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PATTO GARANZIA: LA CORTE COSTITUZIONALE RAFFORZA LE COMPETENZE DEL TRENTINO

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12.43 - mercoledì 19 luglio 2017

(Fonte: Ufficio stampa Pat) – Una sentenza che valorizza le competenze statutarie. La Corte Costituzionale riconosce e rafforza il Patto di Garanzia.

La recente decisione della Corte Costituzionale, sull’impugnativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano di alcune disposizioni della legge statale di stabilità 2016, rappresenta un pronunciamento decisamente favorevole alle autonomie di Trentino e Alto-Adige.

Accogliendo le ragioni delle Province autonome nei rispettivi ricorsi, la Corte interpreta la normativa statale valorizzando la formula di salvaguardia delle competenze statutarie in essa contenute, utilizzandola come chiave di lettura dei riferimenti, diretti o indiretti, alle Province di Trento e di Bolzano.

In tal modo, si conferma e si consolida ulteriormente il proprio costante orientamento.

Si riportano di seguito, per gruppi omogenei, le disposizioni impugnate e l’esito della decisione della Corte Costituzionale.

Le norme della legge di stabilità per il 2016, che prevedevano di non attivare posti dirigenziali (vacanti al 15 ottobre 2015) e di determinare la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali conferiti in un certo periodo (tra il 15 ottobre 2015 ed il 1° gennaio 2016), sono dichiarate illegittime perché lesive della potestà legislativa esclusiva delle Regioni e delle Province autonome in materia di “organizzazione amministrativa regionale”, nonché in quanto la norma statale impugnata riguarda un periodo transitorio: quindi non è espressione della competenza statale fissare i principi generali a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione.

Sono state impugnate dalle Province autonome le disposizioni statali relative al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, secondo cui per il 2016 le risorse destinate non avrebbero potuto superare il corrispondente importo del 2015 ed avrebbero dovuto essere ridotte in proporzione alla riduzione del personale in servizio.

Secondo la Corte queste norme non sono immediatamente applicabili e ne deve essere esclusa la diretta applicazione nelle Province autonome, le quali invece, in forza della clausola di salvaguardia della speciale autonomia, ai sensi dello Statuto speciale e delle norme di attuazione statutaria, hanno l’obbligo di adeguare la propria legislazione ed in tal modo di provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute nelle specifiche disposizioni legislative statali: con ciò valorizzando la portata dell’art. 79, comma 4, dello Statuto e dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.

Queste disposizioni statutarie o dettate dalla norma di attuazione, rappresentano due pilastri fondamentali dell’autonomia del Trentino – Alto Adige, in quanto, viene riconosciuta alle Province di Trento e Bolzano la potestà di definire misure autonome di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, non essendo soggette all’applicazione diretta delle norme statali di coordinamento della finanza pubblica.

In questo senso, il Patto di Garanzia siglato 2014 è pienamente rispettato e valorizzato dalla Corte Costituzionale.

 

 

 

 

Fonte: archivio Pat

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