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ITAS E SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE: FUGATTI, ULTERIORI CONTROLLI PAT?

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12.58 - venerdì 5 maggio 2017

(Fonte: Maurizio Fugatti) – Le polemiche e le inchieste su Itas Assicurazioni stanno calcando le pagine dei quotidiani locali ormai da diverse settimane ed analizzando sempre più nel dettaglio tutti gli aspetti della vicenda, i quesiti non fanno altro che aumentare, soprattutto in relazione al fatto che si potesse fare qualcosa per scoprire a monte quanto stava accadendo e, di conseguenza, evitare che il nostro territorio venisse macchiato da una vicenda tanto incredibile quanto vergognosa.

Secondo quanto apparso anche sulla cronaca locale, Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, già dal 2013-2014 avrebbe acceso il faro su Itas, in seguito all’esposto presentato dall’allora cons. Penasa, effettuando un primo accertamento ispettivo ed avviando poi una collaborazione con gli inquirenti di Trento.
Tutt’ora Ivass prosegue la vigilanza sulla compagnia, per garantire onorabilità e professionalità di amministratori e manager, una sana gestione dell’azienda e la tutela degli assicurati.

In materia di mutue assicuratrici, l’articolo 2547 del codice civile stabilisce che “Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.”

Ci chiediamo a questo punto come la Provincia interpreti la seconda parte dell’articolo e se in materia di mutue assicurazioni, e nel caso Itas, si sarebbero potute o dovute applicare ulteriori normative regionali o provinciali, in materia di società cooperative, che prevedessero ulteriori strumenti di vigilanza.
Ad esempio, se nel caso di mutue assicurazioni, possa essere ritenuta applicabile la LR n.5 del 9/07/2008 “Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi” che prevede specifiche funzioni di vigilanza in capo alla Provincia.

 

 

Art. 1 (Soggetti vigilati)

1. La presente legge, in attuazione del primo comma dell’articolo 45 della Costituzione e dell’articolo 4, primo comma, n. 9), dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, disciplina la vigilanza sulle società cooperative, sui consorzi in forma societaria di società cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, sui gruppi cooperativi di cui all’articolo 2545- septies del codice civile, sugli enti capogruppo di gruppi cooperativi, sulle società di mutuo soccorso e sulle società cooperative europee, di seguito denominati enti cooperativi, i quali hanno nel territorio della Regione la sede legale.

2. Le funzioni amministrative derivanti dall’esecuzione della presente legge sono esercitate dalla Provincia autonoma competente per territorio, di seguito denominata Provincia.

 

 

*
Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia
per sapere:

1. Come la Provincia interpreti la seconda parte dell’articolo 2547 del Codice Civile, che prevede che le società di mutua assicurazione siano regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura;

2. Se alla luce di quanto previsto dall’articolo 2547 del codice civile, in materia di mutue assicurazioni, e nel caso Itas, si sarebbero potute o dovute applicare ulteriori normative regionali o provinciali, in materia di società cooperative, che prevedessero ulteriori strumenti di vigilanza, come ad esempio la L.R. 5/2008;

3. Nel caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto 2., se ciò sia stato fatto (nel caso quali ulteriori norme siano state applicate) o meno (eventualmente per quali ragioni) e se si preveda, in un immediato futuro, la predisposizione di ulteriori disposizioni normative in merito o la revisione di quelle in essere.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.

 

 

 

 

 

 

In allegato l’interrogazione contenuta nel comunicato stampa:
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