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OPENPOLIS * GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA : « LA CORTE NON DOVREBBE ESSERE VISTA COME UN INTRALCIO AL GOVERNO, MA COME CONTRIBUTO PER MIGLIORARE LA MACCHINA PUBBLICA »

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17.22 - mercoledì 7 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

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Cos’è la corte dei conti e di cosa si occupa. È un organo di rilievo costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. La corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale che svolge sia funzioni di controllo sia giurisdizionali nell’ambito della contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge. Oltre a ciò fornisce pareri a governo, parlamento e agli enti locali che ne facciano richiesta.

Corte dei conti, pubblicate oltre 250 tra sentenze e deliberazioni. Le pronunce emanate dalla sezioni riunite della corte dei conti.

Per quanto riguarda l’attività giurisdizionale la corte è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende comunque concernenti la gestione di risorse pubbliche (in senso ampio). Inoltre ha giurisdizione nella materia delle pensioni civili, militari e di guerra.

Relativamente alle funzioni di controllo invece, l’articolo 100 della costituzione prevede che la corte produca una valutazione preventiva sulla legittimità degli atti del governo e una successiva sulla gestione del bilancio dello stato. Attività simili sono previste anche per enti cui lo stato contribuisce in via ordinaria. Il controllo di legittimità serve ad assicurare che un atto o un’attività siano conformi alla legge. Quello sulla gestione serve invece a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi posti dalla legge.

Si tratta di un controllo esterno e neutrale svolto in posizione di assoluta imparzialità rispetto agli interessi di volta in volta perseguiti dal governo o dall’amministrazione. Corte dei conti. La legge 20/1994 ha attuato un’ampia riforma delle funzioni di controllo della corte. Da un lato infatti sono stati ridotti gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, limitati a quelli fondamentali del governo. Dall’altro è stato esteso a tutte le amministrazioni pubbliche il controllo successivo sulla gestione e sul patrimonio, incluse le gestioni fuori bilancio e quelle dei fondi di provenienza europea. Inoltre è stato affidato alla corte anche il compito di verificare il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

Data la varietà di funzioni che svolge, la corte dei conti presenta un’articolazione molto vasta. Al suo interno infatti si trovano sia sezioni dedicate all’attività di controllo sia sezioni con funzioni giurisdizionali. Per quanto riguarda questo specifico aspetto la legge 19/1994 ha disposto l’istituzione di sezioni di primo grado in ogni capoluogo di regione (è presente una sezione in entrambe le province autonome di Trento e Bolzano). Sono poi presenti 3 sezioni di appello, tutte a Roma (la Sicilia ne ha una propria a Palermo). Presso ogni sezione giurisdizionale è prevista una procura, con funzioni di pubblico ministero.

In base all’articolo 10 della legge 117/1988 (e successive modifiche), la direzione della corte dei conti è affidata ad un consiglio di presidenza che è così composto:

presidente della corte dei conti;
procuratore generale della corte;
presidente aggiunto o, in sua vece, presidente di sezione più anziano;
quattro membri scelti dal parlamento (2 per aula) ed eletti a maggioranza assoluta dei componenti;
quattro membri eletti da e tra i magistrati della corte.
Il presidente in particolare è nominato con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio dei ministri sentito il parere del consiglio di presidenza. I componenti elettivi dell’organo rimangono in carica per quattro anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto dalla scadenza dell’incarico.

Dati. Come abbiamo visto, la corte dei conti è un ente molto complesso che riunisce al suo interno diversi organi sia locali che nazionali. Per farsi un’idea della mole di lavoro svolta è possibile analizzare sul sito della corte quante delibere e sentenze sono state pubblicate. Per le prime i documenti consultabili risalgono addirittura al 1997. Nel secondo caso invece gli atti presenti si fermano al 2015.

9.112 le sentenze e le delibere consultabili sul portale della corte dei conti. Ci concentreremo sull’attività svolta da uno degli organismi principali della corte e cioè le sezioni riunite. In questo caso specifico possiamo osservare che gli atti consultabili complessivamente sono 256.

Corte dei conti, pubblicate oltre 250 tra sentenze e deliberazioni. Le pronunce emanate dalla sezioni riunite della corte dei conti.

In ambito giurisdizionale le sezioni riunite sono chiamate a dirimere i conflitti di competenza tra le sezioni regionali e/o quelle centrali. Inoltre, su richiesta del presidente della corte dei conti, del procuratore generale o di una sezione, possono essere chiamate a pronunciarsi su questioni di massima (per risolvere dubbi interpretativi). Il grafico riporta il dato degli atti consultabili sul portale della corte dei conti. Non sono necessariamente tutte le deliberazioni emanate dalle sezioni riunite. La maggior parte riguarda le deliberazioni in sede di controllo (172) seguite da quelle in sede consultiva (39). Sono infine 27 le sentenze emesse in sede giurisdizionale.

Analisi.Un primo interessante elemento di analisi riguarda la varietà di compiti che la costituzione e le leggi attribuiscono alla corte. Attribuzioni peraltro che nel corso del tempo sono aumentate. Ad esempio l’articolo 7 comma 7 della legge 131/2003 ha esteso i poteri di controllo della corte dei conti sul rispetto dei principi di bilancio anche a comuni, province, città metropolitane e regioni.

Sotto questo profilo, un autorevole studioso nonché ex membro della corte come Aldo Carosi ha però osservato che l’intervento della corte dei conti in questo settore si limita ad un controllo di legittimità sugli atti presentati. Si punterebbe quindi più alla correttezza formale dei bilanci che non ad una effettiva valutazione delle performance. Una tendenza in parte dovuta anche ai vincoli stabiliti a livello europeo con il patto di stabilità e crescita (oggi sospeso a causa dell’emergenza coronavirus). Carosi sottolinea che invece sarebbe opportuno anche un sindacato di merito.

Un secondo elemento di interesse riguarda il rapporto della corte con il potere politico. Il ruolo della corte dei conti infatti è balzato al centro del dibattito anche per la sua attività di controllo legata all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare nel rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica la corte ha evidenziato come il nostro paese sia in grave ritardo nella spesa dei fondi europei.

L’attività della corte dei conti è un fondamentale presidio di democrazia che non dovrebbe essere ridimensionato. Questo ha portato il governo ad una risposta molto forte affermando che quello della corte non sarebbe un atteggiamento costruttivo. A queste dichiarazioni ha fatto seguito anche la presentazione di un emendamento al decreto legge 44/2023 che prevederebbe la modifica di una norma contenuta nell’articolo 1 comma 12 del decreto legge 76/2020. Con questa modifica sostanzialmente verrebbe a cessare la funzione di controllo concomitante. Questa attività, in sintesi, consiste in verifiche svolte anche in corso d’opera – che possono essere richieste anche dal parlamento – atte a evidenziare irregolarità o ritardi. Rimarrebbe in vigore invece quanto previsto dal decreto legge 77/2021 che dispone la pubblicazione di una sola relazione semestrale sul Pnrr.

L’approvazione di un simile emendamento costituirebbe un duro colpo al ruolo di verifica della contabilità pubblica, che è la costituzione stessa (articolo 103) ad affidare alla corte dei conti. E che è fondamentale e necessario in uno stato democratico e di diritto per tutelare la corretta gestione dei fondi pubblici.

Da questo punto di vista l’attività della corte non dovrebbe essere vista come un intralcio all’azione del governo. Ma come un prezioso contributo a capire dove bisogna intervenire per migliorare l’efficienza della macchina pubblica.

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