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ITEA SPA * “MANIFESTAZIONE SPORTELLO CASA PER TUTTI“: PRESIDENTE GEROSA, « SIAMO VICINI ALLE FAMIGLIE, MA NEI CASI DI SFRATTO SI APPLICA LA LEGGE »

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13.38 - venerdì 27 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

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Manifestazione Sportello casa per tutti – La presidente Gerosa: “Siamo vicini alle famiglie, ma nei casi di sfratto Itea Spa non può che applicare la legge e attenersi a quanto disposto dalle norme e dai regolamenti provinciali”.

Nel primo dei due casi sollevati dallo Sportello casa per tutti, dalle dichiarazioni annuali per la verifica dei requisiti per la permanenza in un alloggio sociale presentate dall’utente per gli anni 2019, 2020 e 2021 risulta che l’indicatore ICEF è superiore a quello previsto dalla normativa per la permanenza negli alloggi. La L.P. 15/2005 e il relativo Regolamento prevedono che ciascun inquilino possa permanere negli alloggi di edilizia residenziale pubblica solo dimostrando annualmente di avere un ICEF non superiore al valore di 0,34.

Nel caso l’ICEF risulti superiore a tale limite, l’Ente Locale deve disporre la revoca dell’assegnazione, fissando il termine di rilascio dell’alloggio nel massimo di un anno. Tale termine è prorogabile per “gravi e giustificati motivi” soltanto per un ulteriore anno. Nel caso in questione dalla dichiarazione presentate dall’assegnatario è risultato un ICEF superiore al limite massimo stabilito dalla norma e quindi il Comune di Trento ha adottato, in data 23 gennaio 2020, il provvedimento di revoca, fissando il termine per il rilascio al 31 dicembre 2020. Tale termine è stato prorogato di un ulteriore anno, verificato che anche nella dichiarazione successiva è risultato un ICEF superiore alla norma e per venire incontro alle esigenze dell’inquilino di trovare un nuovo alloggio.

L’utente in questione non può avere diritto alla previsione normativa sulla Tutela dei soggetti deboli, ossia alla norma che prevede che il provvedimento di revoca già adottato perda efficacia qualora il requisito anagrafico previsto dall’articolo 6 bis, comma 1, lettera b), della legge, sia maturato entro la fine dell’anno solare in cui scade il termine per il rilascio dell’alloggio assegnato. Infatti, il provvedimento di revoca ha fissato al 31 dicembre 2020 il termine per il rilascio dell’alloggio e, applicando la normativa succitata, il soggetto interessato dal provvedimento non ha maturato il requisito anagrafico nell’anno solare successivo a quello del termine per rilascio spontaneo. Dopo di che è iniziato l’iter giudiziario che ha fissato la data dello sfratto per il 27 gennaio del 2023.

Il Comune di Trento ha peraltro anch’esso riscontrato la richiesta dell’utente e con lettera di data 29 novembre 2022 ha concluso che “spiace confermarle pertanto che ITEA non ha titolo per differire ulteriormente le operazioni di rilascio dell’alloggio”.
Il secondo caso riguarda invece una revoca per finita locazione. Si tratta di un nucleo che nel 2014 ha ottenuto dall’Ente locale competente, il Comune di Trento, l’assegnazione, in via temporanea, di un alloggio sull’emergenza. L’alloggio è stato assegnato per il periodo di tre anni e poi prorogato fino al 2019, sempre dall’Ente assegnante. Sono passati più di tre anni dalla fine della locazione ed è evidente che in base alla normativa il nucleo non ha, da tempo, più titolo per rimanere nell’alloggio assegnato temporaneamente. La locazione temporanea non può diventare in alcun modo la strada per aggirare la graduatoria.

In entrambi i casi comunque, questa mattina, è stato concesso un rinvio.
“Seppur con grande dispiacere per i nuclei oggetto di revoca, come rimarcato più volte Itea non può che applicare la legge” – conclude la presidente Francesca Gerosa – “Ciò che inoltre mi preme evidenziare è che i nostri inquilini non si trovano senza alloggio dall’oggi al domani; nel primo caso, ad esempio, il provvedimento è stato prorogato per ben tre anni per consentire all’utente di trovare una situazione alternativa”.
“Il fatto che ci siano alloggi chiusi da assegnare a chi è in graduatoria e a chi ha diritto di chiedere un cambio alloggio, che devono però essere ristrutturati e quindi non sono idonei alla locazione, mai potrebbe giustificare il mancato rispetto delle leggi da parte di Itea e degli enti locali; quando i nuclei perdono i requisiti di permanenza e per vari motivi non hanno più titolo per continuare a vivere in un alloggio pubblico, anche se comprendiamo il disagio e la disperazione, non c’è modo di perseguire strade diverse dalla revoca, essendo Itea e gli enti locali meri esecutori delle norme, anche perché fare diversamente, oltre che illegittimo, sarebbe irrispettoso nei confronti di chi quei requisiti continua invece ad averli.”

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