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MARINI E DEGASPERI (M5S) – INTERROGAZIONE A SPINELLI * RAPPORTI FINANZIARI PAT – MARANGONI SPA: « PER QUALI MOTIVI L’ASSESSORE HA LIMITATO IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI? »

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14.57 - martedì 22 gennaio 2019

Interrogazione a risposta scritta n. 185. Nel luglio del 2010 Marangoni Spa e Trentino Sviluppo Spa, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento, sottoscrivono un contratto di locazione finanziaria (cosiddetto lease back) avente ad oggetto il compendio industriale sito a Rovereto, in via del Garda 6, per una durata di 18 anni (termine nel luglio 2028) per un valore del bene stimato in 41.776.000 euro;

al contratto è allegato un piano di ammortamento per i pagamenti dei canoni semestrali anticipati da corrispondersi a partire dal luglio 2010 per il versamento di un corrispettivo totale di 44.916.262,12 euro, fatto salvo l’eventuale adeguamento del tasso di interesse (indicizzato Euribor 6 mesi media mese precedente) e un valore di riscatto di 4.177.600 eur + Iva;

il contratto prevede che tutti i maggiori costi e oneri fiscali (Ici ed eventuali oneri fiscali, tasse, imposte patrimoniali di qualsiasi natura) sostenuti dalla società locatrice daranno luogo all’adeguamento dei canoni a scadere, oppure ad un versamento in un’unica soluzione a discrezione della locatrice;

il contratto stabilisce altresì che il mancato pagamento totale o parziale di un canone e/o degli oneri accessori, spese e utenze come identificate per un importo complessivo pari ad un canone, decorso il termine massimo di un mese dalla richiesta formale della locatrice a mezzo lettera AR, comporterà la facoltà per la locatrice di risolvere il contratto oltre che di ottenere la restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria, il pagamento dei debiti pregressi e il risarcimento degli ulteriori danni. A tale riguardo la conduttrice non potrà far valere alcuna azione o eccezione, di alcun genere, se non dopo aver eseguito il pagamento di canoni e/o oneri accessori scaduti nonché degli ulteriori danni, comprese le spese di lite, statuiti dall’Autorità decidente;

il contratto stabilisce che il ritardato pagamento dei canoni di locazione oltre i termini pattuiti comporterà la maturazione di interessi convenzionali sul capitale pari a 6 punti oltre al tasso di interesse convenzionale pattuito nel contratto;

nell’estate del 2011 i medesimi soggetti sopra menzionati sottoscrivevano un altro contratto di locazione finanziaria. Questa volta l’oggetto del contratto era una palazzina del valore di 2.610.000 euro destinata ad attività di ricerca, sita nel compendio industriale di via del Garda 6, a Rovereto. La durata del contratto è di 18 anni e prevede canoni semestrali e condizioni analoghe al contratto descritto nei paragrafi precedenti;

in data 23.11.2018 il consigliere provinciale Alex Marini presentava via posta elettronica certificata un’istanza di accesso agli atti a Trentino Sviluppo Spa sulle operazioni di lease back di Marangoni Spa (prot.nr.16474/2018). Nel caso di specie chiedeva copia digitale di: a) contratto siglato fra le suddette parti nel 2010 per l’acquisizione in lease back degli edifici industriali di via del Garda; b) stato dei pagamenti delle rate in ordine all’ammortamento del piano di rientro;

in data 03.12.2018 Trentino Sviluppo rispondeva all’istanza fornendo via pec copia dei contratti di locazione finanziaria menzionati nei paragrafi precedenti. Non forniva tuttavia né dati né documenti in ordine allo stato dei rapporti finanziari tra Trentino Sviluppo e Marangoni e dei relativi pagamenti;

in data 14.12.2018 il consigliere Marini ripresentava via posta elettronica certificata un’istanza di accesso agli atti a Trentino Sviluppo sulle operazioni di lease back di Marangoni (prot.nr.17863/2018). Nella stessa si chiedeva specificatamente copia digitale di: a) piano finanziario del suddetto lease back; b) elenco dei pagamenti dei canoni eseguiti da Marangoni Spa e favore di Trentino Sviluppo Spa; c) elenco degli insoluti e dai pagamenti da effettuare;

