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VISTO CONFORMITA’ – DELEGHE PAGAMENTO: AGENZIA ENTRATE, NUOVA DECORRENZA

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23.42 - giovedì 4 maggio 2017

(Fonte: Ufficio stampa Agenzia delle Entrate) – Visto di conformità e deleghe di pagamento. In una risoluzione i chiarimenti sulla decorrenza delle nuove norme

Nuove regole per compensare i crediti relativi a Iva, imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte. Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E di oggi vengono, in particolare, forniti chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl n. 50/2017 in tema di visto di conformità, utilizzo in compensazione di crediti tributari, utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e sull’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina.

Un nuovo limite per il visto – A seguito della pubblicazione del Dl n. 50/2017, per la compensazione di crediti superiori a 5mila euro è necessario far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi. In caso di inosservanza dell’obbligo, è previsto il recupero delle somme, con relativi interessi e sanzioni, mediante l’emissione di un atto di contestazione. Le somme dovute non possono essere corrisposte tramite compensazione.

Un nuovo modo di compensare – I titolari di partita Iva devono utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per compensare i crediti d’imposta (Iva, Iidd, Irap, ritenute,…), qualunque sia l’importo compensato.

Decorrenza delle novità – Le nuove norme si applicano a tutti i comportamenti successivi alla loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le regole precedenti.

Sono ammissibili, dunque, le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15mila euro emergenti da dichiarazioni senza visto già trasmesse.

Sulle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile o sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente a tale data è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a 5mila euro.

Visti i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno p.v.

 

 

 

 

In allegato il comunicato stampa:

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