(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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IDROELETTRICO: PROSECUZIONE DELLE CONCESSIONI A SOCIETÀ INTERAMENTE PUBBLICHE
Il Gruppo consiliare del Partito democratico del Trentino ha depositato un disegno di legge, a prima firma del consigliere Alessandro Olivi, in merito alla prosecuzione delle concessioni idroelettriche, attraverso un procedimento che rafforza le prerogative dello Statuto di autonomia e tende all’obiettivo di società interamente pubbliche.
“Abbiamo proposto di costruire un percorso diverso da quello approntato dalla Giunta nel suo ddl- afferma Olivi- attraverso lo strumento pattizio previsto dall’articolo 13 dello Statuto di autonomia. Una strada che può condurre al raggiungimento dell’obiettivo senza rischiare l’ennesima impugnativa e bocciatura, cui sembra destinato il disegno di legge della Giunta.
Nel merito la proposta normativa prevede di legare la prosecuzione delle attuali concessioni evitando le incombenti gare del 2024 a due condizioni: la prima riguarda un piano di investimenti sulle infrastrutture e sulle reti, capace anche di aumentare il ricorso alle energie rinnovabili; la seconda prefigura un percorso graduale di trasformazione dei soggetti concessionari in società interamente pubbliche in modo da garantire ai territori il controllo strategico dell’energia.
“Proponiamo a Fugatti – afferma in conclusione Olivi- un percorso più solido sotto il profilo costituzionale e di valorizzazione dell’autonomia e più ambizioso per quanto riguarda le ricadute, sia economicamente che di equità nell’utilizzo della risorsa idroelettrica”.
“Questa proposta arriva dopo la “legislazione speriamo che me la cavo” della Giunta che fa le norme sapendo che è altissimo il rischio d’impugnativa- aggiunge il consigliere Alessio Manica – ci riproviamo fiduciosi, anche se due anni fa il Trentino, per responsabilità della Giunta, è stato uno dei primi territori in Europa a mettere a gara le concessioni delle piccole derivazioni idroelettriche. Sono convinto che aprire un dialogo con lo Stato e con l’Europa sulle grandi derivazioni possa portare a trovare soluzioni anche le concessioni per le piccole derivazioni”.
Disegno di legge
Integrazioni dell’articolo 23 della legge provinciale sull’energia 2012
Proponenti cons.ri Alessandro Olivi, Sara Ferrari, Alessio Manica, Giorgio Tonini e Luca Zeni (Gruppo consiliare Partito Democratico del Trentino)
Trento, 11 ottobre 2022
Disegno di legge
Integrazioni dell’articolo 23 della legge provinciale sull’energia 2012
Relazione accompagnatoria
L’articolo 13 dello Statuto di Autonomia stabilisce che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico forniscano annualmente alla Provincia di Trento una quantità di circa 140 milioni di kWh di energia elettrica gratuita. Per attuare il dettato statutario l’articolo 23 della legge provinciale n. 20/2012 impone alla Giunta provinciale di redigere annualmente un apposito Piano che determina la quota di energia da utilizzare direttamente e la quota da assegnare a diverse categorie di utenze.
L’articolo 23 della LP 20/2012 prevede che l’energia elettrica possa essere assegnata “ad utenze elettriche destinate all’alimentazione di edifici, laboratori, cantieri, magazzini, impianti di vario tipo relativi ad attività pubbliche o di pubblico interesse.”
Il Piano di assegnazione annuale è stato fino ad ora adottato sulla base di una situazione di sostanziale stabilità dei costi decisamente diversa da quella attuale provocata dall’emergenza energetica. L’ultimo piano adottato prevede che su un totale di 140 milioni kWh annui di energia gratuita ricevuta dalla Provincia, per un controvalore stimato di circa 32 milioni di euro, 71 milioni kWh vengano ridistribuiti gratuitamente all’Agenzia per la depurazione, ai Musei e centri culturali, al Servizio Gestione strade e ad altri servizi provinciali. I rimanenti 69 milioni kWh vengono assegnati a prezzo agevolato ad una serie di altre utenze, quali l’Azienda sanitaria provinciale, le Case di riposo, il trasporti pubblico, gli istituti scolastici, gli acquedotti comunali, l’Università, gli impianti idrovori e gli impianti pubblici per gli sport invernali. Gli introiti derivanti da questa cessione agevolata corrispondano a 2,7 milioni di euro incassati dalla Provincia.
