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TRENITALIA PRENOTAZIONE REGIONALI: AGCM, SANZIONE 5 MLN E OBBLIGO INFO UTENTI

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16.02 - giovedì 3 agosto 2017

(Fonte: Ufficio stampa Agcm, Autorità garante concorrenza mercato) – L’Autorità ha sanzionato Trenitalia S.p.a. per una pratica commerciale scorretta inerente il sistema telematico di ricerca e acquisto dei titoli di viaggio accessibile alla clientela sul sito aziendale, tramite le emettitrici self-service di stazione e la App Trenitalia per smartphone e tablet.

A seguito di un complesso procedimento, l’Autorità ha, infatti, accertato che l’insieme di soluzioni di viaggio proposte a seguito di una ricerca su tali strumenti informatici omette numerose soluzioni con treni regionali (generalmente più economiche), pur trattandosi di alternative sostituibili a quelle invece mostrate, alterando in questo modo la scelta del consumatore.

In particolare, la soluzione di viaggio che prevede un cambio e l’utilizzo di treni regionali non è mai inclusa nei risultati di ricerca e non è altrimenti rintracciabile (se non attraverso la specifica ricerca con l’opzione “Regionali” sul sito internet), laddove la partenza sia in prossimità di una soluzione che utilizza Frecce e Intercity (l’unica invece sempre mostrata) anche solo di pochi minuti più veloce.

Trenitalia non ha in alcun modo informato i consumatori in merito a tale importante limitazione, ma ha anzi utilizzato, sul sito aziendale, la denominazione ingannevole “tutti i treni”.

L’Autorità ha ritenuto tale pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato a Trenitalia S.p.a. una sanzione di 5 milioni di euro, pari al massimo edittale. In considerazione dei rilevanti effetti della pratica sui consumatori l’Autorità ha, altresì, imposto al professionista, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, l’obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa per informare i consumatori sul proprio sito internet, sull’App e sulle emettitrici self service presenti in stazione.

L’Autorità si è avvalsa della preziosa collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e ha tenuto conto del parere reso dall’Art (Autorità Regolazione Trasporti) oltre a quello di AgCom sul mezzo di diffusione.

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