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IMPOSTA SOGGIORNO: FUGATTI-BEZZI, PERCHE’ UNA NUOVA TASSA PATRIMONIALE?

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12.36 - mercoledì 25 gennaio 2017

(Fonte: Maurizio Fugatti- Giacomo Bezzi) –  Con delibera di giunta n.2248 di data 12 dicembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento recante “Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg “Regolamento di esecuzione dell’articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno”, su richiesta dell’assessore al turismo Michele Dallapiccola sono state approvate le modifiche regolamentari che danno attuazione alla revisione della normativa effettuata con la legge provinciale 5 agosto 2016 n. 14 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016–2018) che aveva modificato, tra le altre cose, l’articolo 16 bis della legge provinciale legge provinciale sulla promozione turistica 2002 ed introdotto nella medesima legge l’articolo 16 ter. Con la modifica regolamentare approvata, la Giunta da quindi attuazione all’imposta prevista dall’art. 16 ter della l.p. 8/2002 e alle modifiche apportate all’art. 16 bis. La novità maggiormente vessatoria nei confronti del cittadino è prevista all’articolo 5, che introduce dopo l’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-17/Leg del 2015 l’articolo 7 bis:

“Art. 7 bis
Misura e versamento dell’imposta provinciale dovuta dai soggetti che concedono in locazione
alloggi per uso turistico

1. L’imposta prevista dall’articolo 16 ter della legge provinciale è determinata nella misura fissa di 25 euro per ciascun posto letto collocato in case, appartamenti o parti di essi e per ciascun anno solare. L’imposta è versata a Trentino riscossioni s.p.a. da colui che ha presentato la comunicazione degli alloggi per uso turistico prevista dall’articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002); il versamento è effettuato per ogni annualità entro il 31 marzo dell’anno successivo, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 7. lettere a), b), c) e d). Nel caso in cui siano presentate più comunicazioni successive per il medesimo alloggio per uso turistico, l’imposta è versata da colui che ha presentato l’ultima comunicazione anche se nello stesso anno solare.
2. In caso di variazione della dotazione ricettiva dell’alloggio nel corso dell’anno solare l’imposta è determinata con riferimento al numero di posti letto indicati nell’ultima comunicazione presentata.L’imposta prevista dall’art.16 ter è quindi fissata in 25 euro per ciascun posto letto e per ciascun anno solare ed è dovuta da coloro che hanno presentato la comunicazione per gli alloggi per uso turistico prevista dall’articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7.
Per quanto riguarda l’art. 16 bis e l’imposta provinciale di soggiorno, si prevede che qualora il soggiorno sia interrotto per non più di 4 giorni comprensivi del fine settimana non venga meno la consecutività del pernottamento ai fini del calcolo del limite massimo di 10 notti per cui è dovuta l’imposta.
E’ previsto infine che la comunicazione dei pernottamenti per i quali è dovuta l’imposta provinciale di soggiorno, prevista dall’art. 6 del regolamento, sia effettuata in base ad un criterio di competenza, in sostituzione di un precedente criterio di cassa.
Su quest’imposta i sottoscritti hanno dichiarato fermamente la propria contrarietà, anche in sede di discussione in aula della legge di assestamento, poiché ancora una volta l’amministrazione di centrosinistra autonomista alla guida della nostra Provincia propone di intervenire prelevando dalle tasche dai cittadini e individua quale elemento cardine della propria politica l’aumento delle tasse.
L’imposta di soggiorno, nonostante quanto dichiarato dall’Assessore competente, sembra proprio essere una tassa patrimoniale sotto mentite spoglie, che penalizzerà fortemente chi affitta appartamenti per uso turistico.

Tutto ciò premesso,
si interroga
il Presidente della Provincia
per sapere:

1. Se non si ritenga che l’imposta di soggiorno sia nei fatti una vera e propria tassa patrimoniale, che penalizzerà fortemente chi opera nel settore;
2. Come verranno investiti i fondi raccolti dalla Provincia attraverso l’imposizione di questa tassa, se gli stessi siano reinvestiti nel settore turistico e quale sia la reale ricaduta prevista sul territorio e se si ritenga verranno incrementati i servizi offerti ai turisti.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. Maurizio Fugatti

Cons. Giacomo Bezzi

 

 

 

In allegato l’interrogazione:

 

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Foto: archivio Trentino Marketing

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