(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol
(C. 2473-Acost. Governo)
Nota del relatore, onorevole Urzì
Onorevoli colleghi!
Mi permetta presidente di avviare la discussione in aula su un passaggio così delicato, dedicato a un momento storico di eccezionale rilevanza come la riforma dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige manifestando, proprio oggi che si tiene a Bolzano una manifestazione di lavoratori delle Acciaierie di Bolzano e più diffusamente di bolzanini a sostegno delle proprie fabbriche, del lavoro e dell’impresa, la piena testimonianza di vicinanza verso la prova di resilienza e tenace attaccamento da parte del territorio verso la vocazione industriale e in particolare siderurgica del capoluogo altoatesino. Non posso che essere idealmente partecipe di questo sentimento.
Lo affermo, presidente, benché appaia singolare, perché l’economia a cui pure questa riforma guarda, la stabilità occupazionale rappresentano sicurezza sociale alla pari delle regole che fissano i perimetri delle prerogative delle istituzioni, nel caso specifico nel delicato e complesso sistema che regola i poteri fra Stato e autonomia speciale.
Un percorso non affatto semplice i cui passaggi fondamentali sono stati l’assunzione di responsabilità per la pacificazione alla fine del secondo conflitto mondiale di due Nazioni uscite sconfitte dalla guerra e fragilissime nella cristalleria dei nuovi assetti europei vigilati dalle potenze vincitrici.
L’accordo del 1946 al tavolo di pace di Parigi fra i ministri degli esteri De Gasperi (allora del governo ne era anche capo) e Karl Gruber ha fissato un punto di non ritorno fra le relazioni a cavallo del Brennero laddove, in precedenza, la storia aveva raccontato sin dall’Ottocento pulsioni all’affermazione di volta in volta di un primato da parte di un elemento linguistico sull’altro.
La prima autonomia regionale seguita all’approvazione del primo statuto, poi il Los von Trient (via da Trento) lanciato da Silvius Magnago a Castelfirmiano nel 1957, il terrorismo omicida nonostante il quale (non grazie al quale come una certa storiografia viziata racconta in modo interessato) il difficile dialogo è proseguito sino al Pacchetto di misure per il riordino del sistema della autonomia del1969, con l’approvazione contrastata del secondo Statuto di autonomia del 1972 con una potente devoluzione di poteri dalla Regione Trentino Alto Adige alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Da uno spazio di autonomia regionale in cui la componente di lingua italiana era (eper le residue funzioni perlopiù ordinamentali riconosciute ancora alla Regione autonoma ancora è) maggioritaria, ad una autonomia provinciale di Bolzano definita all’interno dei confini di un territorio prevalentemente abitato da una popolazione di lingua tedesca, con una presenza successivamente riconosciuta terza componete linguistica costituente l’autonomia, i ladini, e gli italofoni minoranza in termini numerici di secondo grado a livello territoriale.
Da qui la riforma del 2001 che ha segnato l’inversione,anche formale, dell’architettura costituzionale per cui le Province sono divenute parte costituente della Regione e non articolazioni della stessa.
Un percorso che è stato accompagnato da una potente produzione di normativa di rango costituzionale, le norme di attuazione dello Statuto che hanno rifilato le prerogative delle autonomie, a cui si è affiancata la ancora più imponente produzione legislativa delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma del Trentino Alto Adige in questa tripolarità tanto unica da farle definire il sistema della specialità dell’autonomia di questa regione la più speciale fra le speciali.
Oggi si compie un ulteriore passaggio in questo percorso di crisi e soluzioni, di denunce e compensazioni, un infinto percorso di assunzioni di responsabilità di governo, di volta in volta celebrate o anche ferocemente contestate ma che hanno prodotto, nell’equilibrio delle spinte spesso contrapposte, un equilibrio che ha garantito pace eha smorzato la più ampia parte dei conflitti definiti, sino a pochi anni fa, etnici, oggi derubricati a dibattiti su come garantire stabilità nell’interesse comune.
Non è per nulla semplice e scontato come ci raccontano i drammi che vediamo sfilare di fronte ai nostri occhi tutti i giorni.
Nella sua configurazione le autonomie provinciali hanno trovato pure un loro equilibrio virtuoso che oggi si trova ad affrontare una nuova sfida, il proprio rapporto con le regioni confinanti non dotate di autonomia e che ai modelli altoatesino e trentino guardano con contrastati sentimenti.
Ora questa opera di revisione statutaria che nasce, presidente, da un preciso impegno del presidente Meloni proprio qui alla Camera, successivamente rinnovato al Senato nei giorni del proprio insediamento al vertice del governo.
L’impegno a valutare il ripristino degli standard di autonomia del 1992.
Cosa accadde nel 1992? L’Austria dichiarò all’Italia la chiusura della vertenza internazionale aperta davanti all’Onu negli anni Sessanta, quelli del Los con Trient, del via Bolzano da Trento.
Questa chiusura del contenzioso internazionale passa alla storia con il rilascio della quietanza liberatoria. L’Italia viene riconosciuta aver compiuto tutti i passi giusti e necessari (nella dialettica politica diquesti ultimi sessanta anni di vita interna talvolta indicati anche come non dovuti o eccedente il necessario)per garantire, attraverso le autonomie provinciali e l’attuazione di dettaglio delle proprie prerogative, quanto l’Austria reclamava.