l’istanza del 14.12.2018 non trovava risposta e il consigliere Marini veniva invitato ad un incontro con la direzione per acquisire le informazioni in ordine al caso specifico della Marangoni e ad altre istanze avanzate dallo stesso;

in data 28.12.2018 il consigliere Marini, concordando l’incontro con la direzione di Trentino Sviluppo, si recava presso la sede di via Zeni a Rovereto per prendere visione della scheda contabile, nota anche come partitario finanziario, relativamente ai versamenti dei canoni da parte di Marangoni e di altre aziende aventi rapporti con Trentino Sviluppo. Lo scopo del consigliere era verificare il rispetto delle condizioni contrattuali anche con riferimento ai pagamenti in ordine agli eventuali maggiori oneri fiscali e agli eventuali interessi applicati in caso di ritardo nel pagamento dei canoni;

in occasione dell’incontro veniva concessa la visione della documentazione relativa a n.2 aziende ma era negata la presa visione della documentazione richiesta su Marangoni. Ciò risulta anche dal verbale sottoscritto dal consigliere Marini e dal direttore dell’ambito “Attività economiche”. Premesso che tutte le istanze di accesso prodotte dal consigliere Marini sono state notificate all’assessorato competente prima di produrre la relativa risposta, l’accesso ai documenti relativi ai rapporti con Marangoni era negato con la motivazione, espressa solo in forma orale e non in forma scritta, che si doveva attendere la chiusura dell’anno solare 2018 prima di riconoscere il diritto di accesso al consigliere per via di alcune partite finanziarie in sospeso;

la legge provinciale 23/1992, art. 32 prevede che: 1 bis. I consiglieri provinciali hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali, comprese le fondazioni, le associazioni e le società partecipate, e in particolare di quelli indicati nell’allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino). Questo diritto si esercita con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale; 2. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati dall’amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica dei medesimi;

il caso di specie in cui si richiedono dati e informazioni sui rapporti finanziari tra Trentino Sviluppo e Marangoni non pare rientrare tra quelli previsti dall’art.32bis avente ad oggetto “Esclusione dal diritto di accesso” della legge provinciale 23/1992;

l’istituto giuridico dell’accesso alle informazioni dei consiglieri provinciali è espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività e persegue il fine di consentire al consigliere di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente pubblico nonché delle società partecipate;

il Consiglio di Stato, con la sentenza 4855/2006 sez. IV, ha specificato che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il sindaco e la giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione. Tale principio è ritenuto valido anche per i consiglieri regionali e, nel caso trentino, provinciali, ai quali è riconosciuto pertanto il diritto di ottenere dagli uffici provinciali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato;

la Corte di cassazione, sezione VI, con sentenza n. 42610/2015, ha ribadito la pacifica linea interpretativa che ha ormai da tempo stabilito il principio secondo cui, in tema di delitto di omissione di atti d’ufficio, il formarsi del silenzio-rifiuto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta costituisce un inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice. In particolare, la fattispecie di cui all’articolo 328, comma 2, c.p. incrimina non tanto l’omissione dell’atto richiesto, quanto la mancata indicazione delle ragioni del ritardo entro i trenta giorni dall’istanza di chi vi abbia interesse;

anche la commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha sempre riconosciuto tale diritto. In particolare nella seduta del 14 luglio 2009, anche sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato che ai consiglieri spetta un’ampia prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di riservatezza, restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza;

ciò posto, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione come pare invece essersi verificato nel caso dell’esclusione dall’accesso applicata al consigliere scrivente con riferimento ai rapporti finanziari tra Marangoni Spa e Trentino Sviluppo Spa.

 

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Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. le motivazioni per le quali l’assessore competente abbia disposto di limitare l’esercizio del diritto di accesso agli atti a un consigliere provinciale non fornendo le informazioni richieste sulla scheda contabile prodotta da Trentino Sviluppo Spa in ordine ai rapporti finanziari con Marangoni Spa;

2. se intenda assumere iniziative per fornire ai consiglieri provinciali che ne facessero richiesta, in forma completa e puntuale, le informazioni relative allo stato dei pagamenti dei canoni e di eventuali altri oneri da parte di Marangoni Spa a favore di Trentino Sviluppo Spa;

 

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A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. prov. Alex Marini

Cons. prov. Filippo Degasperi

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