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MASCHIO (ONDA CIVICA TRENTINO) * FAMIGLIE: « INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEI GENITORI NON COLLOCATARI, APPROVATA LA NOSTRA MOZIONE PER L’INTEGRAZIONE FONDI »

Scritto da
08.40 - venerdì 23 luglio 2021

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Nel consiglio comunale di ieri nuovo ed ulteriore passo verso la parità genitoriale.

Dopo l’approvazione dell’ementamendo al fine di limitare gli attriti tra genitori nel caso di separazioni o divorzi conflittuali nella delibera “Istituzione di un contributo a sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione dell’immobile ad uso di abitazione principale” ieri è stata approvata all’unanimità la nostra mozione per l’integrazione fondi destinati all’erogazioni dell’intervento economico straordinario a favore dei genitori non collocatari.

E’ questo un nuovo, ulteriore ed importante passo verso quella equità genitoriale che aiuta le famiglie in un momento di difficoltà ma che contemporaneamente facilità la diminuzione di attriti nelle coppie separate o divorziate.

Siamo sempre stati attenti a questi aspetti e resteremo sempre al fianco del diritto del minore a godere serenamente della propria famiglia seppur separata dagli eventi della vita.

 

 

****** PROPOSTA MOZIONE

“Integrazione fondi destinati all’erogazioni dell’intervento economico straordinario a favore dei genitori non collocatari”

L’attuale e straordinaria situazione congiunturale in cui versa il nostro paese è profondamente connotata in ogni sua dimensione sociale, relazionale ed economica dalla pandemia da Coid19 e, prescindendo anche dalla proroga o meno dello stato di emergenza, gli effetti sul bilancio delle famiglie sono destinati a prorogarsi anche nel prossimo futuro.
Purtroppo anche il nostro Trentino ed in modo particolare la nostra città non ne è esente.

Tra il novero dei soggetti colpiti dagli effetti economico finanziari della pandemia rientrano anche i genitori separati o divorziati non affidatari, i quali possono trovarsi nell’impossibilità, ovvero in grande difficoltà, nell’adempiere con regolarità e continuità al loro dovere di erogare l’assegno di mantenimento per i figli.
Ricordiamo che peraltro il calcolo dell’assegno di mantenimento nelle prassi dei tribunali viene basato sulla dichiarazione dei redditi.
Ciò che determina il tenore di vita di un nucleo familiare è la disponibilità finanziaria, non il reddito fiscale. Il reddito fiscale è un numero astratto, determinato in base alle regole stabilite dal legislatore italiano, su cui lo Stato italiano esige le tasse e poiché l’Italia è uno dei Paesi a maggiore imposizione fiscale al mondo, è risaputo e oggettivamente vero che generalmente il reddito fiscale è un numero molto superiore alla disponibilità finanziaria.

Il reddito fiscale non misura né la disponibilità finanziaria né il tenore di vita.
Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio comunale Paolo Piccoli SEDE
L’errore è duplice, perché non solo il reddito fiscale dei coniugi non è un indicatore affidabile del tenore di vita della famiglia, ma le modalità di determinazione delle diverse categorie di reddito previste dalla legge (lavoro autonomo, lavoro dipendente, rendite finanziarie ecc.) sono eterogenee.

Questo comporta gravissime disparità nel caso frequente in cui uno dei due coniugi sia un libero professionista o imprenditore e l’altro sia un lavoratore dipendente. Infatti, mentre nel caso dei lavoratori dipendenti, il reddito netto corrisponde a grandi linee alla ricchezza disponibile, o comunque corrisponde alla disponibilità liquida utilizzata per sostenere il tenore di vita (banalmente: il saldo netto della busta paga corrisponde a un bonifico di pari importo ricevuto dal lavoratore dipendente), nel caso del reddito di lavoro autonomo e nel reddito di impresa il reddito fiscale non è un indicatore affidabile della ricchezza disponibile e del tenore di vita.

Quando il genitore che deve assolvere al pagamento per gravi motivi economici non può farvi fronte con regolarità vi è la possibilità da parte dell’altro genitore di chiedere l’anticipo della somma non versata alla Provincia Autonoma di Trento che però procede in automatico ad una denuncia penale nei confronti del debitore.
Se quest’ultimo cercasse costruttivamente un aiuto legislativo facendo un ricorso di urgenza verso il tribunale segnalando le difficoltà economiche contingenti e chiedendo una sospensione dei pagamenti o una rivalutazione dell’importo dell’assegno stesso dovrebbe comunque aspettare mesi se non anni per una sentenza che se arrivasse peraltro in un momento di ripresa economica vedrebbe l ricorrente soccombere con gli ulteriori oneri giudiziari da pagare.
Come si dice oltre i danni le beffe.

Ecco perché un aiuto immediato diventa fondamentale e determinante ad aiutare l’intera famiglia in oggetto: il genitore non collocatario ad assolvere al debito, il genitore collocatario a ricevere la somma, il figlio a godere dell’aiuto.

L’intervento economico straordinario di cui all’articolo 35, comma 3, lettera a) della legge provinciale sulle politiche sociali è volto a rispondere a situazioni di emergenza eccezionale e consiste in un erogazione monetaria finalizzata a far fronte ad una spesa indifferibile che l’insieme famigliare (figlio/i, genitore collocatario, genitore non collocatario) non è in grado di sostenere con le proprie risorse e quindi a prevenire e contrastare situazioni di emarginazione.
Ricordiamo che recentemente già lo Stato ha realizzato un fondo ad hoc per aiutare i genitori separati o divorziati, in difficoltà a causa della pandemia da coronavirus, a garantire la continuità dell’assegno di mantenimento dei figli previsto nell’emendamento al decreto Sostegni riformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato.

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Il consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta comunale :

• integrare, con una somma compatibile con le risorse a bilancio, il capitolo 562 – Sussidi straordinari al fine di ampliare l’intervento di supporto e sostegno alle famiglie per far fronte alle spese quotidiane indifferibili nella particolare e straordinaria situazione congiunturale connotata dalla pandemia da covid 19;

• valutare la possibilità, nei limiti e nel rispetto dei vincoli promananti dal combinato disposto dell’art. 35, comma 3, lettera a) della Legge provinciale sulle politiche sociali e della disciplina dell’intervento economico straordinario approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1.013 di data 24 magio 2013, di semplificare il procedimento di concessione dell’intervento straordinario, adottando per l’anno 2021 un iter procedurale di emergenza in particolare verso l’insieme famigliare (figlio/i, genitore collocatario, genitore non collocatario) non in grado di sostenere con le proprie risorse una spesa indifferibile.

 

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Andrea Maschio

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