Lascia perplessi che una sentenza del Tar (ribadita dal Consiglio di Stato) possa essere stravolta quanto -invece di un privato- è l’ente pubblico ad intervenire. Abbiamo presentato l’interrogazione allegata, che nella sostanza chiede:
-) Semplicemente se quanto riportato in premessa sia esclusivamente applicabile ad un privato mentre qualora intervenga l’ente pubblico tutte le motivazioni suddette decadono;
-) Se la tutela del diritto pubblico al contrario della “tutela del diritto di proprietà, garantito dall’art. 1 del primo protocollo addizionale della Cedu,” non sia “da considerarsi recessiva di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori ambientali e di tutela della salute”;
-) Se “l’art. 1 del Prot. n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, essendo ispirato alla necessaria proporzionalità tra l’interesse pubblico perseguito e la tutela della proprietà privata (cfr.: Corte europea diritti dell’uomo, sez. II, 20/01/2009, n. 75909) che non esclude un sacrificio dello jus aedificandi per la salvaguardia di tali superiori interessi.
Nella specie, superiori interessi che impediscono che si proceda all’edificazione per settori dell’area gravemente inquinata, prima che ne sia realizzata l’integrale bonifica” siano beffardamente ed arbitrariamente by-passato per scelte puramente economico politiche.
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Andrea Maschio
Consigliere comune Trento (Onda civica Trentino)