La crisi energetica in corso impone di modificare l’attuale Piano annuale di distribuzione dell’energia gratuita, prevedendo l’assegnazione prioritaria in favore di quelle utenze che incidono maggiormente sui costi a carico dei cittadini. Il presente disegno di legge ha la finalità di ampliare la platea delle utenze che possono ottenere una quota di questa energia includendo anche utenze private. In particolare si ritiene opportuno che a beneficiare di energia a prezzo scontato possono essere anche le famiglie a più basso reddito e le filiere produttive considerate strategiche per lo sviluppo del territorio. Le modifiche introdotte all’articolo 23 della legge provinciale sull’energia 2012 permetteranno di modificare il Piano proprio in questa direzione.
Articolato
Il disegno di legge si compone di un unico articolo integrativo dell’articolo 23 della legge provinciale sull’energia 2012. L’articolo viene modificato includendo tra i possibili beneficiari di energia elettrica a prezzo scontato/gratuito le utenze delle famiglie a più basso reddito e delle filiere produttive considerate strategiche per lo sviluppo del territorio. Prevede inoltre che con apposita deliberazione la Giunta provinciale stabilisca i criteri e le condizioni per individuare i nuclei familiari e le filiere produttive destinatarie dell’erogazione di energia elettrica agevolata.
cons. Alessandro Olivi
cons. ra Sara Ferrari
cons. Alessio Manica
cons. Giorgio Tonini
cons. Luca Zeni
DISEGNO DI LEGGE
Integrazioni dell’articolo 23 della legge provinciale sull’energia 2012
Art. 1
Integrazioni dell’articolo 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull’energia e attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale sull’energia 2012 è inserito il seguente:
“1 bis. Per fronteggiare gli effetti della crisi energetica, il piano di cui al comma 1 può destinare l’energia elettrica anche a utenze familiari a più basso reddito o, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di aiuti di Stato, a filiere produttive considerate strategiche per lo sviluppo del territorio al fine di tutelare l’occupazione. La Giunta provinciale, con propria deliberazione adottata previo parere della competente commissione permanente, stabilisce i criteri e le condizioni per individuare i nuclei familiari e le filiere produttive destinatarie dell’erogazione di energia elettrica”.
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Proposta di progetto di modificazione dello Statuto
INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI COSTITUZIONALI CONCERNENTI LO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1972, N. 670
Proponenti: Cons.ri Alessandro Olivi, Alessio Manica, Giorgio Tonini, Luca Zeni (Partito Democratico del Trentino), Paolo Zanella (Futura 2018), Paola Demagri, Michele Dallapiccola (Partito Autonomista Trentino Tirolese), Lucia Coppola (Misto-Europa Verde), Ugo Rossi (Misto-Azione)
Trento, 11 ottobre 2022
Proposta di progetto di modificazione dello Statuto
INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI COSTITUZIONALI CONCERNENTI LO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1972, N. 670
Relazione illustrativa
L’aumento del costo dell’energia indotto dall’incremento del prezzo del gas e dalle dinamiche speculative conseguenti alle persistenti tensioni internazionali sta colpendo duramente le famiglie e le imprese anche nel territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, pur presentando una dotazione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di rilievo strategico su scala nazionale.
Va subito ricordato che l’articolo 13 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, reca la disciplina generale in materia di assegnazione delle concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico: unica disposizione nel panorama delle Regioni a statuto speciale che riserva tale prerogativa a livello costituzionale alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali – va pure sottolineato – sono titolari esclusive del demanio idrico nel rispettivo territorio.
Per fronteggiare le criticità e gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine e in prospettiva per attrezzare le Autonomie del Trentino- Alto Adige/Südtirol rispetto al rischio di perduranti e nuovi incontrollabili aumenti dei costi dei beni e servizi primari, con il presente Progetto di legge si propone alle Camere di modificare l’articolo 13 dello Statuto speciale del Trentino – Alto Adige/Südtirol, prevedendo la possibilità di disciplinare la prosecuzione delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico in esercizio alla data di entrata in vigore di questa legge, in osservanza di una serie di principi e criteri direttivi finalizzati alla realizzazione di un piano industriale di investimenti recante misure di efficientamento e di incremento della capacità di produzione energetica con relativo stoccaggio conseguibile, nonché interventi infrastrutturali finalizzati alla sicurezza e alla regolarità del processo produttivo. Si prevedono inoltre ulteriori canoni aggiuntivi il cui introito sarà destinato al sostegno dei costi per i consumi energetici in ambito provinciale, al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine.