L’autonomia come punto di approdo di un percorso. Ma sempre come materia da affinare e aggiornare.
Questa esigenza è emersa dopo la riforma costituzionale del 2001 che ha prodotto una massa di conflitti di attribuzione fra Stato e autonomie speciali anche per interpretare limiti e confini delle competenze, spesso trasversali fra i diversi livelli di governo.
Il ripristino degli standard di competenze del 1992 è stato il punto di partenza di questa riforma che infine ha abbracciato, proprio nello spirito di garantire quell’equilibrio virtuoso fra poteri di Stato e autonomie, ma all’interno delle stesse autonomie, in particolare in quella provinciale altoatesina, fra gruppi linguistici, anche altri ambiti che fanno di questo testo un elemento di assoluta novità e capace di rappresentare perfettamente gli interessi dello Stato, delle autonomie provinciali e regionale, dei gruppi linguistici, tutti i gruppi linguistici con modifiche non solo formali ma di rimozione di antistorici limiti all’esercizio di fondamentali diritti come quello a poter concorrere all’amministrazione della cosa pubblica (vietato sino ad oggi se nei comuni fosse stato eletto un solo consigliere del gruppo linguistico minoritario a livello territoriale, quindi di fatto oggi italiano o ladino), la ridefinizione dei limiti all’elettorato attivo per quanti, da altre regioni italiani o dall’Ue, si trasferiscano in provincia di Bolzano, la possibilità di garantire una più adeguata rappresentanza di tutti i gruppi linguistici nella giunta provinciale di Bolzano, condizione posta a rischio dalle cicliche riduzioni fortemente al di sotto delle quote di consistenza dei gruppi linguistici sul territorio del gruppo linguistico italiano in consiglio provinciale a Bolzano.
Per depotenziare l’eccesso di conflitti di attribuzione di poteri fra sistema dell’autonomia regionale (e provinciali) e Stato sono stati ridefiniti i limiti alle prerogative legislative con precisazioni tanto all’articolo 4 che all’articolo 5.
Viene fatto salvo che la Regione (e le Province) hanno la potestà di emanare norme legislative in determinate materiefra il restoin armonia con la Costituzione (includendo in essa la tutela delle minoranze linguistiche) e i principi generali dell’ordinamento giuridicodella Repubblica, riconoscendo intangibile il principio sovraordinato dell’interesse nazionale ma limando i vincoli dell’inquadramento della produzione legislativa nella cornice vincolante delle riforme economico sociali della Repubblica.
I principi stabiliti dalle leggi dello Stato cui deve attenersi la Regione sono indicati come “fondamentali”.In questo modo la terminologia dello Statuto è resa omogeneaall’ultimo periodo del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, ai sensi del quale nelle “materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione deiprincipi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.
Voglio ricordare in questa sede che loStatuto può essere modificato secondo la procedura di cuiall’articolo138dellaCostituzioneper l’approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, così come stabilito dall’articolo 116, primo comma,dellaCostituzione.Le proposte di modifica dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare,come nel nostro caso,sono comunicate dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il loro parere entro due mesi; le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
I pareri positivi dei consigli regionale provinciali sono stati acquisiti.
La proposta oggi in esame modifica parzialmente anche il procedimento di revisionedello Statuto di cui alrelativo articolo 103.
Si prevede l’introduzione dell’intesada adottarsi amaggioranza assolutadei componenti delConsiglio regionalee deiConsigli provincialisul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere, eliminando cosìil parere che attualmentetali organi devonoesprimere entro due mesi sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare loro comunicati dal Governo.Laddovel’intesa nonsiaraggiunta neltermine di sessanta giorni, leCamere possonocomunque adottare, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento sovrano, le modificazioni con lamaggioranza assolutadei propri componenti nellaseconda votazione– come del resto è già richiesto dall’articolo 138 della Costituzione per l’approvazione in seconda deliberazione delle leggi costituzionali–fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.
Sono ridefiniti anche alcuni nuovi ambiti strategici di competenze: la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva ; la competenza esclusiva in materia di “urbanistica e piani regolatori” è sostituita con quella in materia di “governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori” ; il riferimento ai lavori pubblici di interesse provinciale è sostituito con quello ai “contratti pubblici di interesse provinciale relativi a servizi, lavori e forniture” ; la competenza esclusiva in materia di “assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali” viene specificata come competenza sull’“assunzione diretta, istituzione, organizzazione e funzionamento e disciplina di servizi pubblici d’interesse provinciale e locale, ivi compresa le gestione del ciclo dei rifiuti” ; viene inserita la competenza esclusiva sulle “piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico” e quelle, sempre esclusive, su “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica” e sul “commercio”. Viene inoltre specificato che l’esclusione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico dalla competenza concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche è motivata in quanto la materia è disciplinata dall’articolo 13 dello Statutomentre viene soppresso, in materia, l’articolo 12 dello Statuto.Si prevede anche che iPresidenti delle Province autonome esercitino altresì le attribuzioni spettanti all’autorità di pubblica sicurezza in materia digestione della fauna selvaticaad eccezione delladisciplina relativa alle armi e alle munizioni, nonché alle connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie.
Per tutto quanto altro nel dettaglio della riforma signor presidente rinvio al dibattito che seguirà. Grazie.

