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LEGGE CAVE PAT: AUTORITÀ CONCORRENZA MERCATO, PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ

Scritto da
07.08 - martedì 23 maggio 2017

(Fonte: Ufficio stampa Agcm, Autorità garante concorrenza mercato) – In allegato il documento originale contenuto nel comunicato stampa (il provvedimento in oggetto è da pag 135 a pag 137)

 

 

BOLLETTINO N. 19 DEL 22 MAGGIO 2017 135 AS1374 – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -MODIFICAZIONI DELLA LEGGE

PROVINCIALE SULLE CAVE 2006 E DISPOSIZIONI PROVINCIALI CONNESSE

Roma, 12 aprile 2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della Legge della Provincia autonoma di Trento del 10 febbraio 2017, n. 1, recante “Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse” (di seguito anche la Legge), l’Autorità, nella riunione del 22 marzo 2017 2016, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90.

L’Autorità ritiene che alcune disposizioni della citata Legge provinciale, che si compone di 47 articoli, suddivisi in tre Capi, siano da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e, pertanto, presentino profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

In particolare l’art. 1 bis (Tutela del lavoro nelle cave) prevede che: “[..] questa legge tutela il lavoro nelle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava, attraverso misure volte a garantire i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e l’occupazione, quali, in particolare:

a) l’introduzione di obblighi di lavorazione con ricorso a propri dipendenti;
b) l’introduzione di obblighi di comunicazione relativi ai soggetti che effettuano la seconda lavorazione […]”.
Più in particolare, l’art. 11 bis “Oggetto della concessione e contenuti del disciplinare”, relativo all’oggetto dell’attività di cava, al contenuto imprescindibile del disciplinare e alla sua durata, al comma 4, prevede: “Per le cave di porfido il disciplinare di concessione prevede necessariamente: a) il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, l’obbligo di lavorazione di questo materiale con ricorso a propri dipendenti e il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall’attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;
b) il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle, di seguito denominato materiale grezzo, e l’obbligo di esecuzione di questa seconda fase di lavorazione con ricorso a propri dipendenti, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c);
c) la possibilità di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, o di lavorare senza ricorso ai propri dipendenti, di una percentuale di materiale grezzo complessivamente non superiore al 20 per cento del totale, calcolato su base annua;
d) gli obblighi e le modalità di comunicazione del concessionario al comune concedente relativi ai materiali estratti e all’utilizzo di questi materiali;

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e) quando il concessionario trasferisce la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, secondo quanto previsto dalla lettera c), l’obbligo e le modalità di comunicazione al comune concedente, prima del trasferimento del materiale, delle quantità di materiale di cui si trasferisce la proprietà e il nominativo del destinatario del materiale;

f) quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla lettera c), l’obbligo e le modalità di comunicazione al comune concedente, prima dell’inizio della lavorazione, del nominativo dell’incaricato della lavorazione e della quantità di materiale affidato per la lavorazione”.

Tali disposizioni, nella misura in cui limitano significativamente la libertà del titolare della concessione di disporre del materiale estratto (nella misura dell’80% dei quantitativi annuali di materiale estratto), pur essendo asseritamente giustificate dalla tutela dell’occupazione e dall’obiettivo di favorire lo sviluppo della filiera, rappresentano restrizioni alla commercializzazione e circolazione dei prodotti in questione, contrarie alla disciplina sulla concorrenza.

A questo riguardo, si osserva che nel bilanciamento tra le due opposte esigenze deve essere garantita la necessaria proporzionalità della misura assunta e ciò non appare ricorrere nel caso di specie. Infatti, l’80% del materiale estratto, rispetto al quale il titolare subisce la restrizione sopra già indicata, rappresenta indiscutibilmente la parte preponderante del prodotto disponibile dopo l’estrazione. Quindi, in un’ottica di proporzionalità l’occupazione su base provinciale potrebbe essere senz’altro garantita in maniera meno restrittiva della concorrenza.

Per assicurare il rispetto della disposizione citata, inoltre, la legge ha introdotto anche specifiche

sanzioni, di cui all’art. 291, e la decadenza dalla concessione o revoca della stessa, ove il titolare della concessione abbia violato per tre volte tale normativa.
L’Autorità ritiene, dunque, che per le ragioni sopra individuate le richiamate disposizioni della legge della Provincia di Trento n.1/17, nei limiti suesposti, siano da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e, pertanto, presentino profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e).

1 “da 1.500 a 9.000 euro per ogni violazione tra le seguenti:
1) in caso di concessione: trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti del materiale tout-venant o trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall’attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;
2) in caso di concessione: trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti di una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua”.

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Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

 

 

 

 

 

 

 

In allegato il documento originale contenuto nel comunicato stampa (il provvedimento in oggetto è da pag 135 a pag 137)

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