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PD – GRUPPO CONSILIARE * SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE – PAT/ITAS: « ENNESIMA BOCCIATURA DI NORME PROVINCIALI, NON CI VOLEVA UN GENIO PER ARRIVARE A QUESTA CONCLUSIONE »

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16.36 - lunedì 4 aprile 2022

CORTE COSTITUZIONALE * NORME IMPUGNATE « ART. 34 LEGGE PROVINCIA AUTONOMA TRENTO 17/05/2021 N. 7 / MISURE 2021 EMERGENZA COVID – PREVISIONE AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SOCIETÀ MUTUA ASSICURAZIONE » (DISPOSITIVO: ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE)

 

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(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

 

Puntuale come il sole al mattino, arriva l’ennesima bocciatura, da parte della Corte costituzionale, dell’ennesima norma mal pensata e peggio scritta, da parte della Giunta provinciale e della maggioranza che la sostiene in Consiglio. Stavolta si tratta dell’articolo 34 della legge provinciale n. 7 del 17 maggio 2021 (Prime misure del 2021 connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023), la legge che anticipava l’assestamento del bilancio con l’intenzione, in sé giusta e condivisibile, di immettere quanto prima nell’economia le risorse disponibili. L’articolo 34 tuttavia, autorizzava la Provincia a partecipare in qualità di socio sovventore, alla proprietà dell’ITAS, in cambio di un posto in Consiglio di amministrazione, e stanziava a tal fine 2,8 milioni di euro. A nulla erano valse le nostre perplessità, espresse sia in Consiglio che sugli organi di stampa, per una decisione in contrasto con i più elementari principi di distinzione dei ruoli tra istituzioni pubbliche e imprese private che operano su mercati aperti e concorrenziali. Come al solito la Giunta provinciale ha fatto spallucce e ha tirato dritto. Dritto contro il muro della Costituzione e della Corte che è chiamata a farla rispettare.

“La partecipazione della Provincia autonoma nella società di mutua assicurazione ITAS spa – ha scritto la Corte nella sentenza n. 86 del 2022 – si inserisce in un settore che non può definirsi «strettamente necessario» al perseguimento dei suoi fini istituzionali o allo svolgimento delle sue funzioni, non rientrando l’attività assicurativa nemmeno fra i «beni o servizi strumentali all’ente» partecipante (art. 4, comma 2, lettera d, TUSP), con effetti potenzialmente lesivi della tutela della concorrenza, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, le norme che disciplinano restrittivamente le società pubbliche strumentali sono, tra l’altro, «dirette ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali» (sentenza n. 229 del 2013).”

Non ci voleva un genio per arrivare a questa conclusione. C’eravamo arrivati perfino noi che geni non siamo. Ma chi non ha la capacità di pensare e neppure di ascoltare è destinato ad andare a sbattere. Peccato che ci vada di mezzo, ancora una volta, il buon nome della nostra autonomia speciale.

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