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TAR TRENTO * ORSI: PRESIDENTE ROCCO, « IL SENSO DELLA RECENTE SENTENZA È TRAVISATO CIRCA IL RIPRISTINO DELL’OBBLIGATORIETÀ DEL PARERE ISPRA PER PRELIEVO CAPTIVAZIONE E ABBATTIMENTO »

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09.59 - venerdì 1 ottobre 2021

In relazione ad alcuni articoli di stampa e resoconti apparsi su taluni siti web aventi ad oggetto la recente sentenza emessa dal T.R.G.A., Sede di Trento recante il parziale annullamento della delibera della Giunta Provinciale di Trento che ha approvato le linee guida per l’attuazione della l.p. n. 9 del 2018 e dell’art. 16 della Direttiva comunitaria Habitat, devo precisare quanto segue.

Presumibilmente per esigenze di sintesi giornalistica, il senso di tale sentenza è stato infatti travisato laddove si è affermato che da essa discenderebbe l’effetto di ripristinare l’obbligatorietà dell’acquisizione, in via generale, del parere dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) per ogni ipotesi di prelievo, captivazione e abbattimento degli orsi.

Tale parere è in effetti testualmente previsto dalla l.p. 11 luglio 2018, n. 9 – ravvisata, tra l’altro, legittima con sentenza n. 215 del 2019 dalla Corte Costituzionale – ma concerne essenzialmente le sole ordinarie procedure “per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente”.

Altra cosa sono viceversa le ordinanze contingibili e urgenti che il Presidente della Provincia e i Sindaci emanano a’ sensi dell’art. 52 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol in materia di sicurezza pubblica e che per costante giurisprudenza del Tribunale sono adottabili anche nelle ipotesi di improvviso pericolo determinato da un particolare comportamento pericoloso di un singolo animale e che proprio per l’assoluta e del tutto indifferibile urgenza di provvedere all’evidenza non possono che essere emanate prescindendo dal predetto parere dell’ISPRA.

Tale principio è stato affermato anche di recente dal Tribunale con la sentenza n. 55 del 2021, riguardante la captivazione dell’orso M57, con la quale la legittimità del provvedimento contingibile e urgente è stata ravvisata anche in presenza di un mero ordine orale dell’autorità a ciò competente.

Con la recente sentenza riguardante le anzidette linee guida è stata viceversa affermata l’illegittimità della generale tipizzazione dei presupposti per l’adozione di tali provvedimenti contingibili e urgenti, in quanto concettualmente antitetica alla loro stessa natura assolutamente straordinaria e perciò eccedente dal normale esercizio delle funzioni amministrative laddove – per l’appunto – le linee anzidette introducono un automatismo di fatto tra aggressione con contatto fisico ed abbattimento dell’animale, senza con ciò lasciare spazio alla necessaria valutazione, caso per caso, della sussistenza di un pericolo attuale per l’incolumità pubblica.

Ringrazio per la pubblicazione di questa precisazione. Con i migliori saluti

 

*

dott. Fulvio Rocco
Presidente

 

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