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MANICA PD * “NOTA FIGURA PUBBLICA” : « QUINTA INTERROGAZIONE DOPO 4 INEVASE, SILENZIO INSPIEGABILE PER CONOSCERE GLI ESITI DELLA REVOCA DI UN CONTRIBUTO CASA »

Scritto da
09.35 - mercoledì 5 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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UN SILENZIO INSPIEGABILE
Manica (PD) presenta una quinta interrogazione, dopo 4 inevase, per conoscere gli esiti della revoca di un contributo-casa.

Nel proseguo di una vicenda sempre più ingarbugliata e legata al procedimento di revoca di un contributo concesso, ad una nota figura pubblica, per l’acquisto della prima casa, lo stesso contributo è stato revocato dalla Provincia per l’ “inosservanza del vincolo di occupazione” ed il beneficiario è stato chiamato al rimborso del contributo ottenuto.
Già in passato, il Consigliere del PD, Alessio Manica, aveva depositato alcune interrogazioni in proposito senza mai ottenere risposta alcuna dalla Giunta provinciale. Oggi, anche allo scopo di far breccia in una inspiegabile cortina di silenzio calata sull’intera questione, il Consigliere Manica ha presentato un’altra interrogazione per sapere se il beneficiario ha ottemperato agli obblighi sanzionatori previsti dalla legge; se su tale situazione incresciosa sono in corso ulteriori provvedimenti della Magistratura, sia essa ordinaria come amministrativa e contabile; se il beneficiario ha impugnato le sanzioni e se lo stesso può essere considerato in contenzioso – e quindi in conflitto – con la Provincia, proprio a causa di tale vicenda dai mille lati oscuri.

 

Egr. Sig.
WALTER KASWALDER
Presidente Consiglio provinciale
SEDE
Interrogazione n.
UNA ENNESIMA RICHIESTA DI CHIAREZZA
   Fin dal secondo dopoguerra, il tema dell’edilizia residenziale economica o popolare diventa centrale nel quadro delle politiche della ricostruzione e del rilancio del Paese.
  La Legge 18 aprile 1962 n. 167, voluta dall’allora Ministro Fiorentino Sullo nel contesto di una complessiva riforma urbanistica e nata per contrastare la speculazione fondiaria anche vincolando porzioni di territorio per costruzioni di edilizia popolare, apre così una stagione di attenzioni nuove che, in Trentino, si concretano soprattutto con il secondo Statuto di autonomia, attraverso il quale si assegnano competenze primarie in materia di edilizia abitativa agevolata alla Provincia autonoma di Trento ed infine, con la L.P. 30 dicembre 1972 n. 31, si crea l’ Istituto Trentino di Edilizia Abitativa (I.T.E.A.), ente preposto al governo ed allo sviluppo del settore. Negli anni seguenti, ulteriori norme provinciali regolano una materia molto complessa e delicata, senza mai perdere di vista però la “mission” originale, dedicata a consentire alle fasce più deboli di acquisire una abitazione in proprietà anche attraverso forme di prestito finanziario, secondo le regole del mutuo indicate dall’art. 1813 del Codice civile ed eventuali contributi all’acquisto.
   Questa necessaria premessa appare utile per inquadrare, non tanto la sostanza giuridica quanto piuttosto quella di contesto, di una vicenda dai contorni complicati – e perfino misteriosi, per alcuni versi – che ruota attorno alla concessione di un contributo pubblico per l’acquisto di un appartamento, definito come “prima casa” ed al mancato rispetto, da parte del beneficiario, delle relative disposizioni provinciali correlate.
   A questo proposito, lo scrivente interrogava già la Giunta provinciale nel settembre dell’anno 2020 (interrogazione n. 1754  d.d. 04.09.2020) e poi ancora nel gennaio seguente (interrogazione n. 2162  d.d. 18.01.2021), ottenendo infine una inusuale risposta  cumulativa, nel maggio successivo e con la quale la Provincia segnalava l’avvio della procedura di verifica circa l’effettiva occupazione dell’immobile, “conditio sine qua non” per ottenere il contributo pubblico, da parte del competente Comune di Trento, evidenziando che, qualora l’alloggio non risultasse occupato, la Provincia “provvederà a porre in essere tutti i conseguenti provvedimenti amministrativi.”
   Poi evidentemente i controlli debbono aver dato esito negativo, al punto che la Provincia dispose la revoca del contributo concesso per l’acquisto, in base “all’inosservanza del vincolo di occupazione” che “determina la decadenza dal contributo e l’obbligo per il beneficiario di restituire all’ente concedente una quota dei contributi già erogata.” A fronte di tale situazione, il beneficiario opponeva ricorso amministrativo presso il T.R.G.A. di Trento, aprendo di fatto un contenzioso con la Provincia, la quale e nel frattempo, lo aveva nominato in cariche apicali presso una sua società pubblica.  A seguito di sviluppi ulteriori della vicenda e su segnalazione della stampa locale,  il sottoscritto presentava ulteriori quesiti di natura politica (interrogazione n. 4126  d.d. 17.11.2022), al fine di verificare la compatibilità del ruolo di rappresentante della Giunta provinciale in una società pubblica ed, al contempo, di controparte in una vicenda dai risvolti giudiziari che lo vedeva in opposizione alla Provincia stessa.
  Su questo groviglio amministrativo, ma anche politico, lo scrivente, non avendo ottenuto risposta alcuna, presentava quindi una successiva interrogazione a risposta immediata (interrogazione n. 4423  d.d. 28.03.2023), alla quale in Aula il sig. Vice Presidente della Giunta provinciale rispondeva, in data 28.03.2023, sottolineando che il ricorso presentato dal beneficiario presso il T.R.G.A. era stato dallo stesso giudicato inammissibile. Null’altro però veniva chiarito, in merito ad eventuali contenziosi in altre sedi ed all’avvenuta o meno restituzione di quanto richiesto dalla Provincia, nonché in relazione alla vendita a terzi dell’immobile in oggetto, prima della scadenza dei limiti temporali fissati dalla legge. Davanti a questo silenzio, lo scrivente presentava, ai sensi dell’art. 147 del Regolamento interno del Consiglio provinciale, richiesta di accesso agli atti, richiesta che, a tutt’oggi, risulta inspiegabilmente inevasa.
   A fronte di questo scenario ancora molto confuso, si interroga quindi la Giunta provinciale per sapere:
• se il beneficiario ha ottemperato a quanto disposto dalla Provincia, ovvero agli obblighi sanzionatori previsti dalla legge ed in quale misura;
• se, nella fattispecie, ci sia stato un provvedimento in proposito – ed eventualmente di quale tenore – anche da parte della Magistratura ordinaria o amministrativa;
• quali siano stati gli atti prodotti dall’ Amministrazione provinciale, a parte le eventuali disposizioni della Magistratura di cui al precedente quesito, indirizzati a tutelare gli interessi pubblici in questione;
• se il beneficiario ha impugnato avanti il Giudice ordinario o amministrativo uno o l’altro o tutti i provvedimenti sanzionatori e con quali esiti;
• se, nel caso specifico, il beneficiario può essere considerato, a norma di legge, in conflitto con la pubblica Amministrazione provinciale per l’intera vicenda oggetto di questa interrogazione.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. Alessio Manica
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