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INVIO MODELLI F24: AGENZIA ENTRATE, CODICI TRIBUTO COMPENSAZIONI P. IVA INDIVIDUALI

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07.51 - sabato 10 giugno 2017

(Fonte: Ufficio stampa Agenzia delle Entrate) – Compensazioni “su misura” per le partite Iva. Individuati i codici tributo per l’invio dei modelli F24.

Individuati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita Iva, l’uso “obbligato” dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Come chiarito, infatti, dalla Risoluzione n. 68/E dell’Agenzia, diffusa oggi, le modifiche di recente introdotte dal Decreto legge 50/2017 hanno di fatto esteso il campo d’applicazione dei canali telematici delle Entrate, prevedendo in particolare, per i soli titolari di partita Iva, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate – F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico – qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva, annuali o relativi a periodi inferiori, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Individuati i codici soggetti al nuovo obbligo – E’ a seguito di tale modifica, quindi, come spiega il documento di prassi, che l’Agenzia ha provveduto a individuare i codici tributo riferibili alle differenti voci d’imposta elencate nel paragrafo precedente. In particolare, l’elenco con i codici è riportato nell’allegato 2 della Risoluzione 68/E.

L’obbligatorietà nell’uso dei canali telematici delle Entrate scatta in funzione della tipologia della compensazione, orizzontale o verticale – In realtà, come specifica il documento di prassi, non vi è una obbligatorietà assoluta nelle nuove norme. Infatti, l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d’una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta, per esempio Iva da Iva.

Però, va da sé che, qualora in questo caso al netto delle compensazioni interne residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia restano ferme le regole generali. Diverso invece è il caso della compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l’obbligatorietà nell’utilizzo dei canali telematici delle Entrate.

Per i soggetti diversi dalle partite Iva le regole non cambiano – Riguardo la generalità dei contribuenti, si rammenta che sono tutt’ora operanti le norme previste dal DL n. 66/2014, in virtù delle quali fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo».

 

 

 

 

In allegato il comunicato stampa:
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