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MARINI E DEGASPERI (M5S) – INTERROGAZIONE * A22 – AUTOSTRADA BRENNERO: « QUALI MOTIVAZIONI HANNO PORTATO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ BRENNERCORRIDOR? »

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09.20 - mercoledì 30 gennaio 2019

Interrogazione a risposta scritta. In data 19.10.2018 la Giunta regionale approva la delibera n.182/2018. L’atto era promulgato in vista del rilascio della concessione A22 e sanciva la costituzione della società per azioni BrennerCorridor per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena nonché per perseguire fini di interesse pubblico generale, di funzionalità di economicità e di qualità sociale e ambientale;

benché non specificato nella delibera, l’obiettivo della costituzione della nuova società BrennerCorridor parrebbe essere quello di evitare la liquidazione delle quote di proprietà dei soci privati in Autobrennero Spa, passo che sarebbe obbligato qualora questa passasse interamente sotto il controllo pubblico per gestire la nuova concessione con modalità in house. Pare infatti plausibile affermare che tramite BrennerCorridor si punti a rilevare il ramo d’azienda che gestisce il tratto autostradale da Modena al Brennero tendenzialmente al valore di libro ossia al valore minimo possibile. In questo modo Autobrennero A22 Spa manterrebbe comunque le concessioni in itinere come ad esempio quella all’interno della società autostradale Cispadana, di fatto lasciandole ai soci privati;

fin dalla data di approvazione della delibera 182/2018 si prevede inoltre la possibilità di adesione alla società BrennerCorridor da parte degli enti pubblici firmatari del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2016 fra lo Stato italiano (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e gli enti territoriali per l’affidamento da parte dello Stato della gestione dell’autostrada del Brennero (A22);

il Protocollo d’Intesa, preventivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 252 di data 23 dicembre 2015, è volto a promuovere l’individuazione e l’adozione di misure normative ed amministrative dirette ad accordare ad una società di diretta emanazione degli Enti territoriali e locali la gestione e la costruzione a condizioni di mercato, e per quanto occorra in regime di concessione, i trasporti e le relative infrastrutture lungo il corridoio del Brennero, assumendo gli obblighi di servizio pubblico connessi al complessivo progetto;

gli enti firmatari del Protocollo d’Intesa sono: la Regione Trentino Alto Adige, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia di Verona, la Provincia di Mantova, la Provincia di Modena, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Bolzano, il Comune di Trento, il Comune di Verona, il Comune di Mantova, la Camera di Commercio di Bolzano, la Camera di Commercio di Trento, la Camera di Commercio di Verona e la Camera di Commercio di Mantova;

come specificato nelle premesse della delibera 182/2018, la medesima intesa ha previsto che le risorse provenienti dal pedaggiamento all’autostrada siano destinate anche al finanziamento e al sostegno di altre modalità trasportistiche mediante contribuzione all’ infrastrutturazione ferroviaria in progetto lungo il medesimo corridoio e mediante attività diretta o tramite società partecipate nell’ambito del trasporto ferroviario e dell’intermodalità;

nelle premesse della delibera 182/2018 si ricorda inoltre che il progetto di costituzione societario prevede che, in una fase successiva, gli altri soci pubblici sottoscrittori del Protocollo d’Intesa del 14 gennaio 2016 entreranno nell’assetto societario attraverso aumenti di capitale sociale;

il documento approvato dalla Giunta dispone altresì di trasmettere la medesima deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione di controllo di Trento ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.; il Consiglio di Stato, con nota del 26 giugno 2018, come richiesto ha trasmesso il parere n. 1645/2018, che da un lato stabilisce la legittimità di stipulare la convenzione di concessione in attuazione di quanto disposto dall’art. 13-bis e dall’altro che, nel caso gli enti territoriali intendano avvalersi di una società in house, questo non comporti l’obbligo per i concessionari di iscriversi nell’elenco Anac. Il Consiglio di Stato non ha quindi espresso considerazioni per quanto concerne il profilo della contabilità pubblica in ordine alla composizione societaria;

a più riprese, le sezioni riunite della Corte dei Conti per la Regione Trentino-Alto Adige hanno messo in evidenza come dall’analisi della situazione che afferisce agli organismi partecipati della Regione emerga che alcune delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione nel loro oggetto sociale non abbiano correlazione con le materie attribuite dal vigente Statuto speciale alla competenza della Regione medesima. Ciò varrebbe anche per le partecipazioni in Autobrennero Spa, le quali non rispetterebbero il principio di coerenza, dato che alla Regione compete un interesse del tutto generico e certamente non pari a quello delle Province autonome in virtù del combinato disposto dell’art.117, comma 3, Cost e dell’art.10 della legge costituzionale n.3/2001; da ultimo – alla luce dell’analisi del protocollo d’intesa siglato il 14.01.2016 – nella presentazione del
28 giugno 2017 della Memoria sul Rendiconto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2016 il procuratore regionale della sede di Trento, dott. Marco Valerio Pozzato ha manifestato un giudizio critico sul Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati della Regione adottato ai sensi dell’art.1, c. 611 e 612, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). In particolare la criticità riguarda la scelta di mantenere le partecipazioni in AutoBrennero nonché di prevedere, in controtendenza, la possibile acquisizione di ulteriori azioni (NB: ipotesi poi concretizzatasi con l’acquisizione di azioni di BrennerCorridor), senza una attendibile valutazione delle materie di competenza dell’Ente;

