Un inghippo burocratico, uno dei tanti possibili errori tecnici nei quali anche una amministrazione attenta può sempre incorrere, un ricorso perso dalla Provincia per qualche cavillo da azzeccagarbugli: questo pareva leggendo l’articolo.
Tuttavia la sentenza di 27 pagine dd. 5 aprile 2022 della sezione lavoro del Tribunale di Trento sancisce un’altra verità, molto preoccupante.
Ma partiamo dall’inizio.

La delibera 221 dd. 12.2.2021 della giunta provinciale prevedeva una procedura di avviso pubblico “per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente cui affidare l’incarico di dirigente generale dell’Avvocatura della Provincia, ai sensi degli articoli 24 e 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7”.

La delibera 1052 dd. 25.6.2021 concludeva la procedura conferendo, a decorrere dal 5.7.2021 fino al termine della legislatura, l’incarico di dirigente generale dell’Avvocatura della Provincia all’avv. Giacomo Bernardi.

Contro questa delibera presentava ricorso l’avvocato Lucia Bobbio, e si verificava l’anomala situazione di una causa di lavoro che vedeva coinvolti da un lato, a tutela dei propri diritti, uno degli avvocati più esperti dell’Avvocatura della Provincia, dall’altro la Provincia come convenuta, difesa dall’Avvocatura dello Stato, e il dirigente generale dell’Avvocatura della Provincia come chiamato in causa, per difendere la procedura che lo ha visto nominato nel ruolo.

Con la sentenza n. 42/2022 pubblicata il 05/04/2022, il giudice innanzitutto respinge le eccezioni sul difetto di giurisdizione sollevate dal chiamato, rientrando la questione tra le competenze del giudice del lavoro, in virtù della natura negoziale degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e direttivi.

Questa natura, che consente maggiore flessibilità rispetto a quella amministrativa, non fa venir meno la necessità di rispettare le regole autoimposte, quelle convenute in via collettiva – spiega il giudice – e “le clausole generali di correttezza e buona fede, che impongono al datore di lavoro di adottare decisioni imparziali e ragionevoli e quindi conformi a un criterio di normalità tecnico-organizzativa”, e comunque rimangono “il perseguimento degli interessi generali e il rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa”.
Dopo questa premessa, il giudice del lavoro fornisce una prima, importante censura all’operato della Provincia. Infatti la legge consente alla Provincia di assumere un dirigente a tempo determinato fuori dall’albo soltanto per un incarico che richieda “particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nell’amministrazione”.

Nel caso di specie, trattandosi di avvocati, evidentemente quelle competenze sono presenti presso l’avvocatura della Provincia, ed è insufficiente, per il giudice, la motivazione della delibera 221/2021 per la quale semplicemente le figure dirigenziali dell’Amministrazione provinciale con quelle competenze non possono essere distolte dai loro compiti!

Infatti “appare evidente l’insufficienza della motivazione:
– non viene spiegato quale qualificazione professionale esige lo svolgimento dell’incarico di dirigente generale dell’Avvocatura della Provincia;
– non è precisato quali dirigenti iscritti all’albo possiedono detta qualificazione;
– non è specificato a quali strutture questi dirigenti sono attualmente assegnati;
– non sono indicate le attività rilevanti che attualmente costoro stanno svolgendo;
– non sono chiarite le ragioni per le quali detti dirigenti non possono essere distolti da queste attività”
Soltanto questo punto, dice il giudice, basterebbe per sancire l’illegittimità della delibera 221/2021.

Ma il giudice rileva un altro motivo importante di illegittimità, e cioè la violazione del principio di ragionevolezza della delibera, che prevede requisiti molto più stringenti per gli avvocati dipendenti pubblici (che dovevano avere “esperienza nella direzione di strutture dirigenziali che si occupano di contenzioso”; viene peraltro rilevato che in Provincia non esistono “strutture dirigenziali”, ma solo uffici ai quali sono preposti avvocati direttori, rendendo ancora più irragionevole la previsione), rispetto agli avvocati non dipendenti pubblici, per i quali è sufficiente aver curato la difesa della pubblica amministrazione in rilevanti cause.

Stabilisce il giudice che “l’irragionevolezza della previsione trova conferma nell’esito della selezione, che ha visto prevalere un candidato, quale il convenuto, sostanzialmente privo di quella “consolidata e specifica esperienza nella cura di rilevanti cause, in termini quali/quantitativi, di difesa della pubblica amministrazione”, prevista, opportunamente costituendo l’essenza dell’incarico oggetto di controversia, quale titolo preferenziale, mentre sono risultati soccombenti coloro, tra cui la ricorrente, che erano i maggiori portatori di quell’esperienza”.

Per questi motivi il giudice ha condannato la Provincia alla rinnovazione della procedura di reclutamento del dirigente generale dell’Avvocatura della Provincia, condannando la Provincia stessa anche al pagamento delle spese.
Altro che “imperfezioni nella procedura di nomina”! Una macroscopica superficialità, per essere benevoli, carente nelle motivazioni e irragionevole nei criteri.

Dal 5 aprile 2022 non sono emerse, tra le delibere della giunta, decisioni conseguenti a questa pronuncia, che è naturalmente provvisoriamente esecutiva, e pare che, nonostante la pronuncia del giudice, che sancisce l’illegittimità della delibera, nessun adempimento sia stato adottato dalla Provincia.

Tanto premesso
interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

• per quale motivo sia stata adottata una delibera per la nomina del dirigente generale dell’Avvocatura della Provincia così carente di motivazione e palesemente irragionevole nei criteri, come emerge in maniera chiara dalla lettura della sentenza del giudice del lavoro;
• se sia stata data esecuzione alla sentenza del 5 aprile 2022, e con quali atti; in caso di risposta negativa, per quale ragione la Provincia non adempia a quanto disposto dalla sentenza, che ha dichiarato l’illegittimità della delibera di nomina del dirigente generale dell’Avvocatura, esponendo peraltro l’ente pubblico al rischio di danno erariale;
• con quale tempistica la Provincia intenda procedere alla rinnovazione della procedura di reclutamento del dirigente generale dell’Avvocatura della Provincia.

avv. Luca Zeni

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