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DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * EDILIZIA PUBBLICA: « QUANTI SONO I CONDOMÌNI GESTITI DA ITEA DOTATI DI AMMINISTRATORE ESTERNO? »

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07.46 - venerdì 24 febbraio 2023

Itea gestisce gli immobili, ma non li amministra. Pare un ossimoro, ma è una triste realtà. Infatti, solo in alcuni casi e da pochi anni negli immobili ITEA è diventata consuetudine la nomina dell’amministratore di condominio, di quel professionista superpartes esterno, che appronta il bilancio consultivo e preventivo dettagliato con rendicontazione spese ecc. da discutere in una assemblea condominiale rispettosa della prassi democratica e delle leggi nazionali in materia. Ancor oggi però sussistono fattispecie abitative sguarnite di tale figura professionale esterna. Per questa omissione ITEA si giustifica dietro ad equivoche norme che gli conferirebbero la potestà di Ente Gestore e che – a loro dire – non prevederebbero l’istituzione di una regolare amministrazione condominiale e l’indizione dell’assemblea condominiale, a scapito della trasparenza.

Vi sono poi addirittura situazioni che rasentano il surreale, laddove coesistono proprietari privati in condominio con ITEA. È noto, infatti, che negli ultimi 20 anni ITEA ha avviato, per le più differenziate motivazioni socio-politico-economiche, l’alienazione/riscatto di unità abitative all’interno di immobili in gestione case popolari ed oggi molte di queste sono state successivamente cedute con le logiche ed economie del libero mercato. Molti di questi immobili/condomini misti vengono gestiti direttamente da ITEA, senza che sia mai stato nominato l’amministratore esterno, arrogandosi, in maniera opinabile, il diritto di eludere detta nomina in virtù dell’art. 35 comma 3 delRegio Decreto 28 aprile 1938, (anno XVI Era Fascista). In questi immobili non risulta siano mai state predisposte e convocate assemblee condominiali al fine di verificare la regolarità documentale delle spese, in palese discriminazione con i comuni cittadini proprietari e/o conduttori di unità immobiliari in case e/o condomini privati. La logica e la democrazia, vorrebbero che a fronte dei recenti rincari dell’energia, sia prassi attuare amministrazioni trasparenti per la contabilità e soprattutto per la partecipazione decisionale di tutti i condomini, che non possono essere surrogati in maniera egemone ed univoca da ITEA SpA. Anche laddove le norme consentono ancora, non vietandolo, la nomina dell’amministratore.

Fosse anche solo per opportunità sociale e per ridurre le conflittualità intra-condominiali relativamente ai riparti spese.
Nel 1993 la Giunta Provinciale con Delibera n. 3998 del 29 marzo, disponeva che “ITEA non può assumere o continuare l’amministrazione negli edifici presso i quali il numero degli alloggi ceduti in proprietà agli assegnatari determini l’obbligo di applicazione dell’articolo 1129 del codice civile. In tal caso l’ITEA avvia le procedure per la costituzione formale del condominio e la nomina dell’amministratore secondo le vigenti disposizioni di legge in materia”
ITEA stessa negli atti notarili afferenti al trasferimenti di proprietà a privati e sucessivi al 1993 scrive: “La parte acquirente entra a far parte del Condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice Civile …”.
Quanto sopra proprio in superamento dell’art. 35 del Regio Decreto del 1938 e così eliminando l’obbligo di mantenere in fieri la “gestione ITEA” fino a completamento delle cessioni al privato di tutte le unità abitative insistenti in uno stabile misto. dello stabile, consentendo ad ITEA il pieno rispetto del Codice Civile a prescindere dalla vendita di tutti gli alloggi.

 

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
1. quanti sono i condomìni gestiti da ITEA dotati di amministratore esterno;
2. quanti sono gli immobili con più unità abitative gestiti da ITEA, non ancora costituiti in
condomìnio e/o sprovvisti di amministratore esterno;
3. quanti sono, tra le fattispecie di cui al punto 1 e 2, i condomini cosiddetti “misti”, cioè quelli in cui coesistano proprietari diversi da ITEA;
4. quanti condomini misti, denominati “minimi” e/o con meno di 8 unità abitative, gestiti da ITEA sono amministrati da amministratore esterno e/o adottano il sistema dell’assemblea condominiale per l’approvazione dei bilanci;
5. i motivi per i quali ITEA tutt’oggi ancora pratica una gestione senza l’indizione dell’assemblea condominiale, così escludendo nelle decisioni gli eventuali proprietari diversi, siano essi privati o sia il Demanio dello Stato;
6. i motivi per i quali ITEA tutt’oggi ancora preveda una gestione senza assemblea condominiale cui convocare gli inquilini o loro rappresentanze per l’approvazione di specifiche spese e modalità di specifici servizi quali il riscaldamento;
7. se è ancora vigente quanto in Delibera di GP n. 3998/1993 ed eventualmente quali disposti ne consentono la disapplicazione/superamento;
8. con quali procedure ITEA, nei condomini misti, consente la verifica della regolarità delle spese condominiali, in assenza della regolare assemblea condominiale.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

 

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Cons. prov. Filippo Degasperi

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