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REGIONE.TAA.IT * ELEZIONI COMUNALI – DOMENICA 21 MAGGIO: « ARTICOLO 265, INFORMAZIONI E FAC SIMILE SCHEDA COMUNI BRESIMO E LONA-LASES »

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18.46 - venerdì 19 maggio 2023

Altre informazioni per le elezioni comunali di domenica 21 maggio:

L’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento è disciplinata dall’articolo 265 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (v. Allegato).

In sintesi:
– sulla scheda è indicato, a fianco di ciascun contrassegno, il nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla rispettiva lista;

– l’elettore vota per un candidato alla carica di sindaco, segnando con la matita copiativa il relativo contrassegno;

– l’elettore può esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome (se necessario il cognome e il nome) nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno (vedi in allegato fac-simile scheda);

– è proclamato sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;

– in caso di parità di voti si procede al ballottaggio (da effettuarsi nella seconda domenica successiva a quella del primo turno) fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;

– alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, compreso il seggio relativo al sindaco;

– i restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste;

– nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle risepttive cifre individuali e, a aprità di cifra, son proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista; il primo seggio spettante a ogni lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della relativa lista.

Ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco con la collegata lista di candidati per il consiglio comunale, si intendono eletti sindaco e candidati compresi nella lista, purché il candidato alla carica di sindaco abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. (art. 287, comma 1, CEL).
Per la determinazione del quorum dei votanti, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non sono computati gli elettori iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (art. 287, comma 4, CEL).

In allegato il fac-simile delle schede per la votazione degli organi del Comune di Bresimo e di Lona-Lases.

 

 

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Articolo 265

Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento – Elezione del sindaco e del consiglio comunale.

  1. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento, nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
  2. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di sindaco, segnando con la matita copiativa il relativo contrassegno. Può altresì esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome e se necessario il cognome e il nome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati e all’occorrenza data e luogo di nascita.
  3. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.
  4. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco a essa collegato.
  5. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste. L’attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 282.
  6. Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali, secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista. Il primo seggio spettante a ogni lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della relativa lista.

 

 

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