Il presente Progetto di legge viene proposto ai sensi dell’articolo 71, primo comma, della Costituzione, il quale prevede che: “L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.”. Coerentemente gli articoli 35 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, stabiliscono che nelle materie non appartenenti alla competenza della Provincia, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio provinciale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Provincia al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.
Va inoltre precisato che l’articolo 13 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, reca la disciplina generale in materia di assegnazione delle concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico e che – ai sensi dell´articolo 104, primo comma, dello Statuto speciale – le norme del titolo VI e quelle dell’articolo 13 dello Statuto medesimo possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province.
Merita inoltre essere evidenziato che in data 23 settembre 2021 la Commissione europea ha deciso l’archiviazione della procedura d’infrazione “Concessioni idroelettriche (2011/2026)”, che interessa il nostro Paese, e che – a quanto consta – sono state archiviate altre procedure di infrazioni più recenti in materia di produzione energetica a carico di altri Stati membri.
In tali contesti, si propone quindi di dar corso ad una disciplina volta ad assicurare il mantenimento delle concessioni in esercizio sulla base del piano industriale sopra ricordato, il quale specifica le fasi temporali degli investimenti da realizzare, fino il termine indicato dall’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica).
Di particolare rilievo è infine la disposizione in proposta, a tenore della quale la prosecuzione delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico in esercizio è ammessa, oltre un certo termine, esclusivamente da parte delle società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino soggetti privati.
Articolato
Il progetto di legge si compone di un solo articolo integrativo dell’articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
cons. Alessandro Olivi
cons. Alessio Manica
cons. Giorgio Tonini
cons. Luca Zeni
cons. Paolo Zanella
Cons.a Paola Demagri
Cons. Michele Dallapiccola
Cons.a Lucia Coppola
Cons. Ugo Rossi
Proposta di progetto di modificazione dello Statuto
INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI COSTITUZIONALI CONCERNENTI LO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1972, N. 670
Art.1
Integrazione dell’articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
1. All’articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6 bis. In alternativa all’assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico secondo le procedure competitive previste da questo articolo e dalla vigente legislazione provinciale attuativa, al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine la legge provinciale può disciplinare la prosecuzione delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico in esercizio alla data di entrata in vigore di questo comma, in osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) i concessionari interessati presentano alla Provincia un piano industriale di investimenti recante misure di efficientamento e di incremento della capacità di produzione energetica con relativo stoccaggio conseguibile, nonché interventi infrastrutturali finalizzati alla sicurezza e alla regolarità del processo produttivo; i piani industriali possono contenere misure a sostegno dei territori in cui operano per la promozione, lo sfruttamento, la diffusione e l’installazione di fonti di energia rinnovabili;
b) il piano industriale di cui alla lettera a) specifica le fasi temporali degli investimenti da realizzare non oltre il termine indicato dall’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica);
c) l’approvazione del piano industriale da parte della Provincia comporta per il concessionario l’obbligo di versare alla Provincia, in aggiunta ai canoni già previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questo comma, una nuova componente di canone, parametrata ai valori di mercato dell’energia, il cui introito sarà destinato al sostegno dei costi per i consumi energetici in ambito provinciale, al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine in via complementare rispetto alle misure previste dal comma 3;
d) la prosecuzione delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico in esercizio secondo quanto previsto da questo comma è ammessa, dopo il termine indicato dall’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, esclusivamente da parte delle società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino soggetti privati; la prosecuzione delle concessioni fino al predetto termine si configura come corrispettivo per la liquidazione dei soggetti privati beneficiari;
e) il piano industriale previsto da questo comma è valutato e approvato secondo le procedure stabilite dalla legge provinciale; la relativa approvazione comporta l’adeguamento e la modificazione delle condizioni di esercizio della concessione. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in quanto compatibili con la disciplina prevista da questo comma. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico a scavalco con il territorio di altre Regioni confinanti resta ferma la procedura di intesa regolata dalla legislazione provinciale e regionale in vigore.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.