ulteriore profilo di riflessione riguarda la verifica del principio di coerenza. A tal riguardo, secondo il procuratore, deve essere valutata l’inerenza necessaria tra l’oggetto sociale della società partecipata AutoBrennero (ndr e successivamente BrennerCorridor) e le funzioni e i compiti istituzionali attribuiti dall’ordinamento a ciascuna Pubblica Amministrazione azionista, in armonia all’art.97 Cost., in termini di adeguatezza, non discriminazione, trasparenza, ragionevolezza, razionalità, efficienza ed efficacia;

il procuratore esprime altresì notevoli perplessità sulla circostanza – stante il carattere in house della nuova società (ndr BrennerCorridor) – che alcuni enti pubblici si trovino ad esercitare il controllo in funzioni non loro normativamente attribuite (quali, ad esempio le Camere di Commercio, che dovrebbero poi investire i proventi autostradali in inesistenti – per loro – finalità trasportistiche);

infine, il procuratore segnala che i soci privati (ndr Serenissima Partecipazioni Spa, Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. – Roma, Banco Popolare Società Cooperativa; Infrastrutture CIS S.r.l.) venuti a conoscenza della programmata volontà di acquisto delle azioni in loro possesso, saranno verosimilmente indotti a valorizzare al massimo le quote che detengono, con prevedibile rilevante sacrificio economico da parte dei soci pubblici e prevedibili rischi futuri squilibri a carico del bilancio regionale e degli altri territoriali;

secondo la lettura della Corte dei Conti pare pacifico che, al pari della delle partecipazioni in AutoBrennero Spa, la costituzione della società in house denominata BrennerCorridor non persegua le finalità istituzionali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (sviluppo del Corridoio Scandinavo – Mediterraneo). A giudizio degli interroganti, non può sopperire a tale lacuna nemmeno l’art.4 (Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale) della la legge regionale 6/2018 avente ad oggetto “Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-20201”. La partecipazione nella società BrennerCorridor, infatti – al pari della partecipazione in Autobrennero – continua a non apparire volta alla produzione di un servizio di interesse pubblico generale connesso alle competenze in carico alla regione, vista anche la non sussistenza di una vera e propria impossibilità per l’ente pubblico regionale di raggiungere le finalità istituzionali stabilite dallo Statuto di autonomia senza l’ausilio della partecipazione nella società BrennerCorridor;

riguardo alle considerazioni del paragrafo precedente appare ragionevole ed opportuno, se non indispensabile, dotare la Regione delle competenze e delle funzioni necessarie per la gestione delle infrastrutture trasportistiche. Ciò consentirebbe, peraltro, di ridare slancio al ruolo della Regione, perseguire economie di scala, migliorare i parametri di efficienza, efficacia ed uniformità nelle politiche dei trasporti a livello regionale nonché adeguarsi ai rilievi della Corte dei Conti;

infine, non è chiara la ragione per cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto debba avere delle partecipazioni azionarie in BrennerCorridor dovendo essere questo un ente di controllo dei concessionari ancorché questi siano pubblici. Lo stesso potrebbe comunque svolgere un ruolo significativo nel comitato interistituzionale che si vorrebbe costituire per garantire terzietà e imparzialità nei controlli;

 

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Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. quali siano state le motivazioni che hanno portato alla costituzione della società BrennerCorridor;

2. se le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano abbiano avviato un confronto riguardo all’opportunità di adeguare il quadro normativo in vigore affinché la Regione assuma competenze e funzioni in materia di gestione di infrastrutture trasportistiche e di politiche dei trasporti;

3. quali siano le iniziative intraprese dalla Giunta provinciale, anche congiuntamente con la Giunta regionale e la Provincia di Bolzano, al fine contenere il sacrificio economico a carico dei soci pubblici derivante dall’eventuale liquidazione/acquisto delle quote di Autobrennero Spa di proprietà dei soci privati o dall’acquisizione del ramo d’azienda che attualmente gestisce l’A22;

4. se la Giunta provinciale abbia verificato le motivazioni che hanno condotto la Giunta regionale all’approvazione della delibera regionale 182/2018 con particolare riferimento alla scelta di estendere la composizione sociale futura di BrennerCorridor a enti pubblici che si troveranno ad esercitare il controllo in funzioni non loro normativamente attribuite con particolare riferimento alle Cciaa;

5. quale sia l’esito dell’esame della Corte dei Conti – Sezione di controllo di Trento in ordine alla delibera della Giunta regionale 182/2018 del 19.10.2018;

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

 

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Cons. prov. Alex Marini

Cons. prov. Filippo Degasperi

 

 

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